Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 7/TFN-SVE del 28 Luglio  2022

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AS Sambenedettese Srl (matr. 953600) per la condanna della società resistente al pagamento della quota di partecipazione sull’incasso pari al 50%

Massima: E’ inammissibile per genericità il reclamo proposto dalla società per ottenere il pagamento del 50% dell’incasso in quanto rivolge al tribunale le seguenti conclusioni “accertare il reale numero dei partecipanti alla finale di play off del 29 maggio 2022 e, per l’effetto condannare Trastevere Calcio al pagamento della quota di partecipazione sull’incasso, pari al 50% dell’incasso lordo della biglietteria dedotti gli oneri fiscali e le spese di organizzazione forfetaria nella misura prevista dal C.U. 54 , della gara del 29 maggio 2022, disputata presso lo stadio Trastevere Stadium dedotta la quota già versata, per tutti i motivi dedotti in narrativa”….È di tutta evidenza la genericità del petitum così come dedotto. La pretesa, con particolare riguardo al quantum debeatur, è del tutto generica e indeterminata. Né si rinvengono in atti elementi tali da consentire a questo Tribunale di condurre una istruttoria. I link indicati, allo stato, sono di incerta attribuzione alla gara in questione e non possono costituire neanche un principio di prova: questo Tribunale non può certo sostituirsi all’onus probandi incombente sulla AS Sambenedettese e ciò avuto particolare riguardo proprio alla genericità del petitum.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 9/TFN del 05.11.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 104/1 del 25 Luglio 2020,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore C.D. (n. 20.08.1990 - matr. FIGC 4183444)

Massima: … deve rilevarsi come non possa revocarsi in dubbio che il reclamo contenga tutti gli elementi di cui agli artt. 90 e 49 CGS; il gravame risulta, infatti, motivato e redatto in forma chiara e sintetica, esponendo i vizi e la critica alla decisione impugnata. Sul punto è opportuno, infatti, rilevare che l’appello – vieppiù quello previsto dall’Ordinamento sportivo – è un mezzo d’impugnazione a critica libera, in cui, dunque, per superare il vaglio di ammissibilità, è sufficiente che in esso vi sia, e sia comprensibile, il motivo (i.e la critica) alla decisione impugnata. In particolare, nel caso in esame, la critica rivolta dalla ASD Corigliano Calabro alla decisione della CAE, si identifica nella violazione dei principi di cui all’art. 44 CGS, per non aver preso in alcuna considerazione le difese e le eccezioni della stessa reclamante ed aver, dunque, disatteso l’analisi e l’esame del merito della vicenda, come pure era stato, invece, indicato dallo scrivente Tribunale con la decisione del 30.7.2020.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 8/TFN del 05.11.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAE – LND pubblicata nel Com. Uff. n. 104/1 del 25 Luglio 2020.

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore B.D. (n. 19.04.1989 - matr. FIGC 4270434)

Massima: … deve rilevarsi come non possa revocarsi in dubbio che il reclamo contenga tutti gli elementi di cui agli artt. 90 e 49 CGS; il gravame risulta, infatti, motivato e redatto in forma chiara e sintetica, esponendo i vizi e la critica alla decisione impugnata. Sul punto è opportuno, infatti, rilevare che l’appello – vieppiù quello previsto dall’Ordinamento sportivo – è un mezzo d’impugnazione a critica libera, in cui, dunque, per superare il vaglio di ammissibilità, è sufficiente che in esso vi sia, e sia comprensibile, il motivo (i.e la critica) alla decisione impugnata. In particolare, nel caso in esame, la critica rivolta dalla ASD Corigliano Calabro alla decisione della CAE, si identifica nella violazione dei principi di cui all’art. 44 CGS, per non aver preso in alcuna considerazione le difese e le eccezioni della stessa reclamante ed aver, dunque, disatteso l’analisi e l’esame del merito della vicenda, come pure era stato, invece, indicato dallo scrivente Tribunale con la decisione del 30.7.2020.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 7/TFN del 05.11.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 104/1 del 25 Luglio 2020.

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore Z.G. (n. 28.05.1990 - matr. FIGC 3988090)

Massima: … deve rilevarsi come non possa revocarsi in dubbio che il reclamo contenga tutti gli elementi di cui agli artt. 90 e 49 CGS; il gravame risulta, infatti, motivato e redatto in forma chiara e sintetica, esponendo i vizi e la critica alla decisione impugnata. Sul punto è opportuno, infatti, rilevare che l’appello – vieppiù quello previsto dall’Ordinamento sportivo – è un mezzo d’impugnazione a critica libera, in cui, dunque, per superare il vaglio di ammissibilità, è sufficiente che in esso vi sia, e sia comprensibile, il motivo (i.e la critica) alla decisione impugnata. In particolare, nel caso in esame, la critica rivolta dalla ASD Corigliano Calabro alla decisione della CAE, si identifica nella violazione dei principi di cui all’art. 44 CGS, per non aver preso in alcuna considerazione le difese e le eccezioni della stessa reclamante ed aver, dunque, disatteso l’analisi e l’esame del merito della vicenda, come pure era stato, invece, indicato dallo scrivente Tribunale con la decisione del 30.7.2020.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 6/TFN del 05.11.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 104/1 del 25 Luglio 2020,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore C.N. (n. 11.02.1993 - matr. FIGC 4555856)

Massima: Quanto ai profili preliminari di ammissibilità deve rilevarsi come non possa revocarsi in dubbio che il reclamo contenga tutti gli elementi di cui agli artt. 90 e 49 CGS; il gravame risulta, infatti, motivato e redatto in forma chiara e sintetica, esponendo i vizi e la critica alla decisione impugnata. Sul punto è opportuno, infatti, rilevare che l’appello – vieppiù quello previsto dall’Ordinamento sportivo – è un mezzo d’impugnazione a critica libera, in cui, dunque, per superare il vaglio di ammissibilità, è sufficiente che in esso vi sia, e sia comprensibile, il motivo (i.e la critica) alla decisione impugnata. In particolare, nel caso in esame, la critica rivolta dalla ASD Corigliano Calabro alla decisione della CAE, si identifica nella violazione dei principi di cui all’art. 44 CGS, per non aver preso in alcuna considerazione le difese e le eccezioni della stessa reclamante ed aver, dunque, disatteso l’analisi e l’esame del merito della vicenda, come pure era stato, invece, indicato dallo scrivente Tribunale con la decisione del 30.7.2020.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 5/TFN del 05.11.2020 Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 104/1 del 25 Luglio 2020

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore C.S. (n. 27.09.1990 - matr. FIGC 5184914) avverso

Massima: … deve rilevarsi come non possa revocarsi in dubbio che il reclamo contenga tutti gli elementi di cui agli artt. 90 e 49 CGS; il gravame risulta, infatti, motivato e redatto in forma chiara e sintetica, esponendo i vizi e la critica alla decisione impugnata. Sul punto è opportuno, infatti, rilevare che l’appello – vieppiù quello previsto dall’Ordinamento sportivo – è un mezzo d’impugnazione a critica libera, in cui, dunque, per superare il vaglio di ammissibilità, è sufficiente che in esso vi sia, e sia comprensibile, il motivo (i.e la critica) alla decisione impugnata. In particolare, nel caso in esame, la critica rivolta dalla ASD Corigliano Calabro alla decisione della CAE, si identifica nella violazione dei principi di cui all’art. 44 CGS, per non aver preso in alcuna considerazione le difese e le eccezioni della stessa reclamante ed aver, dunque, disatteso l’analisi e l’esame del merito della vicenda, come pure era stato, invece, indicato dallo scrivente Tribunale con la decisione del 30.7.2020.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  68/TFN del 24.06.2020 – (Pol. Real Cefalù ASD / ACD Termitana 1952 New - Reg. Prot. 62/TFN-SVE)

Decisione impugnata: avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 5/E del 18 dicembre 2019 – (Premio di preparazione per il calciatore S.D. n. 15.02.2001 - matr. FIGC 2655105 – ric. n. 342),

Impugnazione istanza:  del reclamo ex art. 90 comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Pol. Real Cefalù ASD (matr. FIGC 934438) contro la società ACD Termitana 1952 New (matr.FIGC949225)

Massima: Il reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato deve essere dichiarato inammissibile in quanto, dalla sua lettura, non si evincono neanche in forma generica i motivi di gravame sottoposti alla valutazione di questo Tribunale Federale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  67/TFN del 24.06.2020 – (Pol. Real Cefalù ASD / ACD Termitana 1952 New - Reg. Prot. 61/TFN-SVE)

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 5/E del 18 dicembre 2019 – (Premio di preparazione per il calciatore C.I. n. 28.11.2001 – matr. FIGC 2492824 – ric. n. 297),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90 comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Pol. Real Cefalù ASD (matr. FIGC 934438) contro la società ACD Termitana 1952 New (matr. FIGC 949225)

Massima: Il reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato deve essere dichiarato inammissibile in quanto, dalla sua lettura, non si evincono neanche in forma generica i motivi di gravame sottoposti alla valutazione di questo Tribunale Federale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  66/TFN del 24.06.2020 – (Pol. Real Cefalù ASD / ACD Termitana 1952 New - Reg. Prot. 60/TFN-SVE)

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 5/E del 18 dicembre 2019 – (Premio di preparazione per il calciatore D.A. n. 21.06.2001 – matr. FIGC 2522243 – ric. n. 302),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90 comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società Pol. Real Cefalù ASD (matr. FIGC 934438) contro la società ACD Termitana 1952 New (matr. FIGC 949225)

Massima: Il reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato deve essere dichiarato inammissibile in quanto, dalla sua lettura, non si evincono neanche in forma generica i motivi di gravame sottoposti alla valutazione di questo Tribunale Federale.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  51/TFN del 21.1.2020

Decisione impugnata: Decisione della C.A.E. - L.N.D. in merito alla controversia sorta con il calciatore M.L.D. (n. 21.09.1992 matr. FIGC 1008812), pubblicata nel Com. Uff. n. 201/1/CAE-LND del 17.12.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società APD Sammichele 1992 (matr. FIGC 920497)

Massima: Il reclamo è inammissibile. Dallesame dell’atto di appello emerge che la società reclamante non ha rivolto alcuna critica, né tanto meno dedotto vizi o limiti della decisione resa dalla CAE, ragione per la quale viene a mancare nel caso di specie il presupposto essenziale ed indispensabile del gravame. Il reclamo avverso una decisione di primo grado deve essere, infatti, motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata (art. 71, comma 4 CGS).

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  33/TFN del 17.12.2019

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 160 – Premio di Preparazione per il calciatore B.L.) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,

 Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società FCD Battipagliese 1929 (matr. FIGC 933590) contro la società ASD Emanuele Belardi (matr. FIGC 922068)

Massima: Il reclamo è inammissibile perché i motivi di gravame non sono stati esposti con specificità sufficiente da consentire alla controparte ed all’organo giudicante la possibilità di identificare con chiarezza la res iudicanda. Anche se assorbito dalla conclamata inammissibilità del reclamo, è opportuno precisare che lo stesso  è  anche infondato, poiché alla datdellinsediamento del nuovo presidente pro tempore della FCD Battipagliese 1929, il calciatore risultava gtesserato per il sodalizio reclamante. Di conseguenza, come previsto dallart. 96 NOIF, la FCD Battipagliese 1929 è lultima società titolare del vincolo annuale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 466 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 151 DELLA SOCIETÀ ASD VIS SUBIACO CONTRO LA SOCIETÀ CSS TIVOLI SSD ARL

Massima: Il reclamo è, comunque, inammissibile in quanto assolutamente generico e privo di specifiche motivazioni. Invero la società reclamante si limita a contestare che sia dovuta la somma riconosciuta dall’organo di primo grado in favore del calciatore, sulla scorta della propria partecipazione alla crescita di quest’ultimo e della esistenza, a suo dire, di un presunto accordo verbale tra le società di non richiedere alcun premio, non indicando alcun concreto elemento giuridicamente rilevante, in fatto ed in diritto, per cui la decisione risulterebbe erronea. Tali doglianze, quindi, rimangono del tutto indeterminate, vaghe e prive di alcun riferimento documentale. Tutto ciò realizza, pertanto, la fattispecie di cui all’art. 33, comma 6, CGS, secondo cui i reclami redatti senza motivazione, e comunque in forma generica, sono inammissibili.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.F., PUBBLICATA NEL C.U. 234/CAE-LND del 18.2.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 154 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946

Massima:… il reclamo risulta generico e privo di qualsivoglia motivazione, posto che la ASD Città di Acireale 1946, a sostegno delle proprie richieste, si è limitata a dedurre di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso di primo grado, così come prescritto dall'art. 25 bis comma 4 Regolamento L.N.D. Ai sensi dell’art. 33 comma 6 CGS: “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 06/TFN-SVE del 28 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 193 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE TROFO EMANUELE, PUBBLICATA NEL  C.U. 335/CAE-LND del 30.5.2017.

Massima: Il gravame si palesa inammissibile, non avendo la Società S censurato al decisione di I grado nel merito, sotto nessun profilo.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 05/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 185 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI PAOLA FRANCESCO, PUBBLICATA  NEL C.U. 317/CAE-LND del 16.5.2017.

Massima: Il reclamo è generico, infondato e privo di qualsiasi riscontro probatorio e, pertanto, va rigettato. Infatti, non avendo la Società reclamante dedotto alcunché in relazione all'omesso pagamento dell’importo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore,tantomeno prodotto documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento, correttamente la CAE ha accolto il ricorso del calciatore sulla scorta della documentazione in atti (l'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 05/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 186 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ROSATI FABIO, PUBBLICATA NEL C.U.  317/CAE-LND del 16.5.2017.

Massima: Il reclamo è generico, infondato e privo di qualsiasi riscontro probatorio e, pertanto, va rigettato. Infatti, non avendo la Società reclamante dedotto alcunché in relazione all'omesso pagamento dell’importo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore,tantomeno prodotto documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento, correttamente la CAE ha accolto il ricorso del calciatore sulla scorta della documentazione in atti (l'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2015/2016).

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 05/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 184 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PAGANO BIAGIO, PUBBLICATA NEL  C.U. 317/CAE-LND del 16.5.2017.

Massima: Il reclamo è generico, infondato e privo di qualsiasi riscontro probatorio e, pertanto, va rigettato. Infatti, non avendo la Società reclamante dedotto alcunché in relazione all'omesso pagamento dell’importo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore,tantomeno prodotto documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento, correttamente la CAE ha accolto il ricorso del calciatore sulla scorta della documentazione in atti (l'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2016/2017).

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 05/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 183 DELLA SOCIETÀ L’AQUILA CALCIO 1927 SRL AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GANCI MASSIMO, PUBBLICATA NEL  C.U. 317/CAE-LND del 16.5.2017.

Massima: In modo del tutto irrituale e inammissibile infatti, la Società ricorrente si limita a fare propri per relationem i motivi di doglianza della memoria difensiva dalla stessa presentata dinanzi alla Commissione Accordi Economici. I motivi di gravame come noto - devono essere sempre esposti con specificità sufficiente a consentire alla controparte ed all’organo giudicante la possibilità di identificare con chiarezza la res iudicanda. La rilevata carenza determina la inammissibilità del reclamo.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 177 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARIANI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL 297/CAE-LND del 27 APRILE 2017.

Massima: Il reclamo è generico, infondato e privo di qualsiasi riscontro probatorio e, pertanto, va rigettato. Infatti, non avendo la Società reclamante dedotto alcunché, in relazione all'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico, richiesto dal calciatore, tantomeno prodotto documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento, correttamente la CAE ha accolto il ricorso del calciatore sulla scorta della documentazione in atti (l'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2015/2016).

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 01/TFN-SVE del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 170 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VIOLA JACOPO, PUBBLICATA NEL C.U. 285/CAE-LND del 6 APRILE 2017.

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per il principio generale della autosufficienza degli atti di gravame, in quanto il ricorso deve necessariamente contenere, in ogni caso, i motivi di merito per i quali la pretesa della parte resistente non dovrebbe essere meritevole di accoglimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 140 DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO SSD A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ZOTTI PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 251 CAE-LND del 7 MARZO 2017.

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per il principio generale della autosufficienza degli atti di gravame, in quanto il ricorso deve necessariamente contenere, in ogni caso, i motivi di merito per i quali la pretesa della parte resistente non dovrebbe essere meritevole di accoglimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 113 DELLA SOCIETÀ ASD AUDACE CONTRO LA SOCIETÀ ASD  ATLETICO LOFRA FIUGGI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 394 PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ALIMI VIGAM),  PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 27 15 DICEMBRE 2016.

Massima: Il reclamo è inammissibile per l’assenza di formulazione di alcun motivo di impugnazione

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 14/TFN del 19 Dicembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ ASD DUE TORRI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PROVENZANO GIROLAMO, PUBBLICATA NEL C.U. 115 DEL 22 SETTEMBRE 2016.

Massima: La genericità del gravame lo renderebbe inammissibile

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 06/TFN del 04 Agosto 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 211 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE Srl AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VINCI ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Massima: Il reclamo è inammissibile in quanto assolutamente generico e privo di specifiche motivazioni. Invero la Società reclamante si limita a contestare come dovuta la somma riconosciuta dall’organo di primo grado in favore del calciatore, ma non specifica l’importo che comunque sarebbe residuato, né indica alcun concreto elemento in fatto ed in diritto per cui la decisione risulterebbe erronea.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 06/TFN del 04 Agosto 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 207 DELLA SOCIETÀ USD 1913 SEREGNO CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 SRL PER IL MANCATO PAGAMENTO DEL SALDO DELLA QUOTA SPETTANTE AL 50% DELLA GARA CALCIO LECCO 1912 SRL - USD 1913 SEREGNO CALCIO SRL VALEVOLE PER LA GARA FINALE PLAY – OFF - GIRONE B – CAMPIONATO SERIE D DEL 22.5.2016 – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.

Massima: E’ inammissibile il ricorso stante la genericità della richiesta

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 06/TFN del 04 Agosto 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 209 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE Srl AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE COMMITANTE VINCENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Massima: Il reclamo si appalesa del tutto generico e, pertanto, inammissibile ai sensi dell’art. 33, comma 6, CGS. Di fatto, è sufficiente rilevare come nessun rilievo specifico venga mosso alla decisione di primo grado e come del tutto generico sia rimasto il riferimento ad una presunta verifica ispettiva della Guardia di Finanza che avrebbe impedito la produzione di documenti.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 06/TFN del 04 Agosto 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 210 DELLA SOCIETÀ USD NOVESE Srl AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PONSAT GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 368 DEL 13 GIUGNO 2016.

Massima: Il reclamo è inammissibile per la estrema genericità del medesimo (ex art. 33 comma 6 CGS), in quanto privo di sufficienti motivi di censura della decisione impugnata.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 022/TFN del 17 Giugno 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 176 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE AVAGLIANO DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.

Massima: Il reclamo in appello è manifestatamente inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 6 CGS, in quanto, oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio. Solo per completezza, rileva inoltre il Tribunale Federale la pacifica inammissibilità, in quanto non sanabile con il reclamo in successiva istanza, della documentazione (ricevute) prodotta dalla reclamante nella presente sede di gravame e già irritualmente prodotta dinanzi alla C.A.E. in violazione dell’art. 25 bis, 5° comma, Reg. LND, come correttamente rilevato dalla C.A.E. medesima.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 022/TFN del 17 Giugno 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 177 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MAJELLA NUNZIO, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.

Massima: Il reclamo in appello è manifestatamente inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 6 CGS, come correttamente rilevato dalla difesa del calciatore, in quanto oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio. Solo per completezza, rileva inoltre il Tribunale Federale la pacifica inammissibilità della documentazione prodotta dalla reclamante per la prima volta nella presente sede di gravame, considerato che la società, pur ritualmente notiziata del ricorso del calciatore, non aveva presentato memorie difensive dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., così precludendosi la possibilità di produrre in appello documenti che avrebbe potuto e dovuto depositare in primo grado (salva motivata allegazione di circostanze impeditive).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 022/TFN del 17 Giugno 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 185 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE POLICHETTI CARMINE, PUBBLICATA NEL C.U. 287 DEL 11 APRILE 2016.

Massima: Il reclamo in appello è manifestatamente inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 6 CGS, in quanto oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio. Solo per completezza, rileva inoltre il Tribunale Federale la pacifica inammissibilità, in quanto non sanabile con il reclamo in successiva istanza, della documentazione (ricevute) prodotta dalla reclamante nella presente sede di gravame e già irritualmente prodotta dinanzi alla C.A.E. in violazione dell’art. 25 bis, 5° comma, Reg. LND, come correttamente rilevato dalla C.A.E. medesima.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 016/TFN del 18 Aprile 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 120 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RAIMONDO ROBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 206 DEL 11 GENNAIO 2016.

Massima: Il reclamo in appello è inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 6 C.G.S., in quanto oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio. Consegue la condanna alle spese per la soccombenza.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 016/TFN del 18Aprile 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 119 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CARACCIO FRANCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206 DEL 11 GENNAIO 2016.

Massima: Il reclamo in appello è inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 6 C.G.S., in quanto oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio. Consegue la condanna alle spese per la soccombenza.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 017/TFN del 06 Maggio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 140 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DELLA VENTURA MATTEO, PUBBLICATA NEL C.U. 231/1 DEL 11 FEBBRAIO 2016.

Massima: Il reclamo in appello è manifestatamente inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 6 C.G.S., in quanto oltre a risultare privo di specifici motivi di censura della decisione impugnata, neppure risulta diretto alla riforma/annullamento della decisione medesima, posto che le relative conclusioni sono esclusivamente nel senso della condanna del calciatore al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio.

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