Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0015/CFA del 16 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione vertenze economiche – n. 018/TFN-SVE del 4 agosto 2021
Impugnazione – istanza: Brescia Calcio S.p.A./S.S. Turris Calcio s.r.l.
Massima:….“esula dalla cognizione del TFN e di questa Corte, l’esame del rapporto sottostante che ha generato il trasferimento del calciatore; ma tale declinatoria non comporta un diniego di giustizia in forza dell’art. 30 dello Statuto FIGC, secondo cui: comma 3: “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI”; ovvero comma 4: “il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia”. Con la decisione di I° grado oggetto del presente reclamo, il Tribunale Federale Nazionale/SVE, con esplicita statuizione, invece, ha respinto sia l’eccezione di difetto di competenza (rectius giurisdizione), sia quella di violazione della regola del “ne bis in idem”, entrambe opposte dalla resistente Turris Calcio. In assenza di gravame sul punto, neppure in forma incidentale, è precluso l’esame d’ufficio delle due questioni da parte di questo Collegio, essendo maturato al riguardo il giudicato interno.
Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 102/CFA del 6 Maggio 2021 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione vertenze economiche, n. 27/TFN/SVE 2020/2021
Impugnazione – istanza: Milano City B.G. F.C. SSD arl-calc. D.A.
Massima: Il reclamo è inammissibile perché ai sensi dell’art. 83, comma 2, CGS “Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all’art. 94 ter delle NOIF”. Nello stesso senso dispone, con identica formulazione, l’art. 90, comma 2 CGS. La controversia in esame riguarda l’applicazione di un accordo economico di cui all’art. 94 ter delle NOIF e quindi rientra nel campo di applicazione delle suddette norme in cui si dispone in modo inequivocabile che il TFN è giudice di ultima istanza e quindi le sue decisioni non sono suscettibili di impugnazione dinanzi a questa Corte Federale d’Appello. Considerata la manifesta inammissibilità del reclamo ricorrono i presupposti per condannare la parte reclamante al pagamento, in favore di D. A., delle spese di lite che si ritiene equo liquidare in € 1.200,00, ai sensi dell’art. 55 del CGS.
Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 101/CFA del 6 Maggio 2021 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione vertenze economiche, n. 30/TFN/SVE 2020/2021
Impugnazione – istanza: Milano City B.G. F.C. SSD arl-calc. G.V.
Massima: Il reclamo è inammissibile perché ai sensi dell’art. 83, comma 2, CGS “Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all’art. 94 ter delle NOIF”. Nello stesso senso dispone, con identica formulazione, l’art. 90, comma 2 CGS. La controversia in esame riguarda l’applicazione di un accordo economico di cui all’art. 94 ter delle NOIF e quindi rientra nel campo di applicazione delle suddette norme in cui si dispone in modo inequivocabile che il TFN è giudice di ultima istanza e quindi le sue decisioni non sono suscettibili di impugnazione dinanzi a questa Corte Federale d’Appello. Considerata la manifesta inammissibilità del reclamo ricorrono i presupposti per condannare la parte reclamante al pagamento, in favore di G. V., delle spese di lite che si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, ai sensi dell’art. 55 del CGS.
Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 100/CFA del 6 Maggio 2021 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione vertenze economiche, n. 29/TFN/SVE 2020/2021
Impugnazione – istanza: Milano City B.G. F.C. SSD arl-calc. G.M.
Massima: Il reclamo è inammissibile perché ai sensi dell’art. 83, comma 2, CGS “Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all’art. 94 ter delle NOIF”. Nello stesso senso dispone, con identica formulazione, l’art. 90, comma 2 CGS. La controversia in esame riguarda l’applicazione di un accordo economico di cui all’art. 94 ter delle NOIF e quindi rientra nel campo di applicazione delle suddette norme in cui si dispone in modo inequivocabile che il TFN è giudice di ultima istanza e quindi le sue decisioni non sono suscettibili di impugnazione dinanzi a questa Corte Federale d’Appello. Considerata la manifesta inammissibilità del reclamo ricorrono i presupposti per condannare la parte reclamante al pagamento delle spese di lite in favore di G. M.che si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, ai sensi dell’art. 55 del CGS.
Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 99/CFA del 6 Maggio 2021 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione vertenze economiche, n. 28/TFN/SVE 2020/2021, in data 8.4.2021
Impugnazione – istanza: Milano City B.G. F.C. SSD arl-calc. D.D.A.
Massima: Il reclamo è inammissibile perché ai sensi dell’art. 83, comma 2, CGS “Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all’art. 94 ter delle NOIF”. Nello stesso senso dispone, con identica formulazione, l’art. 90, comma 2 CGS. La controversia in esame riguarda l’applicazione di un accordo economico di cui all’art. 94 ter delle NOIF e quindi rientra nel campo di applicazione delle suddette norme in cui si dispone in modo inequivocabile che il TFN è giudice di ultima istanza e quindi le sue decisioni non sono suscettibili di impugnazione dinanzi a questa Corte Federale d’Appello. Considerata la manifesta inammissibilità del reclamo ricorrono i presupposti per condannare la parte reclamante al pagamento delle spese di lite in favore di D.D. A.che si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, ai sensi dell’art. 55 del CGS.
Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 98/CFA del 6 Maggio 2021 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione vertenze economiche, n. 31/TFN/SVE 2020/2021, in data 8.4.2021
Impugnazione – istanza: Milano City B.G. F.C. SSD arl-calc. C.B.
Massima: Il reclamo è inammissibile perché ai sensi dell’art. 83, comma 2, CGS “Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine: a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all’art. 94 ter delle NOIF”. Nello stesso senso dispone, con identica formulazione, l’art. 90, comma 2 CGS. La controversia in esame riguarda l’applicazione di un accordo economico di cui all’art. 94 ter delle NOIF e quindi rientra nel campo di applicazione delle suddette norme in cui si dispone in modo inequivocabile che il TFN è giudice di ultima istanza e quindi le sue decisioni non sono suscettibili di impugnazione dinanzi a questa Corte Federale d’Appello. Considerata la manifesta inammissibilità del reclamo ricorrono i presupposti per condannare la parte reclamante al pagamento delle spese di lite in favore di C. B. che si ritiene equo liquidare in € 1.200,00, ai sensi dell’art. 55 del CGS.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 009/CFA del 22 Luglio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CFA del 10 Ottobre 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 22/TFN del 17.6.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. COMPRENSORIO DEL TIRRENOAVVERSO L’INCONGRUITÀ DEL PREMIO DI PREPARAZIONE ART. 96 N.O.I.F. RELATIVO AL CALC. B.G.
Massima: Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ai sensi dell'art. 96.3 N.O.I.F., è giudice di ultima istanza sulla controversia relativa al premio di preparazione.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 009/CFA del 22 Luglio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CFA del 10 Ottobre 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 22/TFN del 17.6.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. COMPRENSORIO DEL TIRRENOAVVERSO L’INCONGRUITÀ DEL PREMIO DI PREPARAZIONE ART. 96 N.O.I.F. RELATIVO AL CALC. P.E.
Massima: Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ai sensi dell'art. 96.3 N.O.I.F., è giudice di ultima istanza sulla controversia relativa al premio di preparazione