F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 182/TFN del 12.08.2020 – (Deferimento n. 1231/2 pf 20-21 GC/LDF/am del 22.07.2020 nei confronti dei sig.ri Tommaso Picciotto, Girolamo Li Causi e della società SSD Marsala Calcio a rl – Reg. Prot. n. 207/TFN-SD) Decisione n. 182/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 1231/2 pf 20-21 GC/LDF/am del 22.07.2020 Reg. Prot. 207/TFN-SD

Decisione n. 182/TFN-SD 2019/2020

 Deferimento n. 1231/2 pf 20-21 GC/LDF/am del 22.07.2020

Reg. Prot. 207/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti – Presidente;

avv. Amedeo Citarella – Componente;

dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);

dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 04 Agosto 2020,

a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 1231/2 pf 20-21 GC/LDF/am del 22.07.2020 nei confronti dei sig.ri Tommaso Picciotto, Girolamo Li Causi e della società SSD Marsala Calcio a rl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 22 Luglio  2020, n. 1231/2 pf 20-21 GC/LDF/am il Procuratore Federale f. f. ed il Procuratore Federale aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale:

1 - il sig. Picciotto Tommaso, all’epoca dei fatti Segretario dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Marsala

Calcio a rl;

2 - Li Causi Girolamo, all’epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Marsala Calcio a rl;

3 - la società SSD Marsala Calcio arl per rispondere:

1. il sig. Picciotto Tommaso, all’epoca dei fatti Segretario dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Marsala Calcio a rl, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista pubblicata in data 15.6.2020 sul quotidiano “Giornale di Sicilia” a seguito delle decisioni adottate  dal  Consiglio  Direttivo  della  Lega  Nazionale  Dilettanti  relative  ai  criteri  di  conclusione  dei  campionati  di

competenza e in particolare alle retrocessioni dal campionato di Serie D al campionato di eccellenza, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità della medesima Lega Nazionale Dilettanti e del suo Presidente; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “abbiamo intrapreso tutte le iniziative per giungere entro i tempi stabiliti ad azioni giudiziarie che possano, anzi debbono, ripristinare i valori di civiltà giuridica e sportiva. Non possiamo che dirci sconcertati e indignati dinnanzi all’ostinato comportamento della LND e del suo presidente Sibilia, che, dopo avere dichiarato chiusa la stagione per il Coronavirus vista la non possibilità di ripartire nel rispetto dei necessari protocolli, non hanno avuto la adeguatezza e la sensibilità di cogliere i veri principi e le effettive dinamiche dello sport, bloccando in particolare le retrocessioni per prevederne magari in numero maggiore il prossimo anno”;

2. il sig. Li Causi Girolamo, all’epoca dei fatti Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Marsala Calcio a rl, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un’intervista pubblicata in data 15.6.2020 sul quotidiano “Giornale di Sicilia” a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti relative ai criteri di conclusione dei campionati di competenza e in particolare alle retrocessioni dal campionato di Serie D al campionato di eccellenza, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità della medesima Lega Nazionale Dilettanti e del suo Presidente; nella citata intervista, in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “E’ stato commesso un grosso abuso. E’stata presa una decisione sconcertante con un rifiuto al dialogo che definirei da dittatura, non consono a chi riveste determinate cariche. Non abbiamo voluto noi la fine anticipata della stagione ed è inconcepibile cambiare in corsa le regole del gioco e di penalizzare chi ancora aveva tutte le possibilità di salvarsi, in maniera diretta come nel nostro caso visto che ci restavano da giocare cinque partite in casa, ma anche attraverso i play-out. Ci dispiace, ma l’azione giudiziaria è inevitabile. Siamo certi di essere nel giusto”;

3. la società SSD Marsala Calcio a rl, della violazione di cui all’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dai sigg.ri Picciotto Tommaso e Li Causi Girolamo, rispettivamente Segretario e Vice presidente della società entrambi dotati di poteri di rappresentanza, così come sopra descritti.

Il dibattimento

Non sono pervenute memorie da parte dei deferiti.

All’udienza del 4 Agosto 2020 il rappresentante della Procura Federale, avv. Sandro De Marco, ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Tommaso Picciotto, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per il sig. Girolamo Li Causi, mesi 3 (tre) di inibizione;

- per la società SSD Marsala Calcio a rl, € 900,00 (novecento/00) di ammenda.

La decisione

Il Collegio ritiene che le contestazioni formulate dalla Procura Federale appaiono fondate sia in ordine alla lesività delle stesse in quanto idonee, seppur con la graduazione che di seguito si dirà, a ledere la reputazione dell’istituzione federale sopra indicata, sia in ordine alla natura pubblica delle dichiarazioni in quanto rese a mezzo intervista pubblicata su un quotidiano di indiscussa rilevanza quantomeno regionale.

Tali considerazioni sono altresì avvalorate anche dall’assenza di alcuna argomentazione contraria fornita dai deferiti, circostanza che il Collegio ex art. 115 c.p.c., applicabile anche al processo sportivo, ritiene valutabile ai fini della valorizzazione del principio di non contestazione.

Non appare sicuramente corretto esercizio della libertà di espressione l’utilizzo dei termini sopra indicati per manifestare un proprio dissenso nei confronti di decisioni di organi federali, con evidenti riferimenti anche soggettivi.

Tuttavia nell’alveo della graduazione delle responsabilità il Collegio ritiene che le dichiarazioni rilasciate dal Li Causi siano da considerare maggiormente lesive rispetto a quelle rese dal sig. Picciotto Tommaso per la particolare durezza dei toni utilizzati nella formulazione del giudizio di valore effettuato, che superano ampiamente i limiti della continenza espositiva.

Sotto il profilo sanzionatorio ritiene il Collegio che l’entità delle sanzioni richieste dalla Procura debba essere considerata eccessiva sia in quanto alcuna motivazione è stata fornita in ordine alla quantificazione delle stesse, sia perché va rilevato che le esternazioni oggetto del deferimento hanno trovato un’unica manifestazione estemporanea, senza alcuna ulteriore reiterazione, come, invece, spesso accade in fattispecie analoghe.

Pertanto il Collegio ritiene che debbano essere irrogate, in quanto ritenute congrue, le sanzioni indicate in dispositivo, ivi

compresa quella da irrogare alla società deferita, in quanto appare anche in tal caso indiscutibile la sussistenza della contestata responsabilità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Tommaso Picciotto, giorni 15 (quindici) di inibizione;

- per il sig. Girolamo Li Causi, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per la società SSD Marsala Calcio a rl, € 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 04 Agosto 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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