Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 65/2020 del 22 dicembre 2020

Decisione impugnata: Decisione n. 65/TFN-SVE 2019/20202 del 22 giugno 2020 del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche della F.I.G.C., con cui, in accoglimento del reclamo della società Parma Calcio 1913, è stata annullata la decisione della Commissione Premi, di condanna della Parma Calcio 1913 al pagamento, in favore della società Accademia Internazionale Calcio S.S.D.R.L., del premio di preparazione, per avere tesserato il calciatore A. P. nella stagione 2015/2016;

Parti: Accademia Internazionale Calcio S.S.D.R.L./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Parma Calcio 1913 S.r.l.

Massima: Va disattesa, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dal Parma Calcio 1913 S.r.l, in quanto asseritamente notificato presso il domicilio eletto da Parma Calcio 1913 in relazione al procedimento svoltosi innanzi agli organi federali di giustizia. L’art. 59, primo comma, del Codice della Giustizia Sportiva dispone che: “Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente”. Si desume dalla norma che, ai fini del rispetto del termine di trenta giorni da essa fissato, ciò che rileva è la tempestiva proposizione del ricorso mediante deposito. Nel caso di specie il deposito è avvenuto il 16 luglio 2020, entro i trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, avvenuta il precedente 16 giugno. In ogni caso, come evidenziato dalla ricorrente nella memoria depositata il 1° settembre 2020, il ricorso è stato anche notificato il 16 luglio 2020 a mezzo PEC al Parma Calcio 1913.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima :  Decisione n. 9/2020 del 12 febbraio 2020

Decisione impugnata: Delibera distinta dal numero 003/2019/CFA - Sezioni Unite, depositata in data 4 ottobre 2019 e pubblicata in data 7 ottobre 2019, con la quale la Corte Federale di Appello FIGC ha rigettato il reclamo proposto dall’A.C. Chievo Verona S.r.l. avverso la decisione assunta dal TNF - Sezione Vertenze Economiche con C.U. n. 11/TFN del 7 agosto 2019, che aveva confermato, a favore della società F.C. Sporting Desenzano S.S.D.R.L., la certificazione della Commissione Premi in merito al “Premio alla Carriera” nell’importo di € 54.000,00, riferito al calciatore N. A. per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016.

Parti: A.C. Chievo Verona S.r.l. /F.C. Sporting Desenzano S.S.D.R.L./Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Massima: … va disattesa la eccezione di nullità della notifica del ricorso per mancanza della attestazione di conformità e tanto perché, nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia, il procedimento segue la norma di cui all’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, al primo comma, per il quale “Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata” e che “copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente”. Al comma 4, poi, è specificato che “Al ricorso sono allegate: a)….(omissis)….; b) l’attestazione dell’avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1”. Ciò posto, dal dettato normativo è facile evincere che il gravame dinanzi al Collegio di Garanzia s propone mediante “deposito” e che, alla parte intimata ed alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio,  il gravame venga semplicemente comunicato e non anche notificato nelle forme della notificazione degli atti giudiziari, con conseguente applicazione dell’art. 16 septies D.L. 179/2012 in caso di notificazione con modalità telematiche; tale principio, peraltro già fatto proprio da Questa Sezione (cfr. decisione n. 47/20118), viene avvalorato anche dall’avvenuta costituzione della resistente che, pertanto, ha sanato l’eventuale nullità che comunque non è ravvisabile. Sul punto, per completezza espositiva e di motivazione, non può non ricordarsi l’orientamento monolitico della giurisprudenza secondo cui “è principio generale quello a mente del quale la costituzione della parte intimata sana la nullità della notificazione del ricorso. Se la notifica esiste, seppur attivata con modalità discusse che ne potrebbero in astratto minare la validità, si impone l'applicazione del principio raggiungimento dello scopo (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4979; conforme, Cassazione civile, sez. II, 1° ottobre 2018, n. 23738; Cassazione civile, sez. un., 28 settembre 2018, n. 23620). E tanto è avvenuto nella vicenda che ci occupa.

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