F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 074/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 058/CSA del 22 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MELO DE CARVALHO FELIPE SEGUITO GARA SASSUOLO/INTERNAZIONALE DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 107 del 19.12.2016)

RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MELO DE CARVALHO FELIPE SEGUITO GARA SASSUOLO/INTERNAZIONALE DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 107 del 19.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 107 del 19.12.2016 ha inflitto le sanzioni della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Melo De Carvalho Felipe.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Sassuolo/Internazionale disputato il 18.12.2016, il calciatore dopo aver subito una doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, al 48° del secondo tempo, all’atto della notifica del provvedimento di espulsione, teneva un comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.

Avverso tale provvedimento la Società F.C. Internazionale Milano ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 19.12.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 22.12.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano di Milano, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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