F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 071/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 045/CSA del 01 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO BULDOG TNT LUCREZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TENAX CASTELFIDARDO/BULDOG TNT LUCREZIA DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 201 dell’11.11.2016)

RICORSO BULDOG TNT LUCREZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TENAX CASTELFIDARDO/BULDOG TNT LUCREZIA DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 201 dell’11.11.2016)

La A.S.D. Buldog TNT Lucrezia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio A5 pubblicata sul Com. Uff. n. 201 dell’11.11.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra A.S.D. Buldog TNT Lucrezia/Tenax Castelfidardo dell’8.10.2016, accogliendo il ricorso della Tenax Castelfidardo, ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per avere schierato nella stessa il calciatore Silveira Eduardo in posizione irregolare di tesseramento in quanto dagli accertamenti espletati presso il competente ufficio è risultato il suo tesseramento a valere dal 12.10.2016.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della decisione di primo grado, ristabilendo il risultato della partita, ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che il predetto calciatore è stato regolarmente tesserato “con stampa della richiesta di aggiornamento di tesseramento in data 6.9.2016, pratica firmata elettronicamente ed automaticamente ricevuta il 9.9.2016, spedita con raccomandata n. 150297783662-8 il 13/9/2016, raccomandata ricevuta dalla Divisione Calcio A5 il 16.9.2016”.

Il ricorso va rigettato in quanto, come acclarato anche dal Giudice Sportivo, dalle risultanze emerse presso l’ufficio tesseramenti la data di tesseramento del calciatore Silveira Eduardo è quella del 12.10.2016.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Buldog Tnt Lucrezia di Cartoceto (Pesaro-Urbino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it