F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 98/TFN del 28.1.2020 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 8176/480 pf 19-20 GC/blp del 30.12.2019 a carico del Sig. Siviglia Fabio e della Società ASD OR.SA. Aliano – Reg. Prot. 129/TFN-SD) Decisione n. 98/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 8176/480 pf 19-20 GC/blp del 30.12.2019 Reg. Prot. 129/TFN-SD

Decisione n. 98/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 8176/480 pf 19-20 GC/blp del 30.12.2019

Reg. Prot. 129/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

Cons. Giuseppe Rotondo – Presidente;

Cons. Domenico De Falco – Componente;

Avv. Maurizio Lascioli – Componente;

Avv. Francesca Mite – Componente (Relatore);

Avv. Angelo Venturini – Componente;

Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 23 Gennaio 2020,

a  seguito  del  Deferimento  del  Procuratore  Federale  n.  8176/480  pf  19-20  GC/blp  del  30.12.2019  a  carico  del Sig. Siviglia Fabio e della Società ASD OR.SA. Aliano,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura federale con atto datato 30.12.2019 ha deferito a questo tribunale:

- il sig. Fabio Siviglia (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD OR.SA Aliano), al quale ha contestato la violazione dell’art. 32, comma 5, CGS in relazione ai punti 4b e 5 del Com. Uff. della Divisione Calcio a 5 n. 1145 del 12.06.2019, per non aver provveduto al deposito della fideiussione bancaria originale e al bonifico relativo alla iscrizione entro il termine del 15 Luglio  2019 (punti 4b e 5 del Com. Uff. n. 1145 del 12/06/2019);

- la società ASD OR.SA Aliano ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS-FIGC, stante l’inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante, sig. Fabio Siviglia.

Siffatto deferimento aveva tratto le mosse dalla comunicazione della Co.Vi.So.D. del 21.10.2019, che, all’esito dell’istruttoria condotta in ordine alla domanda di iscrizione al campionato nazionale di Calcio a 5 – Serie B 2019/2020, aveva evidenziato il mancato deposito da parte della società della documentazione richiesta dal comunicato ufficiale della Divisione Calcio a 5 n. 1145 del 12.06.2019, riguardante la fideiussione bancaria originale (punto 5 del Com. Uff. n. 1145 del 12.06.2019), nonché il versamento relativo alla iscrizione (punto 4b del Com. Uff. n. 1145 del 12/06/2019), nei termini e con le modalità di cui al comunicato ufficiale n. 1145 del 12.06.2019. Nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento.

Alla riunione del 23 Gennaio 2020, sono comparsi per la Procura federale il dott. Luca Scarpa e il dott. Mauro De Dominicis, i quali hanno insistito per l’accoglimento del deferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- nei confronti del sig. Fabio Siviglia, l’irrogazione della sanzione della inibizione di giorni 40 (30 per la prima violazione

aumentati di 10 giorni per la seconda violazione);

- nei confronti della società ASD OR.SA Aliano, l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il deferimento è fondato.

La disciplina recata dai prefati comunicati ufficiali regola gli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 e prevede che le società debbano formalizzare entro il termine del 15.07.2019, la domanda di iscrizione al campionato secondo le modalità on-line, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta domanda, sotto comminatoria, decorso il termine, di non accettazione della iscrizione.

La disciplina in commento stabilisce, altresì, che al suddetto adempimento devono essere allegati i documenti elencati al punto A) da 1 a 3 del Com. Uff.

L’inosservanza del termine del 15/07/2019, stabilito per l’invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo le modalità on line, alla Divisione Calcio a 5, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti, 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10),11), costituisce, a norma del Com. Uff. n. 1145, illecito disciplinare ed è sanzionata con la ammenda di euro 300,00 per ciascuno degli inadempimenti.

Noti, pertanto, ai tesserati gli adempimenti a loro carico (presunzione iuris et de iure), la loro inosservanza costituisce illecito disciplinare, in assenza di qualsiasi elemento fattuale in grado di recidere gli elementi soggettivi del dolo e della colpa.

Risulta per tabulas che il sig. Fabio Siviglia non ha provveduto a depositare la fideiussione bancaria in originale di cui al punto 5 del Com. Uff. n. 1145 né al bonifico relativo alla iscrizione, entro il termine del 15.07.2019.

Da tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS FIGC vigente ratione temporis, della società ASD OR.SA Aliano, di cui il sig. Fabio Siviglia era presidente e rappresentante legale pro tempore al momento della commissione dei fatti.

Congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

l Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di Consiglio, infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) al sig. Siviglia Fabio;

- ammenda di € 400,00 (quattrocento/00), alla società ASD OR.SA. Aliano.

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