Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 16/TFN-SVE del 25 Novembre  2022

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul C.U. n. 100 del 12 ottobre 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lettera b), CGS proposto dalla società SSD ARL Rende Calcio 1968 (matr. 610622) nei confronti del calciatore A.D.(n. 14.08.1998 – matr. 1001688)

Massima: Rigettata l’eccezione di defetto di giurisdizione perché non proposta nella memoria, ma solo in udienza, ed anche perché al momento della proposizione del ricorso la società militava in Serie D, anche se al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, che avrebbe inciso sulla giurisdizione- la società a seguito di retrocessione militava in Eccellenza…Come noto il sistema della giustizia sportiva e tutto l’impianto dell’attuale Codice di Giustizia Sportiva evidenzia una marcata “giurisdizionalizzazione” del procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva e delinea in maniera chiara e precisa quali siano i relativi ambiti di competenza. L’art. 25 bis del Regolamento LND stabilisce la generale competenza della Commissione Accordi Economici “ su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali Dilettanti della LND e le relative società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese…gli accordi relativi all’erogazione di una somma lorda annuale…”. Tale assorbente competenza sulle controversie economiche rilevanti per l’ordinamento sportivo può soffrire delle eccezioni solo nel caso in cui, per specifici fatti e/o, altra norma di pari grado ne attribuisca la competenza ad un diverso organo. Premessi detti principi, affrontando il caso di specie deve sottolinearsi che la CAE sul punto non ha emesso alcun giudizio, rilevando esclusivamente che in udienza la società ricorrente ha introdotto “nuovi argomenti difensivi” non meglio specificati, e comunque tardivi secondo quanto disposto dall’art. 28 comma 5 del Regolamento LND. Tale circostanza è dirimente, infatti, nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione può essere rilevato se dedotto con specifico motivo avverso un capo della pronuncia impugnata, che ha statuito sulla giurisdizione. L’impugnata decisione non ha né implicitamente né esplicitamente dedotto o deciso alcunché in merito ad un eventuale difetto di giurisdizione. Deve, altresì, tenersi conto del granitico principio secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad essa successivi mutamenti che interessino le parti in causa. Anche sotto tale profilo, dunque, la formulata eccezione deve essere ritenersi infondata. Alla luce delle esposte considerazioni e del combinato disposto di cui agli art. 28 commi 2 e 4 del Regolamento LND e art. 94 ter comma 10 delle NOIF, l’eccezione di difetto di giurisdizione deve essere rigettata.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.M., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 211 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA

Massima: Destituita di fondamento è inoltre l’eccezione di carenza di “potestas judicandi” in capo alla Commissione vertendosi in una ipotesi di compenso eccedente il limite di cui all’art. 94 ter NOIF, posto che l’importo della controversia è di € 7.200,00.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.R.F., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 210 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA

Massima: Destituita di fondamento è … l’eccezione di carenza di “potestas judicandi” in capo alla Commissione vertendosi in una ipotesi di compenso eccedente il limite di cui all’art. 94 ter NOIF, posto che dal tenore letterale del combinato disposto del comma 7 con il comma 2 del medesimo articolo viene in evidenza la ratio del legislatore, nella parte in cui ha previsto che, in caso di accordi economici pluriennali, sia possibile eccedere i limiti imposti per gli accordi economici annuali, con ciò derogando il limite posto dal 6° comma. Peraltro la giurisprudenza richiamata dall’appellante (CU 23/CDN 2009/2010 del 29 Settembre 2009) è inconferente al caso di specie, poiché concerne il Campionato Regionale di Eccellenza dove non è possibile sottoscrivere accordi economici.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE E.M., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 209 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA

Massima: Destituita di fondamento è … l’eccezione di carenza di “potestas judicandi” in capo alla Commissione vertendosi in una ipotesi di compenso eccedente il limite di cui all’art. 94 ter NOIF, posto che dal tenore letterale del combinato disposto del comma 7 con il comma 2 del medesimo articolo viene in evidenza la ratio del legislatore, nella parte in cui ha previsto che, in caso di accordi economici pluriennali, sia possibile eccedere i limiti imposti per gli accordi economici annuali, con ciò derogando il limite posto dal 6° comma. Peraltro la giurisprudenza richiamata dall’appellante (CU 23/CDN 2009/2010 del 29 Settembre 2009) è inconferente al caso di specie, poiché concerne il Campionato Regionale di Eccellenza dove non è possibile sottoscrivere accordi economici.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE S.J.A., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 206 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA

Massima: Destituita di fondamento è … l’eccezione di carenza di “potestas judicandi” in capo alla Commissione vertendosi in una ipotesi di compenso eccedente il limite di cui all’art. 94 ter NOIF, posto che dal tenore letterale del combinato disposto del comma 7 con il comma 2 del medesimo articolo viene in evidenza la ratio del legislatore, nella parte in cui ha previsto che, in caso di accordi economici pluriennali, sia possibile eccedere i limiti imposti per gli accordi economici annuali, con ciò derogando il limite posto dal 6° comma. Peraltro la giurisprudenza richiamata dall’appellante (CU 23/CDN 2009/2010 del 29 Settembre 2009) è inconferente al caso di specie, poiché concerne il Campionato Regionale di Eccellenza dove non è possibile sottoscrivere accordi economici.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.C.A., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 205 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA

Massima: Destituita di fondamento è … l’eccezione di carenza di “potestas judicandi” in capo alla Commissione vertendosi in una ipotesi di compenso eccedente il limite di cui all’art. 94 ter NOIF, posto che dal tenore letterale del combinato disposto del comma 7 con il comma 2 del medesimo articolo viene in evidenza la ratio del legislatore, nella parte in cui ha previsto che, in caso di accordi economici pluriennali, sia possibile eccedere i limiti imposti per gli accordi economici annuali, con ciò derogando il limite posto dal 6° comma. Peraltro la giurisprudenza richiamata dall’appellante (CU 23/CDN 2009/2010 del 29 Settembre 2009) è inconferente al caso di specie, poiché concerne il Campionato Regionale di Eccellenza dove non è possibile sottoscrivere accordi economici.

 

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