Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 24/TFN-SVE del 30 Gennaio 2023

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul C.U. n. 173 del 22 dicembre 2022

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Pol. Vastogirardi (matr. 82429) nei confronti del calciatore S.C. (calciatore n. 29.10.1999 – matr. 5524417)

Massima: In precedenti pronunzie di questo Tribunale si è infatti stabilito che la mancata allegazione alla copia del ricorso inviata alla controparte della documentazione trasmessa alla Commissione Accordi Economici, in mancanza di esplicita e specifica previsione normativa, non può comportare nullità del ricorso introduttivo né violazione del contraddittorio, vuoi per la tassatività delle ipotesi di nullità, vuoi per la possibilità di accesso ai documenti regolarmente depositati presso la Commissione medesima che ha l’obbligo di verifica della regolarità del ricorso. Affermare, apoditticamente, che nell’ambito dell’ordinamento sportivo l’accesso agli atti della controparte risulta estremamente complesso, significa voler superare a tutti i costi il dettato normativo sulla base di una mera asserzione priva di sostrato probatorio (la difesa della reclamante si è ben guardata dal dimostrare anche il semplice tentativo di accesso agli atti). All’uopo si rammenta che l’art. 28 del Regolamento LND prevede espressamente al comma 3: “ Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dalla società, dal calciatore/calciatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, con l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell’accordo economico recante attestazione dell’avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione”. Al comma 4: “Il ricorso deve essere avanzato alla CAE entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al ricorso dovrà essere allegata la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte, nonché la prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L’inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l’inammissibilità del ricorso rilevabile d’ufficio”. Dalla chiara previsione normativa emerge, quindi, che un conto è l’obbligo di allegazione della documentazione al ricorso introduttivo da inviare alla Commissione Accordi Economici e sanzionabile (per espressa previsione normativa) con l’inammissibilità verificabile dall’Organo giudicante; un conto è l’obbligo di invio alla controparte della documentazione di supporto del ricorso introduttivo non espressamente previsto a pena di inammissibilità dalla norma e quindi non sanzionabile. Come rettamente evidenziato dalla difesa del calciatore la presunta “disparità” tra posizione del ricorrente e posizione del resistente in ordine all’obbligo di allegazione della documentazione da inviare alla controparte (non necessaria a pena di inammissibilità per il ricorrente e viceversa necessaria a pena di inammissibilità per il resistente) trova giustificazione nella natura della allegazione. Nel caso del ricorso introduttivo il legislatore ha, infatti, posto l’obbligo di invio, in uno con il ricorso introduttivo, solo alla Commissione Accordi Economici e non anche alla controparte, della documentazione attestante la trasmissione del ricorso alla parte resistente (al fine della prova della regolarità di costituzione del contraddittorio); della documentazione attestante l’avvenuto versamento della tassa reclamo (profilo prettamente amministrativo) e della copia dell’accordo economico attestante il suo avvenuto deposito presso gli Organi Federali. Trattasi, a ben vedere, dell’allegazione volta a consentire la verifica, ad opera dell’Organo giudicante, della corretta procedibilità le cui violazioni possono essere rilevate anche d’ufficio, mentre onere del ricorrente è quello di indicare nel corpo del ricorso “i titoli su cui si fondano le pretese”. Nella specie la pretesa risulta fondata esclusivamente sull’accordo economico depositato il 27.10.2021 (non a caso espressamente indicato in calce al ricorso introduttivo tra gli atti allegati con la preventiva specificazione: “Si allega per la CAE…”), documento, questo, pienamente a conoscenza della Società in quanto dalla stessa sottoscritto e depositato presso gli Organi Federali. Diversa, invece, è l’allegazione documentale che si pretende a pena di inammissibilità da parte del soggetto resistente, in quanto la stessa non può che avere valenza sostanziale perché diretta a contrastare l’avversa pretesa e, come tale, rilevante ai fini della garanzia del contraddittorio nel rispetto dell’esigenza di speditezza cui è improntato il procedimento articolato innanzi agli organi di giustizia federali. Va da sé, pertanto, che nell’operato del calciatore non può ravvisarsi la violazione dell’art. 28 del Regolamento LND né, tanto meno, la violazione del diritto di difesa della controparte. Del resto il profilo della legittimazione ad agire, oggetto della precedente pronuncia di questo Tribunale richiamato dalla difesa della Società reclamante, è ben diverso da quello della identificazione dei requisiti formali dell’atto introduttivo ritenuti necessari a pena di inammissibilità. Un conto, infatti, è l’estensione di un diritto quale quello introdotto con la precedente pronuncia laddove si è riconosciuto il diritto ad agire non solo in capo al calciatore che rivendica pretese creditizie, ma anche in capo alle società per l’accertamento dei profili ad esse rilevanti e scaturenti dagli Accordi economici intercorsi con i calciatori; un conto è, invece, è la restrizione (se non addirittura la privazione) di un diritto quale quella che scaturirebbe dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per una fattispecie non espressamente contemplata dalla norma di riferimento. Del resto è principio consolidato, anche nell’Ordinamento giuridico ordinario, quello della tassatività delle decadenze e delle nullità (cui è ancorato quello delle inammissibilità), principio che non a caso anche la difesa della Società reclamante non può negare (pag. 13, 3° capoverso del reclamo). Corretta è, pertanto, la decisione della Commissione Accordi Economici nella parte in cui ha ritenuto di non accogliere l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Società essendo siffatta evenienza sanzionatoria estranea all’articolato tessuto normativo, valendo anche nell’Ordinamento sportivo il tradizionale criterio processualistico della tipicità delle sanzioni.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 93 DELLA SOCIETÀ SSC D. FRATTESE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.S., PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Massima: Il reclamo è inammissibile in quanto assolutamente generico e privo di specifiche motivazioni. Invero la Società reclamante si limita a contestare che sia dovuta la somma riconosciuta dall’organo di primo grado in favore del calciatore, ma, pur specificando l’importo che, a suo a dire, sarebbe residuato, non indica alcun concreto elemento, in fatto ed in diritto, per cui la decisione risulterebbe erronea.  Tutte le doglianza della reclamante rimangono dunque indeterminate, vaghe e prive di alcun riferimento temporale o documentale.  Tutto ciò realizza pertanto la fattispecie di cui all’art. 33, comma 6, CGS, secondo cui i reclami redatti senza motivazione, e comunque in forma generica, sono inammissibili.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 99 DELLA SOCIETÀ SSC D. FRATTESE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL COLLABORATORE DELLA GESTIONE SPORTIVA N.C., PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.

Massima: Il reclamo è inammissibile in quanto assolutamente generico e privo di specifiche motivazioni. Invero la Società reclamante si limita a contestare che sia dovuta la somma riconosciuta dall’organo di primo grado in favore del ricorrente, ma, pur specificando l’importo che, a suo a dire, sarebbe residuato, non indica alcun concreto elemento in fatto ed in diritto per cui la decisione risulterebbe erronea. Tutte le doglianza della reclamante rimangono dunque indeterminate, vaghe e prive di alcun riferimento temporale o documentale. Tutto ciò realizza pertanto la fattispecie di cui all’art. 33, comma 6, CGS, secondo cui i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

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