F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 178/TFN del 04.08.2020 – (Deferimento n. 14047/964 pf19-20 GC/GT/ag del 30.06.2020 nei confronti del sig. Giorgio La Cava e della società SS Arezzo Srl – Reg. Prot. n. 190/TFN-SD) Decisione n. 178/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 14047/964 pf19-20 GC/GT/ag del 30.06.2020 Reg. Prot. 190/TFN-SD
Decisione n. 178/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 14047/964 pf19-20 GC/GT/ag del 30.06.2020
Reg. Prot. 190/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
cons. Roberto Proietti – Presidente;
avv. Amedeo Citarella – Componente;
dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);
dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 04 Agosto 2020,
a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 14047/964 pf19-20 GC/GT/ag del 30.06.2020 nei confronti del sig. Giorgio La Cava e della società SS Arezzo Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con provvedimento del 30.06.2020, il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- il sig. Giorgio La Cava, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società SS Arezzo Srl:
per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Manuale delle Licenze Nazionali 2019/2020 per le società di Serie C, pubblicato con CU n. 31/A del 18.12.2019, così come integrato e
modificato dai CCUU n. 101/A del 17.04.2019 e n. 119/A del 26.11.2019, per non aver partecipato al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f);
per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. e), del Manuale delle Licenze Nazionali 2019/2020 per le società di Serie C, pubblicato con CU n. 31/A del 18.12.2019, così come integrato e modificato dai CCUU n. 101/A del 17.04.2019 e n. 119/A del 26.11.2019, per non aver tesserato, entro il termine del 31/01/2020, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);
- la società SS Arezzo Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto;
Il patteggiamento
Prima dell’apertura del dibattimento, così come previsto dall’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Eduardo Chiacchio, in rappresentanza di entrambi i deferiti, hanno depositato due distinte richieste di patteggiamento, rimettendole alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di patteggiamento;
ritenuta l’applicabilità al caso in esame dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente;
esaminate le sanzioni ai sensi del comma 3 art. cit., così determinate: per il sig. Giorgio La Cava, sanzione base giorni 40 (quaranta) di inibizione, diminuita di giorni 10 (dieci) in continuazione per le due contestazioni ascritte, sanzione finale giorni 30 (trenta) di inibizione; per la società SS Arezzo Srl, sanzione base € 21.000,00 (ventunomila/00) di ammenda, ridotta di € 7.000,00 (settemila/00) in continuazione per le due contestazioni ascritte, sanzione finale € 14.000,00 (quattordicimila/00) di ammenda; risultando ritualmente formulate le proposte e ritenendo congrue le sanzioni finali, adotta il seguente provvedimento:
il Tribunale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il sig. Giorgio La Cava e la società SS Arezzo Srl, ai sensi dell’art. 127, comma 1 CGS - FIGC vigente, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate; visto l’art. 127, comma 3 cit., secondo il quale “nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”; rilevato altresì, che, a mente del comma 4 della norma, “l’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3” suddetto; e che, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1 art. cit., fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, con la pronuncia che dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate appaiono congrue;
comunicato infine alla società SS Arezzo Srl che l’ammenda di cui alla presente decisione dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
all’esito della Camera di consiglio, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Giorgio La Cava, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- per la società SS Arezzo Srl, € 14.000,00 (quattordicimila/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 04 Agosto 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del
Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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