Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 26/TFN-SVE del 27 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore D.M.L.n. 24.3.2005 – matr. FIGC 6.782.540 – ric. 102),

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società AS Sambenedettese Srl (matr. FIGC 953600) contro la società SSD Porto D’Ascoli Srl (matr. FIGC 76319)

Massima: Accolto il ricorso per la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, poiché la reclamante non è mai stata messa al corrente della pendenza del giudizio, privandola in tal modo della possibilità di partecipare al procedimento dinnanzi alla Commissione Premi di Preparazione con l’effetto che gli atti vengono rimessi alla Commissione Premi per il nuovo esame nel merito…La documentazione esaminata conferma che, a partire dalla sua costituzione, la società reclamante non è mai stata informata della pendenza del presente giudizio, così come alcun atto processualmente rilevante le è stato notificato, di guisa che essa non ha avuto la possibilità di difendersi, tantomeno di dimostrare l’eventuale infondatezza delle ragioni della controparte. La Commissione Premi, infatti, non ha provveduto a notificare alla reclamante la data di discussione del ricorso, senza tener conto della circostanza che – con la dichiarazione di fallimento della società SS Sambenedettese Srl, in data 4 maggio, e l’intervento della Curatela Fallimentare, risalente al 19 maggio 2021 – veniva a mutare il destinatario dei provvedimenti e delle dovute comunicazioni, ora individuato nella società AS Sambenedettese Srl. La sussistenza di tale grave vizio è, inoltre, confermata dal fatto che neanche la Curatela Fallimentare abbia provveduto a mettere la neocostituita società al corrente della pendenza di un procedimento nel quale era stata implicata, e ciò in quanto, come da essa spiegato a seguito della comunicazione del club, datata 04.10.2021, la documentazione inerente la procedura avanzata dalla società SSD Porto D’Ascoli Srl “non è stata rinvenuta tra i documenti societari acquisiti e dalla visione dell’indirizzo PEC della società”. Occorre mettere in rilievo il fatto che, in ragione del trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati della fallita società SS Sambenedettese Srl alla società AS Sambenedettese Srl, quest’ultima è subentrata come interlocutore nel rapporto giuridico venuto ad esistenza, all’interno del quale è ricompreso anche il rapporto processuale di cui trattasi. Ne deriva che, oltre ad averne ereditato le attività e le passività dei pregressi rapporti giuridici (ivi compreso il rapporto oggetto della presente causa), la reclamante è divenuta a tutti gli effetti parte in causa, e quindi l’unica destinataria degli effetti giuridici prodotti dai provvedimenti – amministrativi e giudiziari – emanati per dirimere la presente causa. Pertanto, in qualità di parte processuale, la società AS Sambenedettese Srl aveva diritto di ricevere tutte le comunicazioni concernenti gli atti processualmente rilevanti che la interessassero, al fine di esercitare il proprio diritto di difesa e di avvalersi del contraddittorio per replicare alle argomentazioni della controparte. Il contraddittorio tra le parti non è stato, a tutti gli effetti, rispettato. La reclamante, infatti, non poteva essere a conoscenza della data di discussione del ricorso e non è stata messa nelle condizioni di partecipare alla relativa udienza. Da tale circostanza deriva la lesione del diritto di difesa, per violazione dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, nonché dell’art. 44, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 25/TFN-SVE del 27 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore D.M.A. n. 24.3.2005 – matr. FIGC 2.301.648 – ric. 101)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società AS Sambenedettese Srl (matr. FIGC 953600) contro la società SSD Porto D’Ascoli Srl (matr. FIGC 76319)

Massima: Accolto il ricorso per la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, poiché la reclamante non è mai stata messa al corrente della pendenza del giudizio, privandola in tal modo della possibilità di partecipare al procedimento dinnanzi alla Commissione Premi di Preparazione con l’effetto che gli atti vengono rimessi alla Commissione Premi per il nuovo esame nel merito…La documentazione esaminata conferma che, a partire dalla sua costituzione, la società reclamante non è mai stata informata della pendenza del presente giudizio, così come alcun atto processualmente rilevante le è stato notificato, di guisa che essa non ha avuto la possibilità di difendersi, tantomeno di dimostrare l’eventuale infondatezza delle ragioni della controparte. La Commissione Premi, infatti, non ha provveduto a notificare alla reclamante la data di discussione del ricorso, senza tener conto della circostanza che – con la dichiarazione di fallimento della società SS Sambenedettese Srl, in data 4 maggio, e l’intervento della Curatela Fallimentare, risalente al 19 maggio 2021 – veniva a mutare il destinatario dei provvedimenti e delle dovute comunicazioni, ora individuato nella società AS Sambenedettese Srl. La sussistenza di tale grave vizio è, inoltre, confermata dal fatto che neanche la Curatela Fallimentare abbia provveduto a mettere la neocostituita società al corrente della pendenza di un procedimento nel quale era stata implicata, e ciò in quanto, come da essa spiegato a seguito della comunicazione del club, datata 04.10.2021, la documentazione inerente la procedura avanzata dalla società SSD Porto D’Ascoli Srl “non è stata rinvenuta tra i documenti societari acquisiti e dalla visione dell’indirizzo PEC della società”. Occorre mettere in rilievo il fatto che, in ragione del trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati della fallita società SS Sambenedettese Srl alla società AS Sambenedettese Srl, quest’ultima è subentrata come interlocutore nel rapporto giuridico venuto ad esistenza, all’interno del quale è ricompreso anche il rapporto processuale di cui trattasi. Ne deriva che, oltre ad averne ereditato le attività e le passività dei pregressi rapporti giuridici (ivi compreso il rapporto oggetto della presente causa), la reclamante è divenuta a tutti gli effetti parte in causa, e quindi l’unica destinataria degli effetti giuridici prodotti dai provvedimenti – amministrativi e giudiziari – emanati per dirimere la presente causa. Pertanto, in qualità di parte processuale, la società AS Sambenedettese Srl aveva diritto di ricevere tutte le comunicazioni concernenti gli atti processualmente rilevanti che la interessassero, al fine di esercitare il proprio diritto di difesa e di avvalersi del contraddittorio per replicare alle argomentazioni della controparte. Il contraddittorio tra le parti non è stato, a tutti gli effetti, rispettato. La reclamante, infatti, non poteva essere a conoscenza della data di discussione del ricorso e non è stata messa nelle condizioni di partecipare alla relativa udienza. Da tale circostanza deriva la lesione del diritto di difesa, per violazione dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, nonché dell’art. 44, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 26/TFN-SVE del 27 Ottobre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 23.9.2021 – (premio di preparazione calciatore D.M.L.n. 24.3.2005 – matr. FIGC 6.782.540 – ric. 102),

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società AS Sambenedettese Srl (matr. FIGC 953600) contro la società SSD Porto D’Ascoli Srl (matr. FIGC 76319)

Massima: Il Tribunale, rilevata la violazione del principio del contraddittorio, accoglie il reclamo proposto dalla società e, per l’effetto, rimette gli atti dinanzi alla Commissione Premi di preparazione per il riesame del procedimento di primo grado. Invero il ricorso fu notificato alla società fallita e non a quella neo costituita alla quale è stato trasferito il titolo sportivo…..La documentazione esaminata conferma che, a partire dalla sua costituzione, la società reclamante non è mai stata informata della pendenza del presente giudizio, così come alcun atto processualmente rilevante le è stato notificato, di guisa che essa non ha avuto la possibilità di difendersi, tantomeno di dimostrare l’eventuale infondatezza delle ragioni della controparte. La Commissione Premi, infatti, non ha provveduto a notificare alla reclamante la data di discussione del ricorso, senza tener conto della circostanza che – con la dichiarazione di fallimento della società SS Sambenedettese Srl, in data 4 maggio, e l’intervento della Curatela Fallimentare, risalente al 19 maggio 2021 – veniva a mutare il destinatario dei provvedimenti e delle dovute comunicazioni, ora individuato nella società AS Sambenedettese Srl. La sussistenza di tale grave vizio è, inoltre, confermata dal fatto che neanche la Curatela Fallimentare abbia provveduto a mettere la neocostituita società al corrente della pendenza di un procedimento nel quale era stata implicata, e ciò in quanto, come da essa spiegato a seguito della comunicazione del club, datata 04.10.2021, la documentazione inerente la procedura avanzata dalla società SSD Porto D'Ascoli “non è stata rinvenuta tra i documenti societari acquisiti e dalla visione dell’indirizzo PEC della società”. Occorre mettere in rilievo il fatto che, in ragione del trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati della fallita società SS Sambenedettese Srl alla società AS Sambenedettese Srl , quest’ultima è subentrata come interlocutore nel rapporto giuridico venuto ad esistenza, all’interno del quale è ricompreso anche il rapporto processuale di cui trattasi. Ne deriva che, oltre ad averne ereditato le attività e le passività dei pregressi rapporti giuridici (ivi compreso il rapporto oggetto della presente causa), la reclamante è divenuta a tutti gli effetti parte in causa, e quindi l’unica destinataria degli effetti giuridici prodotti dai provvedimenti – amministrativi e giudiziari – emanati per dirimere la presente causa. Pertanto, in qualità di parte processuale, la società AS Sambenedettese Srl aveva diritto di ricevere tutte le comunicazioni concernenti gli atti processualmente rilevanti che la interessassero, al fine di esercitare il proprio diritto di difesa e di avvalersi del contraddittorio per replicare alle argomentazioni della controparte. Il contraddittorio tra le parti non è stato, a tutti gli effetti, rispettato. La reclamante, infatti, non poteva essere a conoscenza della data di discussione del ricorso e non è stata messa nelle condizioni di partecipare alla relativa udienza. Da tale circostanza deriva la lesione del diritto di difesa, per violazione dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, nonché dell’art. 44, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  52/TFN del 21.1.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 281 – Premio di Preparazione per il calciatore T.M.) pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Real Tolve (matr. FIGC 915477) contro la società ASD Agon Club Altamura (matr. FIGC 922116),

Massima: Il ricorso introduttivo della ASD Agon Club Altamura è stato inviato allindirizzo di Tolve (PZ) Largo Mario Pagano, del tutto diverso da quello della sede legale della ASD Real Tolve che risulta essere in Tolve (PZ) Corso Vittorio. Dallesame degli atti del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Premi non si ravvisa dunque la prova dellavvenuta comunicazione del ricorso introduttivo in primo grado nei confronti dell’odierna reclamante. In atti è infatti presente solo la ricevuta della spedizione della raccomandata inviata da ASD Agon Club Altamura alla ASD Real Tolve presso il detto indirizzo in Tolve “largo Mario Pagano. Da un ulteriore controllo effettuato sul sito di Poste Italiane Spa attraverso il codice della raccomandata è emerso che la spedizione non risulta andata a buon fine ed infatti resa al mittente. La ASD Real Tolve, pertanto, non ha mai ricevuto il ricorso introduttivo e non ha potuto partecipare al procedimento innanzi alla Commissione Premi vedendo dunque leso il suo diritto di difesa. Sul punto lart. 73 CGS stabilisce che il giudice di appello, qualora rilevi “la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’organo che ha emesso la decisione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  49/TFN del 15.1.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 274 – Premio di Preparazione per il calciatore R.A.) pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019,

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Real Tolve (matr. FIGC 915477) contro la società ASD Agon Club Altamura (matr. FIGC 922116)

Massima: Il ricorso introduttivo della ASD Agon Club Altamura è stato inviato allindirizzo di Tolve (PZ) Largo Mario Pagano, del tutto diverso da quello della sede legale della ASD Real Tolve che risulta essere in Tolve (PZ) Corso Vittorio. Dallesame degli atti del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Premi non si ravvisa dunque la prova  dellavvenuta comunicazione del ricorso introduttivo in primo grado nei confronti dell’odierna reclamante. In atti è infatti presente solo la ricevuta della spedizione della raccomandata inviata da ASD Agon Club Altamura alla ASD Real Tolve presso il detto indirizzo in Tolve “largo Mario Pagano. Da un ulteriore controllo effettuato sul sito di Poste Italiane Spa attraverso il codice della raccomandata è emerso che la spedizione non risulta andata a buon fine ed infatti resa al mittente. La ASD Real Tolve, pertanto, non ha mai ricevuto il ricorso introduttivo e non ha potuto partecipare al procedimento innanzi alla Commissione Premi vedendo dunque leso il suo diritto di difesa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  48/TFN del 15.1.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 278 – Premio di Preparazione per il calciatore S.M.) pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Real Tolve (matr. FIGC 915477) contro la società ASD Agon Club Altamura (matr. FIGC 922116)

Massima: Il ricorso introduttivo della ASD Agon Club Altamura è stato inviato allindirizzo di Tolve (PZ) Largo Mario Pagano, del tutto diverso da quello della sede legale della ASD Real Tolve che risulta essere in Tolve (PZ) Corso Vittorio. Dallesame degli atti del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Premi non si ravvisa dunque la prova  dellavvenuta comunicazione del ricorso introduttivo in primo grado nei confronti dell’odierna reclamante. In atti è infatti presente solo la ricevuta della spedizione della raccomandata inviata da ASD Agon Club Altamura alla ASD Real Tolve presso il detto indirizzo in Tolve “largo Mario Pagano. Da un ulteriore controllo effettuato sul sito di Poste Italiane Spa attraverso il codice della raccomandata è emerso che la spedizione non risulta andata a buon fine ed infatti resa al mittente. La ASD Real Tolve, pertanto, non ha mai ricevuto il ricorso introduttivo e non ha potuto partecipare al procedimento innanzi alla Commissione Premi vedendo dunque leso il suo diritto di difesa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  46/TFN del 15.1.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 242 – Premio di Preparazione per il calciatore F.O.) pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019,

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Real Tolve (matr. FIGC 915477) contro la società ASD Agon Club Altamura (matr. FIGC 922116)

Massima: Il ricorso introduttivo della ASD Agon Club Altamura è stato inviato all’indirizzo Piazza Mario Pagano, diverso da quello della sede legale della ASD Real Tolve che risulta essere Corso Vittorio. Dallesame degli atti del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Premi non si ravvisa la prova dellavvenuta comunicazione del ricorso introduttivo all’odierna reclamante. In atti è infatti presente solo la ricevuta della spedizione della raccomandata inviata da ASD Agon Club Altamura alla ASD Real Tolve. Da un controllo effettuato sul sito di Poste Italiane Spa attraverso il codice della raccomandata è emerso che la spedizione risulta resa al mittente. La ASD Real Tolve, pertanto, non ha mai ricevuto il ricorso introduttivo e non ha potuto partecipare alla discussione innanzi alla Commissione Premi vedendo leso il suo diritto di difesa. Il contraddittorio tra le parti non è stato correttamente instaurato. Sul punto lart. 73 CGS stabilisce che il giudice di appello, qualora rilevi “la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’organo che ha emesso la decisione. In virtù della norma richiamata, pertanto, la delibera impugnata deve essere annullata per violazione delle norme sul contraddittorio con conseguente rinvio della controversia alla Commissione Premi per lesame del merito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  44/TFN del 15.1.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 241 – Premio di Preparazione per il calciatore D.G.) pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Real Tolve (matr. FIGC 915477) contro la società ASD Agon Club Altamura (matr. FIGC 922116)

Massima: Il ricorso introduttivo della ASD Agon Club Altamura è stato inviato allindirizzo Piazza Mario Pagano – Tolve (PZ)”, diverso da quello della sede legale della ASD Real Tolve che risulta essere Corso Vittorio - Tolve. Dallesame degli atti del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Premi non si ravvisa la prova dellavvenuta ricezione del ricorso introduttivo all’odierna reclamante. In atti è infatti presente solo la ricevuta della spedizione della raccomandata inviata da ASD Agon Club Altamura alla ASD Real Tolve. Tale ricevuta, a fronte delleccezione di mancata ricezione formulata dallodierna reclamante, ha consentito di verificare, attraverso un controllo effettuato sul sito di Poste Italiane Spa mediante il codice della raccomandata, che la raccomandata risulta resa al mittente. La ASD Real Tolve, pertanto, non ha effettivamente ricevuto il ricorso introduttivo e non ha potuto, pertanto, partecipare alla discussione innanzi alla Commissione Premi vedendo leso il proprio diritto di difesa. Non essendo stato correttamente instaurato il contraddittorio tra le parti, si ravvisa nella fattispecie quanto espressamente previsto dall’art. 73 CGS secondo cui il giudice di appello, qualora rilevi la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’organo che ha emesso la decisione. In virtù della norma richiamata, pertanto, la delibera impugnata deve essere annullata per violazione delle norme sul contraddittorio, con conseguente rinvio della controversia alla Commissione Premi per lesame del merito.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  42/TFN del 23.12.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 197 – Premio di Preparazione per il calciatore P.L.) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società Cagliari Calcio Spa (matr. FIGC 8420) contro la società Calcio Padova Spa (matr. FIGC 941229)

Massima: Non è revocabile in dubbio, ad avviso di questo Tribunale, che l’atto introduttivo (ricorso) innanzi ad un organo di giustizia quale la Commissione Premi, abbia la natura di atto processuale con la conseguente applicazione della scissione dei termini di notificazione. Tale principio, come noto, stabilisce la diversa decorrenza degli effetti della notificazione degli atti processuali fissandoli, per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale e per il destinatario al momento della ricezione. Ne deriva che lavvenuta spedizione del ricorso alla Commissione Premi da parte della SocieCalcio Padova Spa in data 26 giugno 2019, ha impedito lo spirare del termine di prescrizione al 30 giugno 2019. La Suprema Corte, tra laltro, estende il principio della scissione dei termini di notificazione anche agli atti processuali aventi anche effetti sostanziali come ad esempio un atto di citazione avente valore anche ai fini interruttivi della prescrizione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  16/TFN del 2.10.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (ric. N. 810 – premio di preparazione per il calciatore M.D.), pubblicata nel CU 10/E del 16.05.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo della società USD Rivarolese 1919 contro la società FC Pavia 1911 SSDARL

Massima: Si rileva che gli indirizzi di posta elettronica riconducibili all’odierna appellante a cui è stato inoltrato il ricorso non sono di posta certificata PEC, tant’è che non si rinviene in atti la prova della avvenuta consegna della comunicazione di cui sopra, avendo la FC Pavia allegato al ricorso innanzi alla Commissione Premi, esclusivamente, la ricevuta di accettazione che il sistema informatica genera in automatico e non anche quella di avvenuta consegna che sancisce la rituale comunicazione dell’atto. Non risulta pertanto fornita agli atti del giudizio alcuna prova della ricezione del ricorso introduttivo da parte della USD Rivarolese 191 Si deve pertanto ritenere non ritualmente introdotto il giudizio di primo grado svoltosi dinanzi alla Commissione Premi e, conseguentemente, la relativa decisione dovrà essere annullata per la violazione delle norme sul contraddittorio con rinvio all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del  08  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 829– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 190 DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE CONTRO LA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR

Massima:…si osserva…come….l’avvenuta costituzione in giudizio … dinanzi alla Commissione Premi abbia sanato ogni eventuale vizio di notificazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del  08  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 785– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 189 DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE CONTRO LA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR

Massima:…si osserva…come….l’avvenuta costituzione in giudizio … dinanzi alla Commissione Premi abbia sanato ogni eventuale vizio di notificazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SVE del 6 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del  08  Luglio  2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 796– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.I.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 16.05.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 188 DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE CONTRO LA SOCIETÀ USD CANALETTO SEPOR

Massima:…si osserva…come….l’avvenuta costituzione in giudizio … dinanzi alla Commissione Premi abbia sanato ogni eventuale vizio di notificazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 294 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE S.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 91 DELLA SOCIETÀ ASD SANVITESE CONTRO LA SOCIETÀ ACD GRUARO.

Massima: Il reclamo è inammissibile per non essere stato comunicato alla resistente ACD Gruaro, con conseguente assorbimento degli altri motivi di gravame. Il reclamo è altresì inammissibile per non essere stata corrisposta la relativa tassa. Infatti, ai sensi dell’art. 96 III comma NOIF Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello  stesso  deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte. La mancata comunicazione del reclamo alla resistente ne determina la inammissibilità.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 969 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.W.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 182 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL

 Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Premi...Il ricorso deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell’effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell’effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l’indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 955 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 181 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL

Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Premi...Il ricorso deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell’effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell’effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l’indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 935 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.S.F.), PUBBLICATA NEL     C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 180 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD   CALCIO VIGEVANO SRL

Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Premi...Il ricorso deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell’effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell’effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l’indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 934 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE K.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 179 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL

Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Premi...Il ricorso deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell’effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell’effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l’indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 928 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE G.T.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E      DEL 19.6.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 178 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD   CALCIO VIGEVANO SRL

Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Premi...Il ricorso deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell’effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell’effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l’indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 954 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL     19.6.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 177 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL

Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Premi...Il ricorso deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell’effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell’effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l’indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 923 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 176 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL

Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Premi...Il ricorso deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell’effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell’effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l’indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 891 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.S.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E    DEL 19.6.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 175 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL

Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Premi...Il ricorso deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell’effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell’effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l’indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 925 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 174 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL

Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Premi...Il ricorso deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell’effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell’effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l’indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 915 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.S.E.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 173 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL

Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Premi...Il ricorso deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell’effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell’effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l’indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 899 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 172 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL

Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Premi...Il ricorso deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell’effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell’effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l’indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 913 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.E.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 171 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL

Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Premi...Il ricorso deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell’effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell’effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l’indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 905 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 170 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL

 Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Premi...Il ricorso deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell’effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell’effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l’indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 897 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 19.6.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 169 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL

Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Premi...Il ricorso deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell’effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell’effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l’indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/TFN-SVE del 15 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 898 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E    DEL 19.6.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 168 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ FCD CALCIO VIGEVANO SRL

Massima: Annullata la decisione impugnata con rinvio alla Commissione Premi...Il ricorso deve essere accolto in ordine all’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge non solo che non vi è prova dell’effettiva ricezione da parte della società SSD Città Di Vigevano Srl del ricorso introduttivo proposto dalla FCD Calcio Vigevano 1921 innanzi alla Commissione Premi, ma non vi è nemmeno prova dell’effettiva notifica da parte della Commissione Premi alla SSD Città Di Vigevano Srl del Comunicato Ufficiale della stessa Commissione contenente la delibera adottata. Quanto al primo profilo, più precisamente, si osserva come il ricorso presentato dinanzi alla Commissione Premi è stato inviato dalla FCD Calcio Vigevano 1921 alla SSD Città Di Vigevano Srl presso l’indirizzo della sede della medesima società (privo di civico postale) e non al diverso indirizzo di corrispondenza comunicato in Federazione; della ricezione del ricorso da parte della SSD Città Di Vigevano Srl, si sottolinea, non vi è alcuna prova.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE  del 14/05/2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 494 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E del 25.1.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 139 DELLA SOCIETÀ ASD OLTRISARCO JUVENTUS CLUB CONTRO LA SOCIETÀ US STELLA AZZURRA ASD

Massima: Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Premi innanzi alla quale è stato erroneamente inoltrato il gravame, risulta, infatti, l’irritualità del reclamo per non essere stato inviato alla controparte, mancando la prova dell’avvenuto invio alla US Stella Azzurra, che non a caso non si è costituita nel presente giudizio. Si è quindi impedita la regolare costituzione del contraddittorio per violazione dell’art. 30, comma 33, CGS. Del resto la US Stella Azzurra, seppure inattiva, deve ad oggi ritenersi ancora soggetto Federale affiliato alla FIGC, atteso che non risulta emesso alcun provvedimento di revoca o decadenza dell’affiliazione a carico della medesima che, dunque, appartiene ancora all’Ordinamento Federale…P.Q.M. Il Tribunale ..dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società … e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it