Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 93 DELLA SOCIETÀ SSC D. FRATTESE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.S., PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.
Massima: Il reclamo è inammissibile in quanto assolutamente generico e privo di specifiche motivazioni. Invero la Società reclamante si limita a contestare che sia dovuta la somma riconosciuta dall’organo di primo grado in favore del calciatore, ma, pur specificando l’importo che, a suo a dire, sarebbe residuato, non indica alcun concreto elemento, in fatto ed in diritto, per cui la decisione risulterebbe erronea. Tutte le doglianza della reclamante rimangono dunque indeterminate, vaghe e prive di alcun riferimento temporale o documentale. Tutto ciò realizza pertanto la fattispecie di cui all’art. 33, comma 6, CGS, secondo cui i reclami redatti senza motivazione, e comunque in forma generica, sono inammissibili.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 99 DELLA SOCIETÀ SSC D. FRATTESE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA N.C., PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.
Massima: Il reclamo è inammissibile in quanto assolutamente generico e privo di specifiche motivazioni. Invero la Società reclamante si limita a contestare che sia dovuta la somma riconosciuta dall’organo di primo grado in favore del ricorrente, ma, pur specificando l’importo che, a suo a dire, sarebbe residuato, non indica alcun concreto elemento in fatto ed in diritto per cui la decisione risulterebbe erronea. Tutte le doglianza della reclamante rimangono dunque indeterminate, vaghe e prive di alcun riferimento temporale o documentale. Tutto ciò realizza pertanto la fattispecie di cui all’art. 33, comma 6, CGS, secondo cui i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.