F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 180/TFN del 07.08.2020 – (Deferimento n. 435/780 pf19-20 LDF/GC/am del 09.07.2020 nei confronti del sig. Francesco Paolo Bolami e della società ASD Vastese Calcio 1902 – Reg. Prot. n. 196/TFN-SD) Decisione n. 180/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 435/780 pf19-20 LDF/GC/am del 09.07.2020 Reg. Prot. 196/TFN-SD

Decisione n. 180/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 435/780 pf19-20 LDF/GC/am del 09.07.2020

Reg. Prot. 196/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Nicola Durante – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

cons. Angelo Fanizza – Componente;

cons. Nicola Bardino – Componente (Relatore);

cons. Fabrizio D’Alessandri – Componente;

dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 28 Luglio  2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 435/780 pf19-20 LDF/GC/am del 09.07.2020 nei confronti del sig. Francesco Paolo Bolami e della società ASD Vastese Calcio 1902,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota del 9 Luglio  2020, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Francesco Paolo Bolami, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della società ASD Vastese Calcio 1902, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui art. 4 co. 1 dell’attuale CGS, anche in riferimento al all’art. 44 co. 2 CGS, per non avere ottemperato a due ordinanze, dell’11 novembre 2019 e del 3 dicembre 2019, del TFN – Sezione Vertenze Economiche- e quindi per non esser comparso personalmente, ben due volte, alle udienze fissate dal Tribunale Federale Nazionale nel procedimento avviato a seguito di ricorso ex art. 91 CGS proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese ASD; nonché la società ASD Vastese Calcio 1902, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.

Il dibattimento

All’udienza del 28 Luglio  2020 è comparso il rappresentante della Procura Federale, avv. Alessandro Avagliano, il quale, dopo aver illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, insistendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

quanto al sig. Francesco Paolo Bolami l’inibizione di mesi 6 (sei); quanto alla ASD Vastese Calcio 1902, la sanzione dell’ammenda di € 600,00 (seicento/00).

Nessuno è comparso per i soggetti deferiti, pur ritualmente intimati.

Motivi della decisione

Il deferimento è infondato e va perciò respinto con conseguente pronuncia di proscioglimento.

L’incolpazione ha ad oggetto la mancata comparizione del sig. Bolami avanti questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nelle udienze del 3 e successivamente del 19 dicembre.

La comparizione del sig. Bolami era stata disposta con le ordinanze, rispettivamente pronunciate l’11 novembre ed il 3 dicembre 2019, nell’ambito del procedimento instaurato ai sensi dell’art. 91 CGS dalla società polisportiva Olympia Agnonese ASD, al fine di reclamare la corresponsione della quota percentuale d’incasso in ordine alla gara di play-out Serie D, Girone F, disputata con la Vastese il 12 maggio 2019.In entrambe le udienze il deferito non sarebbe comparso, senza però allegare alcuna plausibile giustificazione, così violando quei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva alla cui scrupolosa osservanza egli era invece tenuto.

In merito va tuttavia osservato come, nell’ordinanza di rinvio pronunciata il 3 dicembre 2019, il Tribunale Federale Nazionale (oltre a differire la comparizione al 19 dicembre) avesse formalmente “preso atto della comunicazione inviata dal Presidente della ASD Vastese Calcio 1902, di impossibilità a comparire nell’udienza […]”: è lo stesso Tribunale, dunque, ad aver ritenuto giustificata la mancata comparizione nella suddetta udienza tenutasi il 3 dicembre, sicché nessun addebito può essere elevato in relazione a tale condotta.

Manca, inoltre, prova del perfezionamento della notificazione della medesima ordinanza nei confronti dell’incolpato (con la quale veniva in effetti disposto il rinvio della convocazione): non è perciò possibile ritenere accertato che egli fosse a conoscenza della nuova data di comparizione innanzi al Tribunale Federale Nazionale (19 dicembre 2019), né che egli, non patrocinato ed assente giustificato all’udienza del 3 dicembre, conoscesse aliunde del rinvio.

I fatti oggetto dell’incolpazione vanno quindi giudicati insussistenti, poiché:

a) la mancata comparizione nell’udienza del 3 dicembre appare, per quanto precede, giustificata;

b) l’ordinanza di rinvio all’udienza del 19 dicembre non risulta notificata o conosciuta per altra via.

Il deferimento deve essere pertanto respinto, con proscioglimento del sig. Francesco Paolo Bolami e della società ASD Vastese Calcio 1902.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 Luglio  2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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