Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 06/TFN-SVE del 31 Luglio 2023
Impugnazione Istanza: Ricorso ex ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Condor Treviso (matr. 934020) nei confronti delle società Treviso FBC 1993 SSDRL (951410) e Treviso Women SSDARL (matr. 953775) al fine di richiedere somme a titolo di risarcimento danni
Massima: Infondata è l’eccezione di decadenza della ricorrente dall’azione risarcitoria per non aver partecipato, in qualità di interveniente, al procedimento svoltosi innanzi alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale...L’interesse ad intervenire, ai sensi dell’art. 81 CGS, al fine di tutelare “ una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata” è, infatti, da rapportare alla successiva disposizione di cui all’art. 84, comma 1, lett. a), relativa alla delimitazione della competenza della Sezione disciplinare “ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali”. Nel concreto, l’interesse della società ricorrente ad agire per il risarcimento derivante, sostanzialmente, dalla violazione dei principi della lealtà, della correttezza e della probità riferibile all'attività sportiva e, in particolare, dalla violazione dei doveri e divieti in materia di trasferimenti si è sostanziato soltanto in esito al giudicato formatosi per effetto della decisione/0034/CFA-2022-2023 della Corte Federale d’Appello. Nel merito, il ricorso è fondato, sebbene nei limiti e nei sensi di seguito precisati. Nella decisione/0013/TFNSD-2022-2023 la Sezione Disciplinare di questo Tribunale Federale Nazionale ha evidenziato “un dato che è pacificamente acquisito agli atti del processo e che non è mai stato in discussione tra le parti. Tale dato consiste nel fatto che al termine della stagione sportiva 2020-21 ben 55 giovani calciatori del settore giovanile maschile della ASD Condor SA Treviso sono confluiti nell’analogo settore della Società Treviso FBC 1993 SSDRL (già FCD Treviso Academy SSDARL) e ben 36 calciatrici del settore giovanile e della prima squadra della ASD Condor SA Treviso, in pratica l’intero settore femminile, sono confluite nella neo costituita Treviso Women SSDARL”; ed ha valutato “molto significativo questo riscontro di fatto, risultando questa “trasmigrazione” così significativa e anomala da non potersi comprendere se non quale effetto di un’operazione di convincimento e di induzione a trasferirsi in una nuova società pur rimanendo la precedente società ASD Condor affiliata e attiva”. Nella decisione/0034/CFA-2022-2023 la Corte Federale di Appello ha ricostruito in modo puntuale le condotte rilevanti ai fini disciplinari, concludendo che “per effetto di tali comportamenti (nel complesso esaminati), ben 55 calciatori del comparto giovanile e 36 calciatrici giovanili e prima squadra del Condor sono stati tesserati nel 2021/2022 con la Treviso FBC 1993 e la neo costituita Treviso Woman, di fatto gestita dalla Treviso FBC 1993”. È, nondimeno, opinione del Collegio che la circostanza fattuale ed incontestabile relativa all’avvenuto trasferimento dei numerosi atleti, nei termini sopra indicati, non deponga per la prova certa che, in assenza dell’attività di proselitismo (beninteso: incontrovertibilmente illecita sul piano disciplinare), nessuno dei predetti atleti si sarebbe effettivamente trasferito alla società Treviso FBC 1993. Piuttosto, risulta certamente provata l’illecita pressione dell’attività di proselitismo sulla formazione della volontà di ciascun atleta circa le decisioni relative al proprio futuro sportivo. Il che determina la risarcibilità del danno lamentato in giudizio entro il limite della lesione della libertà negoziale per effetto di comportamenti che hanno inciso sul consenso dei predetti atleti, orientandolo verso il trasferimento ad altra società calcistica, ma violando in modo conclamato il principio di buona fede contrattuale che, viceversa, avrebbe imposto di attendere la conclusione della stagione 2020 – 2021 e, solo successivamente, instaurare le trattative per i predetti trasferimenti. Entro tale limite, l’accertamento definitivo della Sezione Disciplinare compendia la sussistenza di una condotta non iure e contra jus, connotata da un inequivoco elemento psicologico (dolo).
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 31/TFN-SVE del 19Maggio 2023
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Parma Calcio 1913 Srl (matr. 953217) al fine di accertare e dichiarare l’inadempimento della società Genoa and Cricket FC Spa (matr.20980) agli obblighi previsti dalla variazione di tesseramento n. 0001336760/21 relativa al calciatore H.A.J. (27.3.1994 – matr. 1026017), oggi in forza alla società Reggina 1914 Srl (matr. 943512), nonché, in ogni caso, in relazione agli obblighi di cui agli artt. 1358 e 1359 c.c.
Massima:…va dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo alla Reggina 1914 Srl poiché l’oggetto della controversia esula, completamente, dal successivo tesseramento del calciatore presso tale società. Del resto, la stessa parte ricorrente, in sede di udienza, ha espressamente dichiarato “ la non necessarietà della sua presenza in giudizio in quanto notiziata quale mera controinteressata”.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 22/TFN-SVE del 17 Gennaio 2023
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul C.U. n. 149 del 15 novembre 2022
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Pol. D. Virtus Matino (matr. 945605) nei confronti del calciatore G.T. (n. 21.12.2001 – matr. 5765030)
Massima:… la mancata costituzione della società innanzi alla C.A.E. in primo grado non preclude alla medesima il diritto di impugnare la decisione, salve le preclusioni documentali eventualmente maturate.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 21/TFN-SVE del 17 Gennaio 2023
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul C.U. n. 130 del 3 novembre 2022
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Pol. D. Virtus Matino (matr. 945605) nei confronti del calciatore C.M. (n. 10.5.1998 - matr. 4860325)
Massima:….la tardiva costituzione della società innanzi alla CAE in primo grado non preclude alla medesima il diritto di impugnare la decisione, salve le preclusioni documentali eventualmente maturate.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 87/TFN-SVE del 10 Maggio 2022
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul CU n. 8/E del 24.3.2022 (premio di preparazione calciatore K.S. n. 15.10.2006 – matr. 2.583.152 - ric. 461)
Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società AS Sambenedettese Srl (matr. 953600) contro la società ASD Centobuchi 1972 MP (matr. 949212)
Massima: In ordine all’eccezione sollevata dalla società reclamante di carenza di legittimazione passiva per non aver tesserato il calciatore ….., si rileva che con il trasferimento del titolo sportivo dalla fallita SS Sambenedettese Srl (società che in data 15/10/2020 effettuò il tesseramento di tale giocatore) alla nuova AS Sambenedettese Srl, come più volte ribadito da questo Tribunale Federale (da ultimo con decisioni n. 75 e n. 76/TFN-SVE 2021-2022, prese a seguito di reclami della stessa AS Sambenedettese Srl per fattispecie analoghe), tutto il parco tesserati, tra cui il …., è passato alla AS Sambenedettese Srl (cfr. C.U. FIGC n. 260/A del 10/06/2021), a nulla rilevando il fatto di non aver ottenuto la licenza nazionale per l’ammissione al Campionato di serie C, in cui militava la società fallita, considerando che ciò è dipeso dal mancato rispetto di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della stessa (cfr. C.U. FIGC n. 17/A del 16/07/2021).
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 10/TFN del 05.11.2020– (GSD Ghivizzano Borgoamozzano /ASD Juventus Club Parma - Reg. Prot. 87/TFN-SVE)
Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 1/E del 23 Luglio 2020 – (Premio di preparazione per il calciatore F.G. n. 03.02.2001 – matr. FIGC 2669384 – ric. n. 31),
Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società GSD Ghivizzano Borgoamozzano (matr. FIGC 935658) contro la società ASD Juventus Club Parma (matr. FIGC 952852)
Massima:… la società Juventus Club Parma, in data 11 gennaio 2020 e quindi al momento della proposizione del ricorso… era una società di puro settore giovanile e come tale non avente diritto al premio di cui all’art. 96 delle NOIF. Solo per effetto della fusione intervenuta il 21 Luglio 2020, la Juventus Club Parma ha acquisto la veste di società dilettantistica con nuova matricola n. …Anche se al momento della decisione della Commissione Premi del 23 Luglio 2020 la società Juventus Club Parma poteva avere diritto al premio, tale circostanza non può sanare l’originario difetto di legittimazione attiva. È infatti pacifico che la legittimazione attiva è una condizione dell’azione e deve sussistere già al momento della domanda.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 38/TFN del 19.12.2019
Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 193 – Premio di Preparazione per il calciatore N.P.A.) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,
Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD FC Motta 2011 (matr. FIGC 945277) contro la società APD NBI Misterbianco (matr. FIGC 935742)
Massima: dalla scissione, le due società (APD NBI Misterbianco e ACD Misterbianco, oggi ASD FC Motta 2011) costituiscono due soggetti giuridici distinti e diversi, con due matricole federali differenti; la ACD Misterbianco è dunque soggetto giuridico nuovo ed autonomo capace di contrarre obbligazioni e maturare diritti senza alcun riferimento al periodo precedente in cui tale soggetto (ovviamente) ancora non esisteva. Da quanto sopra ne deriva l’infondatezza della eccezione sollevata dalla società reclamante che, erroneamente, identifica le due società come un unico soggetto giuridico.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 36/TFN del 19.12.2019
Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 183 – Premio di Preparazione per il calciatore L.L.) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,
Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD FC Motta 2011 (matr. FIGC 945277) contro la società APD NBI Misterbianco (matr. FIGC 935742)
Massima: ..dalla scissione, le due società (APD NBI Misterbianco e ACD Misterbianco, oggi ASD FC Motta 2011) costituiscono due soggetti giuridici distinti e diversi, con due matricole federali differenti; la ACD Misterbianco è dunque soggetto giuridico nuovo ed autonomo capace di contrarre obbligazioni e maturare diritti senza alcun riferimento al periodo precedente in cui tale soggetto (ovviamente) ancora non esisteva. Da quanto sopra ne deriva l’infondatezza della eccezione sollevata dalla società reclamante che, erroneamente, identifica le due società come un unico soggetto giuridico.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 34/TFN del 19.12.2019
Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 175 – Premio di Preparazione per il calciatore G.F.) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,
Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD FC Motta 2011 (matr. FIGC 945277) contro la società APD NBI Misterbianco (matr. FIGC 935742)
Massima:…dalla scissione, le due società (APD NBI Misterbianco e ACD Misterbianco, oggi ASD FC Motta 2011) costituiscono due soggetti giuridici distinti e diversi, con due matricole federali differenti; la ACD Misterbianco è dunque soggetto giuridico nuovo ed autonomo capace di contrarre obbligazioni e maturare diritti senza alcun riferimento al periodo precedente in cui tale soggetto (ovviamente) ancora non esisteva. Da quanto sopra ne deriva l’infondatezza della eccezione sollevata dalla società reclamante che, erroneamente, identifica le due società come un unico soggetto giuridico.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 34/TFN del 19.12.2019
Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 175 – Premio di Preparazione per il calciatore G.F.) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,
Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD FC Motta 2011 (matr. FIGC 945277) contro la società APD NBI Misterbianco (matr. FIGC 935742)
Massima:…dalla scissione, le due società (APD NBI Misterbianco e ACD Misterbianco, oggi ASD FC Motta 2011) costituiscono due soggetti giuridici distinti e diversi, con due matricole federali differenti; la ACD Misterbianco è dunque soggetto giuridico nuovo ed autonomo capace di contrarre obbligazioni e maturare diritti senza alcun riferimento al periodo precedente in cui tale soggetto (ovviamente) ancora non esisteva. Da quanto sopra ne deriva l’infondatezza della eccezione sollevata dalla società reclamante che, erroneamente, identifica le due società come un unico soggetto giuridico.
Massima:… risulta infondata l’eccezione relativa alla erroneità della decisione impugnata in virtù della diversa attività sportiva svolta dopo la suddetta scissione dalle due società (APD NBI Misterbianco nell’ambito del Calcio a 5, ASD FC Motta 2011 nell’ambito del Calcio a 11). Si osserva, infatti, che ciò che rileva è l’attività sportiva svolta dalla società richiedente il premio di preparazione (la APD NBI Misterbianco) nel corso della stagione sportiva durante la quale ha tesserato il calciatore per il quale oggi si richiede il premio di preparazione (nel caso in esame, la stagione sportiva 2015/2016). Ebbene nel corso della stagione sportiva 2015/2016 la APD NBI Misterbianco svolgeva attività nell’ambito del Calcio a 11: l’attività di formazione del calciatore … è dunque indubitabile.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 247 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE C.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ FCD CONEGLIANO 1907 CONTRO LA SOCIETÀ FC CROTONE SRL.
Massima: La sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della FCD Conegliano 1907 Srl è infondata in quanto è stato accertato che la Conegliano Calcio, titolare del tesseramento in esame, in data 31.12.2011 è confluita per fusione nella FCD Conegliano 1907 Srl con il medesimo numero di matricola.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 8 Aprile 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 12/TFN-SVE del 29 Gennaio 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 161 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 54 DELLA SOCIETÀ ASD PONTE CREPALDO ERACLEA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI CAORLE – LA SALUTE
Massima:…. dichiarata la legittimazione attiva dell’ASD Città di Caorle La Salute a richiedere il premio di preparazione in questione, essendo stato acquisito in atti il comunicato ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 25 del 20.9.2017 con il quale è stato attestato il cambio di denominazione della Società da ASD La Salute in ASD Città di Caorle La Salute, con la medesima matricola federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 851 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.J.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 221 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD TRICESIMO
Massima: La curatela fallimentare è soggetto estraneo all’ordinamento sportivo per cui non ha legittimazione attiva. Il giudizio è improcedibile per l’intervento della decadenza… L’art. 16, comma 6 delle NOIF prevede che: “il presidente federale delibera la revoca dell’affiliazione della Società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza gli effetti della revoca siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua”. Con comunicato Ufficiale n. 85 del 29/06/2018, acquisito d’ufficio da questo Tribunale, il Commissario Straordinario della FIGC ha deliberato la revoca dell’affiliazione della U.S. Arezzo Srl La Società pertanto, non è più un soggetto dell’ordinamento sportivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 755 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 194 DEL FALL. US AREZZO SRL CONTRO FALL. USD UNION TEAM CHIMERA SSD ARL
Massima: L’appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Alla luce del C.U. 13/FIGC del 28 Febbraio 2018, da ultimo prodotto dalla Società reclamante e con cui il Commissario Straordinario ha decretato la decadenza dall’affiliazione della Società USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl, dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Arezzo con sentenza n. 62 del 01.07.2016, è evidente che la Curatela odierna resistente, già alla data di ricezione del ricorso introduttivo da parte della Commissione Premi (28.02.2018), non avesse più legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della FIGC Si deve pertanto provvedere all’annullamento della decisione della Commissione Premi in quanto quest’ultima avrebbe dovuto già all’epoca dichiarare l’improcedibilità della domanda.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 795 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE R.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 196 DEL FALL. US AREZZO SRL CONTRO FALL. USD UNION TEAM CHIMERA SSD ARL
Massima: L’appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Alla luce del C.U. 13/FIGC del 28 Febbraio 2018, da ultimo prodotto dalla Società reclamante e con cui il Commissario Straordinario ha decretato la decadenza dall’affiliazione della Società USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl, dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Arezzo con sentenza n. 62 del 01.07.2016, è evidente che la Curatela odierna resistente, già alla data di ricezione del ricorso introduttivo da parte della Commissione Premi (28.02.2018), non avesse più legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della FIGC Si deve pertanto provvedere all’annullamento della decisione della Commissione Premi in quanto quest’ultima avrebbe dovuto già all’epoca dichiarare l’improcedibilità della domanda.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 735 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE B.C.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 195 DEL FALL. US AREZZO SRL CONTRO FALL. USD UNION TEAM CHIMERA SSD ARL
Massima: L’appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Alla luce del C.U. 13/FIGC del 28 Febbraio 2018, da ultimo prodotto dalla Società reclamante e con cui il Commissario Straordinario ha decretato la decadenza dall’affiliazione della Società USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl, dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Arezzo con sentenza n. 62 del 01.07.2016, è evidente che la Curatela odierna resistente, già alla data di ricezione del ricorso introduttivo da parte della Commissione Premi (28.02.2018), non avesse più legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della FIGC Si deve pertanto provvedere all’annullamento della decisione della Commissione Premi in quanto quest’ultima avrebbe dovuto già all’epoca dichiarare l’improcedibilità della domanda.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 779 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 193 DEL FALL. US AREZZO SRL CONTRO FALL. USD UNION TEAM CHIMERA SSD ARL
Massima: L’appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Alla luce del C.U. 13/FIGC del 28 Febbraio 2018, da ultimo prodotto dalla Società reclamante e con cui il Commissario Straordinario ha decretato la decadenza dall’affiliazione della Società USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl, dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Arezzo con sentenza n. 62 del 01.07.2016, è evidente che la Curatela odierna resistente, già alla data di ricezione del ricorso introduttivo da parte della Commissione Premi (28.02.2018), non avesse più legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della FIGC Si deve pertanto provvedere all’annullamento della decisione della Commissione Premi in quanto quest’ultima avrebbe dovuto già all’epoca dichiarare l’improcedibilità della domanda.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 749 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 192 DEL FALL. US AREZZO SRL CONTRO FALL. USD UNION TEAM CHIMERA SSD ARL
Massima: L’appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Alla luce del C.U. 13/FIGC del 28 Febbraio 2018, da ultimo prodotto dalla Società reclamante e con cui il Commissario Straordinario ha decretato la decadenza dall’affiliazione della Società USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl, dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Arezzo con sentenza n. 62 del 01.07.2016, è evidente che la Curatela odierna resistente, già alla data di ricezione del ricorso introduttivo da parte della Commissione Premi (28.02.2018), non avesse più legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della FIGC Si deve pertanto provvedere all’annullamento della decisione della Commissione Premi in quanto quest’ultima avrebbe dovuto già all’epoca dichiarare l’improcedibilità della domanda.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 7/TFN-SVE del 5 Novembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 4/TFN-SVE del 11 Settembre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 949 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE N.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 204 DELLA SOCIETÀ US SALERNITANA 1919 SRL CONTRO FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA
Massima: La curatela fallimentare è soggetto estraneo all’ordinamento sportivo per cui non ha legittimazione attiva. Il giudizio è improcedibile per l’intervento della decadenza. L’art. 16, comma 6 delle NOIF prevede infatti che: “il Presidente Federale delibera la revoca dell’affiliazione della Società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza gli effetti della revoca siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l’esercizio dell’impresa prosegua”. Con comunicato Ufficiale n. 13 del 28/02/2018 il Commissario Straordinario della FIGC ha dichiarato la decadenza dell’affiliazione per inattività di Reggina Calcio spa. La Società pertanto, non è più un soggetto dell’ordinamento sportivo.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.M.G., PUBBLICATA NEL C.U. 249/CAE-LND DEL 5.4.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 147 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR
Massima: La società che nasce dalla fusione di due società risponde delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE del 14/05/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.M., PUBBLICATA NEL C.U. 249/CAE-LND DEL 5.4.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 146 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR
Massima: La società che nasce dalla fusione di due società risponde delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 75 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE G.V., PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.
Massima: La società nata dalla fusione di due società è soggetto legittimato passivo tenuto al pagamento nei confronti del calciatore di quanto pattuito nell’accordo economico
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 76 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.M., PUBBLICATA NEL C.U. 139/CAE-LND DEL 9.11.2017.
Massima: La società nata dalla fusione di due società è soggetto legittimato passivo tenuto al pagamento nei confronti del calciatore di quanto pattuito nell’accordo economico
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 133 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR CONTRO CHIUMARULO ALESSIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND, PUBBLICATA NEL C.U. 214/CAE-LND DEL 20.2.2018.
Massima: La società nata dalla fusione di altre due società è legittimata passiva al pagamento in favore del calciatore, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 134 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR CONTRO MUSTONE DOMENICO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND, PUBBLICATA NEL C.U. 214/CAE-LND DEL 20.2.2018.
Massima: La società nata dalla fusione di altre due società è legittimata passiva al pagamento in favore del calciatore, a titolo di residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 121 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.M., PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND DEL 9.1.2018.
Massima: Stante il valido svolgimento del giudizio dinanzi alla CAE, tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo devono ritenersi tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame. Peraltro, per chiarezza, si rappresenta come anche il sollevato, presunto difetto di legittimazione passiva della società sia infondato, in quanto è pacifica l’estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 12 DELLA SOCIETÀ FIDENTINA ASD CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 20 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CATTANI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
Massima: Avendo il Presidente Federale revocato l’affiliazione della Società, dichiarata fallita, la curatela non ha legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 13 DELLA SOCIETÀ USD REAL VAL BAGANZA CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 78 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TERBONATI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
Massima: Avendo il Presidente Federale revocato l’affiliazione della Società, dichiarata fallita, la curatela non ha legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 14 DELLA SOCIETÀ USD VARANESE CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 18 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CASTELLONE LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
Massima: Avendo il Presidente Federale revocato l’affiliazione della Società, dichiarata fallita, la curatela non ha legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 15 DELLA SOCIETÀ ASD POL. IL CERVO CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 23 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CHIUSSI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
Massima: Avendo il Presidente Federale revocato l’affiliazione della Società, dichiarata fallita, la curatela non ha legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 16 DELLA SOCIETÀ ASD POL. IL CERVO CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 35 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FERRARI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
Massima: Avendo il Presidente Federale revocato l’affiliazione della Società, dichiarata fallita, la curatela non ha legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 17 DELLA SOCIETÀ AC TEAM CARIGNANO 2003 CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 32 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DEL FANTE MARCELLO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
Massima: Avendo il Presidente Federale revocato l’affiliazione della Società, dichiarata fallita, la curatela non ha legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 18 DELLA SOCIETÀ AC TEAM CARIGNANO 2003 CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 67 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PATRIOLI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
Massima: Avendo il Presidente Federale revocato l’affiliazione della Società, dichiarata fallita, la curatela non ha legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 19 DELLA SOCIETÀ AC TEAM CARIGNANO 2003 CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 80 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TOLOMELLI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
Massima: Avendo il Presidente Federale revocato l’affiliazione della Società, dichiarata fallita, la curatela non ha legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 20 DELLA SOCIETÀ AC TEAM CARIGNANO 2003 CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 64 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OPPICI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
Massima: Avendo il Presidente Federale revocato l’affiliazione della Società, dichiarata fallita, la curatela non ha legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 21 DELLA SOCIETÀ AC TEAM CARIGNANO 2003 CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 40 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FOLLI SEBASTIANO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
Massima: Avendo il Presidente Federale revocato l’affiliazione della Società, dichiarata fallita, la curatela non ha legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 22 DELLA SOCIETÀ US CARIGNANO ASD CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 44 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GATTI NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
Massima: Avendo il Presidente Federale revocato l’affiliazione della Società, dichiarata fallita, la curatela non ha legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 24 DELLA SOCIETÀ US ARSENAL CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 58 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORENI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
Massima: Avendo il Presidente Federale revocato l’affiliazione della Società, dichiarata fallita, la curatela non ha legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN-SVE del 18 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 25 DELLA SOCIETÀ POL. BRESCELLO AD CONTRO LA SOCIETÀ CROCIATI NOCETO SRL SSD CURATELA FALLIMENTARE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 73 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROMEO ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E del 12.7.2017.
Massima: Avendo il Presidente Federale revocato l’affiliazione della Società, dichiarata fallita, la curatela non ha legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 13/TFN-SVE del 28 Novembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 9 DELLA SOCIETÀ ASD SARZANA CALCIO 1906 CONTRO LA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 221 – PREMIO ALLA PER IL CALCIATORE LEDIAN MEMUSHAJ), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.
Massima: L’eccezione di carenza di legittimazione attiva della reclamante è da rigettare. Infatti dall’esame dell’archivio federale si evince chiaramente la continuità fra le Società.
Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 047/CFA del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 22/TFN-SVE del 31.03.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI RENDIMENTO RELATIVO AL CALCIATORE ADEM LJAJIC IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. FIORENTINA
Massima: E’ inammissibile l’istanza di “interpretazione” proposta innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A. Fondata è l’eccezione svolta dalla società in ordine alla omessa pronuncia in relazione ai rilievi formulati circa la richiesta di “interpretazione” (rectius: giudizio) della Lega Nazionale Professionisti di Serie A. Il TFN, disposta la riunione dei due procedimenti (quello promosso dalla LNPA e quello promosso dalla A.C.F. Fiorentina s.p.a.), ha reso la propria decisione omettendo la pronuncia in ordine alla domanda formulata dalla Lega. Sotto tale profilo, come correttamente osservato dalla società nel proprio reclamo, la congiunta trattazione dei ricorsi lascia «immutata l’autonomia dei singoli procedimenti e non pregiudica la sorte delle singole azioni». In definitiva, «lascia integra la loro identità» (così, ancora, correttamente in reclamo la società). Orbene, in relazione alla domanda proposta dalla LNPA, il TFN ha del tutto omesso di pronunciarsi. Pertanto, in parte qua, la decisione del TFN impugnata dalla società è affetta da vizio. Tuttavia, siffatto vizio è inidoneo a definire l’intero giudizio con una decisione di natura meramente processuale, atteso che, come detto, la domanda avanzata dalla società, validamente proposta, rimane integra e non è travolta dal suddetto vizio parziale della decisione di prime cure. Il dato normativo federale, come anche correttamente ricostruito dalla società reclamante, appare inequivoco nell’assegnare alla sola parte (rectius: società) interessata la potestà di attivare l’apposito procedimento oggetto del presente giudizio. Al di là della prospettiva di ordine, per così dire, logico-sistematica, depone in tal senso anche la chiara lettera della norma di cui all’art. 30, comma 31, CGS (e non già 29, come per mero errore materiale indicato in ricorso), secondo cui, appunto, «il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 33 in quanto applicabili». A sua volta il predetto art. 33, comma 1, CGS, così recita: «Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso», mentre il successivo comma 4 individua una generale potere di legittimazione a ricorrere in capo al «Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica», oltre che in capo alla «Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti». Per queste ragioni, atteso il difetto di legittimazione attiva, l’istanza di giudizio, come proposta dalla LNPA, deve essere dichiarata inammissibile.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 114 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL GELA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 408 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COSENTINO SEBASTIANO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.
Massima: Viene annullata la decisione per violazione del contraddittorio in quanto il ricorso di primo grado è stato inoltrato a società carente di legittimazione per effetto dell’intervenuta pregressa scissione societaria.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 115 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL GELA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 413 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FALCONE PIETRO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.
Massima: Viene annullata la decisione per violazione del contraddittorio in quanto il ricorso di primo grado è stato inoltrato a società carente di legittimazione per effetto dell’intervenuta pregressa scissione societaria.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 116 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI GELA A RL CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL GELA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 445 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PISANO SALVATORE), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2016.
Massima: Viene annullata la decisione per violazione del contraddittorio in quanto il ricorso di primo grado è stato inoltrato a società carente di legittimazione per effetto dell’intervenuta pregressa scissione societaria.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 26DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 59 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MONACO MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.
Massima: La società - seppure inattiva – deve ad oggi ritenersi ancora un soggetto Federale affiliato alla FIGC, invero nessun provvedimento di revoca o decadenza dell’affiliazione risulta emesso a carico della società, che dunque appartiene ancora all’Ordinamento Federale ed ha diritto al premio di preparazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 27 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 72 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PISCHEDDA GABRIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.
Massima: La società - seppure inattiva – deve ad oggi ritenersi ancora un soggetto Federale affiliato alla FIGC, invero nessun provvedimento di revoca o decadenza dell’affiliazione risulta emesso a carico della società, che dunque appartiene ancora all’Ordinamento Federale ed ha diritto al premio di preparazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 28 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 73 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE POCATERRA DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.
Massima: La società - seppure inattiva – deve ad oggi ritenersi ancora un soggetto Federale affiliato alla FIGC, invero nessun provvedimento di revoca o decadenza dell’affiliazione risulta emesso a carico della società, che dunque appartiene ancora all’Ordinamento Federale ed ha diritto al premio di preparazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 29 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 74 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RAMONI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.
Massima: La società - seppure inattiva – deve ad oggi ritenersi ancora un soggetto Federale affiliato alla FIGC, invero nessun provvedimento di revoca o decadenza dell’affiliazione risulta emesso a carico della società, che dunque appartiene ancora all’Ordinamento Federale ed ha diritto al premio di preparazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 30 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 80 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SBERNINI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.
Massima: La società - seppure inattiva – deve ad oggi ritenersi ancora un soggetto Federale affiliato alla FIGC, invero nessun provvedimento di revoca o decadenza dell’affiliazione risulta emesso a carico della società, che dunque appartiene ancora all’Ordinamento Federale ed ha diritto al premio di preparazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 31 DELLA SOCIETÀ ASDC VERBANIA CONTRO LA SOCIETÀ SSD VERBANIA CALCIO 1959 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 90 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VIRI MICHELE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.
Massima: La società - seppure inattiva – deve ad oggi ritenersi ancora un soggetto Federale affiliato alla FIGC, invero nessun provvedimento di revoca o decadenza dell’affiliazione risulta emesso a carico della società, che dunque appartiene ancora all’Ordinamento Federale ed ha diritto al premio di preparazione.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 201 DELLA SOCIETÀ GENOA CFC SPA CONTRO IL FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 790 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FALZETTA LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.
Massima: E’ legittimata passiva la Curatela del Fallimento della società, non risultando intervenuta alcuna delibera di revoca dell’affiliazione della Società ex art. 16, 6° comma, NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 07/TFN del 19 Settembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 208 DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SRL CONTRO IL FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 886 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIOFRÉ PAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 26 MAGGIO 2016.
Massima: E’ legittimata passiva la Curatela del Fallimento della società, non risultando intervenuta alcuna delibera di revoca dell’affiliazione della Società ex art. 16, 6° comma, NOIF. Non può farsi luogo all’interruzione del procedimento, sia perché il CGS non contiene una norma analoga a quella, affatto speciale, di cui all’art. 44 L.F., sia perché, in ogni caso, difettano i relativi presupposti. Va infatti rilevato che, se è vero che la società è stata dichiarata fallita, è anche vero che con la medesima sentenza è stato disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa e che, come presumibile conseguenza, il Presidente Federale non ne ha ancora deliberato la revoca della affiliazione ai sensi dell’art. 16, 6° comma, NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 24 DELLA SOCIETÀ SF AVERSA NORMANNA SRL CONTRO LA SOCIETÀ US LATINA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 557 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OREFICE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016. Ordinanza. 8) RECLAMO N° 8 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMENESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD PETRARCA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 35 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE EL HARI YASSINE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.
Massima: Per effetto della intervenuta decadenza dell’affiliazione, la società non può vantare alcun diritto alla corresponsione del premio di preparazione richiesto, in quanto non più soggetto federale.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 102/CFA del 11 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 026/CFA del 11 Agosto 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 2/D del 31.7.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. ASTA TAVERNE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA CONDANNA DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE E GIOVANILI
Massima: Il procedimento è dichiarato estinto per sopravvenuta revoca della affiliazione della fallita società
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 04/TFN del 02 Agosto 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 197 DELLA SOCIETÀ ASD BORGO GREGANICO 2015 CONTRO LA SOCIETÀ POL. D. GI. A. RE. SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 779 – PREMIO DI PREPARZIONE PER IL CALCIATORE CARIDI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 5 MAGGIO 2016.
Massima: L’archivio storico federale, dimostra la carenza di legittimazione passiva in capo alla società tenuta al pagamento del premio