F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 181/TFN del 12.08.2020 – (Deferimento n. 1195/1011 pf19-20/LDF/GC/am del 22.07.2020 nei confronti del sig. Gianluca Spadino e della società ASD Antonio Padovani – Reg. Prot. n. 206/TFN-SD) Decisione n. 181/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 1195/1011 pf19-20/LDF/GC/am del 22.07.2020 Reg. Prot. 206/TFN-SD

Decisione n. 181/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 1195/1011 pf19-20/LDF/GC/am del 22.07.2020

Reg. Prot. 206/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 04 Agosto 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 1195/1011 pf19-20/LDF/GC/am del 22.07.2020 nei confronti del sig. Gianluca Spadino e della società ASD Antonio Padovani,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 22 Luglio  2020 il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

1) il sig. Spadino Gianluca, Dirigente Accompagnatore della società ASD Antonio Padovani all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli art. 3 del Com. Uff. n. 1 della LND del 01.07.2019 e del Com. Uff. n. 1 del 19.07.2019 della LND Divisione Calcio a Cinque, per avere svolto  le funzioni  di  Accompagnatore Ufficiale della società  ASD Antonio  Padovani in occasione  delle gare ASD Colormax Pescara – ASD Antonio Padovani del 3.11.19 e ASD Antonio Padovani – ASD CLN CUS Molise del 10.11.19 relative ai calciatori della ASD Antonio Padovani stagione Sportiva 2019/2020 Cat. Under 19 Divisione Calcio a 5, sottoscrivendo le relative distinte consentendo così che la ASD Antonio Padovani partecipasse alle suddette gare con una squadra formata da un numero di calciatori inferiore ad otto, così come previsto dalla normativa vigente;

2) la società ASD Antonio Padovani per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2 del CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal sig. Spadino Gianluca, Dirigente Accompagnatore della società ASD Antonio Padovani, come sopra descritto;

Il dibattimento

Non sono pervenute memorie da parte dei deferiti.

All’udienza del 4 Agosto  2020  sono  intervenuti i  sigg.ri Gianni  Costantini  e Matteo Angeloni nelle loro qualità  di Presidente e Vice Presidente della società ASD Antonio Padovani. Nessuno è comparso per il sig. Gianluca Spadino.

In sede di discussione iI rappresentante della Procura Federale, avv. Sandro De Marco, ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Gianluca Spadino, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per la società ASD Antonio Padovani, € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

I rappresentanti della società deferita hanno invocato la propria buona fede e chiesto che il Collegio tenga conto, nella decisione della piccola realtà in cui sono chiamati ad operare e dell’enorme lavoro che la società effettua nell’ambito territoriale di riferimento.

La decisione

Il Collegio ritiene che il deferimento debba essere dichiarato inammissibile.

Infatti dagli atti prodotti in giudizio risulta che il procedimento è stato iscritto nell’apposito registro in data 27 maggio 2020 e che, a seguito dell’apertura del procedimento, è stato acquisito l’estratto dell’AS 400 da cui emerge che l’odierno deferito risulta dimissionario e le dimissioni risultano regolarmente ratificate.

Ciò premesso, il Collegio rileva che sia la comunicazione di conclusione indagini datata 10 giugno 2020, sia il deferimento risultano essere state comunicate al deferito presso la sede della società sebbene lo stesso, dalle risultanze dell’AS 400, non fosse più tesserato per la società.

Al riguardo val la pena ricordare che ai sensi dell’art. 142 del vigente Codice di Giustizia sportiva FIGC, fino al 31 Luglio  2021 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in ordine alle modalità di comunicazione degli atti.

Pertanto, ai sensi dell’art. 38 del previgente Codice di Giustizia sportiva FIGC, la notifica degli atti alla persona fisica può

essere effettuata presso la società di appartenenza al momento di instaurazione del procedimento.

Orbene, al riguardo va rilevato che, a fronte dell’inequivocabile dato risultante dall’AS 400, la Procura Federale non ha fornito alcuna prova del fatto che lo Spadino alla data di apertura del procedimento era ancora tesserato per la società deferita, non essendo stati forniti elementi di valutazione utili per ritenere che l’interessato si sia dimesso (e che le sue dimissioni siano state accettate dalla società e comunicate ai fini della tempestiva iscrizione nell’AS 400) nel ristretto ambito temporale compreso fra la data di apertura del procedimento (27 maggio 2020) e l’acquisizione dell’AS 400, avvenuta necessariamente in data precedente al 10 giugno 2020 (data di comunicazione di conclusione delle indagini). Appare evidente che, se dalle risultanze emerse risulta che lo Spadino non faceva più parte della società ASD Antonio Padovani, in quanto dimissionario, la modalità di comunicazione utilizzata dalla Procura Federale non può ritenersi valida, viepiù nel caso di specie in quanto il deferito non si è costituito nell’odierno procedimento, né ha presentato autonome deduzioni in sede a seguito della comunicazione di conclusioni indagine; attività idonee, astrattamente, a sanare le dedotte omesse attività di notifica.

La Procura, pertanto, avrebbe dovuto notificare il provvedimento mediante le modalità alternative di comunicazione previste dal predetto articolo del vecchio CGS (nel caso di specie presso la residenza o il domicilio dell’interessato).

Ne consegue che, in assenza di una corretta notificazione degli atti all’odierno deferito, il procedimento deve essere dichiarato inammissibile.

Ad ogni buon conto, va, altresì, evidenziato che - pur a voler sostenere che lo Spadino fosse tesserato per la società al momento dell’apertura del procedimento, non si giungerebbe a conclusioni diverse, giacché l’art. 38 del previgente Codice di Giustizia Sportiva ha imposto in tal caso l’obbligo per la società di comunicare i predetti provvedimenti al tesserato, comunicazione di cui, tuttavia, non vi è traccia negli atti del giudizio; ciò, malgrado si tratti di un incombente che assume maggior rilevanza proprio nei casi in cui il deferito non risulti più tesserato con la società al momento del deferimento.

In conclusione, il deferimento va dichiarato inammissibile sia nei confronti dello Spadino, che in relazione alla società giacché l’accertamento della sussistenza della responsabilità oggettiva presuppone necessariamente il previo accertamento della responsabilità diretta del deferito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il deferimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 04 Agosto 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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