F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 177/TFN del 04.08.2020 – (Deferimento n. 984/1048 pf19-20/LDF/GC/am del 17.07.2020 nei confronti dei sig.ri Glauco Ferrara, Paolo Francione e della società SSD Sanremese Calcio Srl – Reg. Prot. n. 203/TFN-SD) Decisione n. 177TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 984/1048 pf19-20/LDF/GC/am del 17.07.2020 Reg. Prot. 203/TFN-SD

Decisione n. 177TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 984/1048 pf19-20/LDF/GC/am del 17.07.2020

Reg. Prot. 203/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

 cons. Roberto Proietti – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente (Relatore);

dott. Pierpaolo Grasso – Componente;

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 04 Agosto 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 984/1048 pf19-20/LDF/GC/am del 17.07.2020 nei confronti dei sig.ri Glauco Ferrara, Paolo Francione e della società SSD Sanremese Calcio Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 17 Luglio  2020, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il sig. Glauco Ferrara, Presidente della SSD Sanremese Calcio Srl all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale ), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo) all’art. 21 commi 2 e 3 (esecuzione della squalifica di calciatori e tecnici) del Codice di Giustizia Sportiva vigente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, per aver consentito la partecipazione del sig. Alex Gagliardini, come giocatore titolare, alle seguenti gare del Torneo di Coppa Italia LND, stagione 2019/2020:

a. Sanremese – Savona, disputata il 25 Settembre 2019;

b. Sanremese - Chieri, disputata il 9 ottobre 2019;

c. Inveruno - Sanremese, disputata il 13 novembre 2019;

d.Seravezza – Sanremese, disputata il 4 dicembre 2019;

e.Sanremese - Folgore Caratese, disputata il 29 Gennaio 2020;

nonostante fosse anche in corso di squalifica per una gara, per recidiva in ammonizione, come da decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. del Dipartimento Interregionale – LND n. 8 del 2 Settembre 2016;

il sig. Paolo Francione, Dirigente Accompagnatore della società SSD Sanremese Calcio Srl, all’epoca dei fatti,  per rispondere della violazione degli artt. degli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo), 21 commi 2 e 3 (esecuzione della squalifica di calciatori e tecnici) del Codice di Giustizia Sportiva vigente, anche in relazione agli art. 7 comma 1 dello Statuto Federale, 61 (Adempimenti preliminari alla gara) delle NOIF, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione delle gare del Torneo di Coppa Italia LND, stagione 2019/2020 in cui è stato impiegato quale giocatore titolare nelle fila della Sanremese Calcio Srl il calciatore Alex Gagliardini, in posizione irregolare, in quanto squalificato come da decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. del Dipartimento Interregionale – LND n. 8 del 2 Settembre 2016, nelle seguenti gare:

a. Sanremese - Savona, disputata il 25 Settembre 2019;

b. Sanremese - Chieri, disputata il 9 ottobre 2019;

c. Inveruno - Sanremese, disputata il 13 novembre 2019;

d. Seravezza - Sanremese, disputata il 4 dicembre 2019;

e. Sanremese - Folgore Caratese, disputata il 29 Gennaio 2020;

iscrivendolo in ciascuna distinta con il n. 19 e sottoscrivendo tali distinte, consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare in argomento;

- la SSD Sanremese Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva attualmente vigente (Responsabilità delle società), alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva vigente i sigg.ri Glauco Ferrara (Presidente), Paolo Francione (dirigente accompagnatore) e Alex Gagliardini (calciatore);

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Sandro De Marco, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Filippo Pirisi, in rappresentanza dei sig.ri Glauco Ferrara, Paolo Francione e della società SSD Sanremese Calcio Srl, hanno depositato tre distinte richieste di patteggiamento, rimettendole alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;

ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;

esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Glauco Ferrara, sanzione base mesi 8 (otto) di inibizione, diminuita ex art. 127, co. 2, CGS a giorni 160 (centosessanta) di inibizione; per il sig. Paolo Francione, sanzione base mesi 8 (otto) di inibizione, diminuita ex art. 127, co. 2, CGS a giorni 160 (centosessanta) di inibizione; per la società SSD Sanremese Calcio Srl, sanzione base punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, oltre ad € 1.000,00 (mille/00) di ammenda, diminuita ex art. 127, co. 2, CGS a punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, oltre ad € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:

il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i sig.ri Glauco Ferrara, Paolo Francione e la società SSD Sanremese Calcio Srl, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;

comunicato infine alla società SSD Sanremese Calcio Srl che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere

versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico  bancario sul c/c B.N.L. IT  50  K 01005  03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Glauco Ferrara, giorni 160 (centosessanta) di inibizione;

- per il sig. Paolo Francione, giorni 160 (centosessanta) di inibizione;

- per la società SSD Sanremese Calcio Srl, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella s. s. 2020/2021 in ragione del principio di afflittività, oltre ad € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 04 Agosto 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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