F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 179/TFN del 07.08.2020 – (Deferimento n. 303/882 pf19-20/GC/GT/mg del 07.07.2020 nei confronti del sig. Francesco Paolo Bolami e della società ASD Vastese Calcio 1902 – Reg. Prot. n. 193/TFN-SD) Decisione n. 179/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 303/882 pf19-20/GC/GT/mg del 07.07.2020 Reg. Prot. 193/TFN-SD

Decisione n. 179/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 303/882 pf19-20/GC/GT/mg del 07.07.2020

Reg. Prot. 193/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

cons. Angelo Fanizza – Componente;

cons. Nicola Bardino – Componente (Relatore);

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 Luglio  2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 303/882 pf19-20/GC/GT/mg del 07.07.2020 nei confronti del sig. Francesco Paolo Bolami e della società ASD Vastese Calcio 1902,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota del 7 Luglio  2020, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Francesco Paolo Bolami, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Vastese Calcio 1902, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all’art. 31, commi 6 e 7,  del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig.  Vittorio Palumbo, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 141/1 del 23 ottobre 2019, trasmessa alla società in pari data 23 ottobre 2019 a mezzo pec, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; nonché la società ASD Vastese Calcio 1902, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto;

Il dibattimento

All’udienza del 28 Luglio  2020 è comparso il rappresentante della Procura Federale, avv. Alessandro Avagliano, il quale, dopo aver illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, insistendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: quanto al sig. Francesco Paolo Bolami l’inibizione di mesi 6 (sei); quanto alla ASD Vastese Calcio 1902, la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella s. s. 2020/2021, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.

Motivi della decisione

Deve essere premesso che gli atti di deferimento risultano essere stati spediti e recapitati nei termini e nei modi previsti dall’ordinamento; la mancata costituzione in giudizio deve, di conseguenza, ritenersi imputabile ad un’autonoma scelta dei soggetti destinatari del predetto deferimento, potendosi quindi procedere all’esame della vicenda sottoposta alla cognizione dell’adito Tribunale.

Nel merito, il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto.

La Commissione Accordi Economici della LND, con decisione pubblicata con comunicato ufficiale n. 141/1 del 23 ottobre 2019 ha condannato la società ASD Vastese Calcio 1902 al pagamento, a favore del tesserato sig. Vittorio Palumbo, della somma di € 800,00, quale residuo, previsto dall’accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2018/19.

Nella stessa data (23 ottobre 2019), la predetta decisione veniva comunicata alla società a mezzo pec.

Come stabilito dall’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF, il pagamento “delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici  della  LND  deve  essere  effettuato  entro  30  giorni  dalla  comunicazione  della  decisione.  […]  Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva”. Detto pagamento, tuttavia, non risulta eseguito.

Il tesserato, con dichiarazione del 3 febbraio 2020 (acquisita agli atti del presente procedimento), ha infatti segnalato di non aver mai ricevuto la somma ancora dovutagli, oggetto della decisione della Commissione Accordi Economici, disconoscendo altresì la liberatoria, prodotta dalla società al Dipartimento Interregionale – LND di pertinenza, il 21 novembre 2019.

Riguardo a tale liberatoria, il Tribunale Federale Nazionale, condividendo i rilievi della Procura Federale, osserva che tale documento non contiene peraltro alcun preciso riferimento temporale (la data del pagamento), né riferimenti alla decisione ottemperata e all’importo effettivamente versato, sicché esso, consideratane l’assoluta genericità (e tenuto in disparte ogni accertamento in merito alla sua paternità), non potrebbe di per  sé  costituire prova del tempestivo adempimento dello specifico obbligo incombente sulla società.

Conseguentemente, l’omesso pagamento entro la scadenza inderogabilmente indicata dalle NOIF, non può che determinare la violazione della disciplina richiamata nell’atto di deferimento, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal CGS.

Alla luce delle considerazioni che precedono, tenendo altresì conto della natura e della gravità della condotta, consistente nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell’obbligo di osservanza delle decisioni degli organi di giustizia sportiva e delle stesse norme federali, con particolare riferimento agli istituti volti a tutelare le ragioni economiche degli atleti, le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale appaiono, oltreché fondate, del tutto congrue e, come tali, meritevoli di piena conferma.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Francesco Paolo Bolami, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Vastese Calcio 1902, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella s.s. 2020/2021, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 Luglio  2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it