Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 87/CGF del 04 Dicembre 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 11 Marzo 2010 n. 2 e su www.figc.it Decisone impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 135 dell’1.12.2009 Impugnazione – istanza: 2) Reclamo con richiesta procedimento d’urgenza U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore M. F. seguito gara Chievo…
05. PROCEDIMENTO SVOLGIMENTO GARA E CASISTICA, 1. I PRINCIPI GENERALI del procedimento svolgimento gara, A) PROCEDURA svolgimento gara, Commutazione, LA SANZIONE, Massime
• Categoria: Categoria
• Anno: 2021