Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 21/TFN del 18.12.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 24.09.2020 – (calciatore M.M. n. 24.05.2001 – matr. FIGC 6976068 – ric. 131),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Sporting Club Brescia (matr. FIGC 77867) contro la società ASD Sporting Club Nave 1966 (matr. FIGC 952772)

Massima: Questo Tribunale non disconosce il proprio orientamento rispetto alla inesistenza di qualsiasi contestazione nel merito del provvedimento impugnato, che determinerebbe l’inammissibilità del gravame, ma ritiene opportuno in questa vicenda discostarsene, e ricordare che, in assenza di notifica della domanda introduttiva e di conseguente sua inammissibilità, possano applicarsi i principi richiamati dalla Suprema Corte in siffatte circostanze (Cass. civ., sez. III, 20-08-2018, n. 20799. È ammissibile l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ai sensi degli art. 353 e 354 c.p.c., mentre, in caso contrario, è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, sicché, in tali ipotesi, l'appello proposto esclusivamente in rito è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione conforme Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-01-2019, n. 402).

Massima: Annullata la decisione della Commissione Premi in quanto il ricorso introduttivo constava di 2 fogli in bianco come provato mediante testimonianza…Risulta, invero, dagli atti la prova dell’avvenuta ricezione da parte della ASD Sporting Club Brescia, in data 29/6/2020, della raccomandata n. 15370855249-5 inviata dalla ASD Sporting Club Nave 1966. Risulta altresì in atti che la reclamante sin da subito abbia contestato che la stessa contenesse esclusivamente n. 2 fogli bianchi, chiedendo di poter dar prova di tale circostanza. Fatte queste opportune precisazioni, ulteriormente si osserva. Preliminarmente si deve rilevare che, in tema di spedizione, effettuata a mezzo del servizio postale in busta chiusa, si applicano i principi affermati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 30787 /2019 – 16528/2018) in ordine a tale tipo di spedizione e, alla cui stregua, la lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ. (“Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto stesso, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale. Tale conclusione discende altresì dal cosiddetto "principio di vicinanza della prova" poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso). In altri termini, conformemente a quanto statuito da questa stessa Sezione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16528 del 22/6/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018), "la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533 del 12/5/2015; n. 2625 del 11/2/2015; n. 18252 del 30/7/2013; n. 24031 del 10/11/2006; n. 3562 del 22/2/2005), bensì al destinatario”. L'orientamento prevalente risulta peraltro conforme al principio generale di c.d. "vicinanza della prova", poiché la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto."). Per cui spetta di conseguenza al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico raccomandato fosse vuoto o contenesse altri documenti e dunque la mancata conoscenza dell'atto. Onere che può essere assolto mediante prova testimoniale. Ciò vale anche nel procedimento innanzi a questa Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale a livello nazionale, laddove, ai sensi dell’art. 91 CGS, è previsto che “Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale ed acquisite dal Tribunale.” Orbene, nella fattispecie che ci occupa, tale onere è stato assolto dalla società reclamante, a mezzo del teste avv. …, che ha confermato che la busta inviata dalla Sporting Club Nave 1966, che avrebbe dovuto contenere il ricorso introduttivo per la richiesta del premio di preparazione relativo calciatore … conteneva, invece, soltanto 2 fogli bianchi. A fronte della prova sulla mancanza, all’interno della busta, del ricorso, fornita dalla reclamante, la società convenuta ASD Sporting Club Nave 1966 non ha fornito la prova contraria, né in sede di costituzione, peraltro, tardiva, né in corso di acquisizione delle prove, ad esempio dimostrando di aver predisposto i plichi completi del loro contenuto e di averli regolarmente spediti; nella realtà la società convenuta si è limitata a sostenerne l’avvenuta spedizione, in un primo momento, assumendo poi che la consegna sarebbe avvenuta solo in data 15 Luglio, dopo essere rimasta in giacenza presso l’ufficio postale, richiamando l’iter della raccomandata sul sito delle poste, secondo una propria lettura. Sebbene, infatti, la stampa del tracciamento della raccomandata, seppur solo di recente (cfr. Cass. sent. n. 4485/20 del 3 febbraio 2020), sia stata ritenuta sufficiente e idonea a fornire la prova dell’avvenuta notifica, perché attesta in modo compiuto «i vari passaggi di lavorazione della raccomandata e, quindi, l’esito della spedizione», nel caso in esame l’ultima annotazione delle Poste in merito alla citata raccomandata, per come accertato d’ufficio da questo Tribunale, con una procedura di controllo sul sito, indicava in realtà la data del “29.06.2020 ore 13.53.27 con la dicitura In consegna”.  La difesa della società convenuta, pertanto omette di fornire la prova contraria, limitandosi a mere affermazioni, peraltro prive di riscontro in atti. Da ciò consegue, in assenza di prova contraria, l’attendibilità del teste escusso e, conseguentemente, la raggiunta prova che la reclamante non abbia ricevuto il ricorso introduttivo e, pertanto, non abbia notizia del procedimento innanzi alla Commissione Premi, vedendo dunque leso il proprio diritto di difesa. Il contraddittorio tra le parti, pertanto, non è mai stato instaurato, equiparandosi in questo caso la inesistente notifica del ricorso introduttivo alla mancata notifica del ricorso stesso al resistente, e la decisione impugnata risulta, quindi, emessa in presenza di evidente inammissibilità della domanda introduttiva. Sul punto soccorre l’art. 73 CGS, il quale stabilisce che il giudice di appello, se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso introduttivo, annulla la decisione impugnata senza rinvio. In virtù della norma richiamata, ed in linea con precedenti decisioni di questo Tribunale, la delibera impugnata deve, pertanto, essere annullata, a causa della inammissibilità della domanda introduttiva, senza rinvio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 19/TFN del 15.12.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 22.10.2020 (calciatore A.M. n. 23.10.2002 – matr. FIGC 7080461 – ric. 179)

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società SSDARL US Angri 1927 (matr. FIGC 951511) contro la società CSI Angri 1983 ASD (matr. FIGC 910254) avverso la

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Invero, l’unica doglianza della reclamante è circoscritta alla asserita, mancata ricezione del ricorso dinanzi alla Commissione Premi, la reclamante sostiene infatti di aver appreso della richiesta di premio relativa al tesseramento del calciatore Calabrese e della conseguente condanna al pagamento in favore della CSI Angri 1983 ASD, unicamente dalla comunicazione della decisione oggi impugnata; nulla però rilevando o deducendo, nemmeno indirettamente, circa il merito della questione e dunque in ordine alla fondatezza delle pretese della consorella. Questo Tribunale ha più volte affermato l’inammissibilità del gravame che non contenga motivi e doglianze di merito ma esclusivamente motivi di rito, ciò in quanto, in assenza di tutela invocata in concreto, non può ravvisarsi alcun interesse sostanziale ad agire innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva (in tal senso si vedano Decisione n. 33/TFN-SVE 2019/2020; Decisione n. 47/TFN-SVE 2019/2020).…. la mera eccezione relativa alla mancata ricezione del ricorso in primo grado risulta comunque improduttiva di effetti in quanto la reclamante avrebbe ben potuto (comunque) prendere posizione dinanzi al Tribunale Federale circa la correttezza (o meno) della decisione inviatale dalla Commissione Premi di Preparazione e ciò anche in base ai principi di correttezza, lealtà e ragionevole durata del processo (di cui agli artt. 4, comma 1 CGS e 2 Codice della Giustizia Sportiva CONI) nonché in base al principio di cosiddetta autosufficienza del reclamo per cui il medesimo deve contenere in se tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede l’annullamento della decisione impugnata ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni. D’altra parte, l’orientamento di questo Tribunale è coerente con gli analoghi principi vigenti nell’ambito della giustizia ordinaria, laddove si ritiene inammissibile, per violazione dell’art. 342 c.p.c. l’appello che non contenga alcun riferimento al contenuto (nel merito) ed alle ragioni della decisione impugnata (si veda Cass. Civ., sez. III, 7/03/2003, n. 3424, ovvero Cass. Civ., sez. II, 31/02/2007, n. 8055). Considerazioni del tutto analoghe devono infatti valere in relazione a quanto prescritto dagli artt. 49, comma 4 e 91, comma 4 CGS che  espressamente prevedono l’onere di specifica enunciazione dei motivi di doglianza e  la  cui violazione, pacificamente ravvisabile nel caso di specie ove nessuna censura viene mossa dall’appellante SSD a rl US Angri 1927 alla decisione della Commissione Premi, non può che comportare l’inammissibilità dell’impugnazione. Tutto ciò senza poi considerare che in base ai documenti in atti – nonché alle successive verifiche effettuate in sede di riserva da questo  Tribunale presso la Commissione Premi –  la raccomandata della CSI Angri 1983  ASD risulta regolarmente spedita alla controparte ed allegata al ricorso, incluso l’avviso di avvenuta ricezione da parte della SSD a rl US Angri 1927. In atti v’è dunque prova che la CSI Angri 1983 ASD abbia ottemperato a tutto quanto previsto dall’art. 96, comma 3 delle NOIF in relazione all’introduzione del giudizio innanzi la Commissione Premi; d’altra parte è la stessa ricorrente che riconosce di aver ricevuto (con la medesima raccomandata come comunicato dalla Commissione Premi a questo Tribunale) il ricorso relativo al calciatore Angelo Di Palma. Tale circostanza costituisce dunque motivo per confermare – ancora una volta – l’inammissibilità dell’odierno gravame anche secondo l’insegnamento della Cassazione secondo cui l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito, è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex art. 353 e 354 c.p.c.; al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (Cass. civ. ord., sez. VI, 10-01-2019, n. 402).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 18/TFN del 15.12.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 22.10.2020 (calciatore I.P. n. 23.01.2002 – matr. FIGC 6784319 – ric. 210),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società SSDARL US Angri 1927 (matr. FIGC 951511) contro la società CSI Angri 1983 ASD (matr. FIGC 910254)

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Invero, l’unica doglianza della reclamante è circoscritta alla asserita, mancata ricezione del ricorso dinanzi alla Commissione Premi, la reclamante sostiene infatti di aver appreso della richiesta di premio relativa al tesseramento del calciatore Calabrese e della conseguente condanna al pagamento in favore della CSI Angri 1983 ASD, unicamente dalla comunicazione della decisione oggi impugnata; nulla però rilevando o deducendo, nemmeno indirettamente, circa il merito della questione e dunque in ordine alla fondatezza delle pretese della consorella. Questo Tribunale ha più volte affermato l’inammissibilità del gravame che non contenga motivi e doglianze di merito ma esclusivamente motivi di rito, ciò in quanto, in assenza di tutela invocata in concreto, non può ravvisarsi alcun interesse sostanziale ad agire innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva (in tal senso si vedano Decisione n. 33/TFN-SVE 2019/2020; Decisione n. 47/TFN-SVE 2019/2020).…. la mera eccezione relativa alla mancata ricezione del ricorso in primo grado risulta comunque improduttiva di effetti in quanto la reclamante avrebbe ben potuto (comunque) prendere posizione dinanzi al Tribunale Federale circa la correttezza (o meno) della decisione inviatale dalla Commissione Premi di Preparazione e ciò anche in base ai principi di correttezza, lealtà e ragionevole durata del processo (di cui agli artt. 4, comma 1 CGS e 2 Codice della Giustizia Sportiva CONI) nonché in base al principio di cosiddetta autosufficienza del reclamo per cui il medesimo deve contenere in se tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede l’annullamento della decisione impugnata ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni. D’altra parte, l’orientamento di questo Tribunale è coerente con gli analoghi principi vigenti nell’ambito della giustizia ordinaria, laddove si ritiene inammissibile, per violazione dell’art. 342 c.p.c. l’appello che non contenga alcun riferimento al contenuto (nel merito) ed alle ragioni della decisione impugnata (si veda Cass. Civ., sez. III, 7/03/2003, n. 3424, ovvero Cass. Civ., sez. II, 31/02/2007, n. 8055). Considerazioni del tutto analoghe devono infatti valere in relazione a quanto prescritto dagli artt. 49, comma 4 e 91, comma 4 CGS che  espressamente prevedono l’onere di specifica enunciazione dei motivi di doglianza e  la  cui violazione, pacificamente ravvisabile nel caso di specie ove nessuna censura viene mossa dall’appellante SSD a rl US Angri 1927 alla decisione della Commissione Premi, non può che comportare l’inammissibilità dell’impugnazione. Tutto ciò senza poi considerare che in base ai documenti in atti – nonché alle successive verifiche effettuate in sede di riserva da questo  Tribunale presso la Commissione Premi –  la raccomandata della CSI Angri 1983  ASD risulta regolarmente spedita alla controparte ed allegata al ricorso, incluso l’avviso di avvenuta ricezione da parte della SSD a rl US Angri 1927. In atti v’è dunque prova che la CSI Angri 1983 ASD abbia ottemperato a tutto quanto previsto dall’art. 96, comma 3 delle NOIF in relazione all’introduzione del giudizio innanzi la Commissione Premi; d’altra parte è la stessa ricorrente che riconosce di aver ricevuto (con la medesima raccomandata come comunicato dalla Commissione Premi a questo Tribunale) il ricorso relativo al calciatore Angelo Di Palma. Tale circostanza costituisce dunque motivo per confermare – ancora una volta – l’inammissibilità dell’odierno gravame anche secondo l’insegnamento della Cassazione secondo cui l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito, è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex art. 353 e 354 c.p.c.; al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (Cass. civ. ord., sez. VI, 10-01-2019, n. 402).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 17/TFN del 15.12.2020 – (SSDARL US Angri 1927 / CSI Angri 1983 ASD - Reg. Prot. 13/TFN-SVE)

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 22.10.2020 (calciatore C.P. n. 11.10.2002 – matr. FIGC 6796929 – ric. 184 2020

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società SSDARL US Angri 1927 (matr. FIGC 951511) contro la società CSI Angri 1983 ASD (matr. FIGC 910254)

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Invero, l’unica doglianza della reclamante è circoscritta alla asserita, mancata ricezione del ricorso dinanzi alla Commissione Premi, la reclamante sostiene infatti di aver appreso della richiesta di premio relativa al tesseramento del calciatore Calabrese e della conseguente condanna al pagamento in favore della CSI Angri 1983 ASD, unicamente dalla comunicazione della decisione oggi impugnata; nulla però rilevando o deducendo, nemmeno indirettamente, circa il merito della questione e dunque in ordine alla fondatezza delle pretese della consorella. Questo Tribunale ha più volte affermato l’inammissibilità del gravame che non contenga motivi e doglianze di merito ma esclusivamente motivi di rito, ciò in quanto, in assenza di tutela invocata in concreto, non può ravvisarsi alcun interesse sostanziale ad agire innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva (in tal senso si vedano Decisione n. 33/TFN-SVE 2019/2020; Decisione n. 47/TFN-SVE 2019/2020).…. la mera eccezione relativa alla mancata ricezione del ricorso in primo grado risulta comunque improduttiva di effetti in quanto la reclamante avrebbe ben potuto (comunque) prendere posizione dinanzi al Tribunale Federale circa la correttezza (o meno) della decisione inviatale dalla Commissione Premi di Preparazione e ciò anche in base ai principi di correttezza, lealtà e ragionevole durata del processo (di cui agli artt. 4, comma 1 CGS e 2 Codice della Giustizia Sportiva CONI) nonché in base al principio di cosiddetta autosufficienza del reclamo per cui il medesimo deve contenere in se tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede l’annullamento della decisione impugnata ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni. D’altra parte, l’orientamento di questo Tribunale è coerente con gli analoghi principi vigenti nell’ambito della giustizia ordinaria, laddove si ritiene inammissibile, per violazione dell’art. 342 c.p.c. l’appello che non contenga alcun riferimento al contenuto (nel merito) ed alle ragioni della decisione impugnata (si veda Cass. Civ., sez. III, 7/03/2003, n. 3424, ovvero Cass. Civ., sez. II, 31/02/2007, n. 8055). Considerazioni del tutto analoghe devono infatti valere in relazione a quanto prescritto dagli artt. 49, comma 4 e 91, comma 4 CGS che  espressamente prevedono l’onere di specifica enunciazione dei motivi di doglianza e  la  cui violazione, pacificamente ravvisabile nel caso di specie ove nessuna censura viene mossa dall’appellante SSD a rl US Angri 1927 alla decisione della Commissione Premi, non può che comportare l’inammissibilità dell’impugnazione. Tutto ciò senza poi considerare che in base ai documenti in atti – nonché alle successive verifiche effettuate in sede di riserva da questo  Tribunale presso la Commissione Premi –  la raccomandata della CSI Angri 1983  ASD risulta regolarmente spedita alla controparte ed allegata al ricorso, incluso l’avviso di avvenuta ricezione da parte della SSD a rl US Angri 1927. In atti v’è dunque prova che la CSI Angri 1983 ASD abbia ottemperato a tutto quanto previsto dall’art. 96, comma 3 delle NOIF in relazione all’introduzione del giudizio innanzi la Commissione Premi; d’altra parte è la stessa ricorrente che riconosce di aver ricevuto (con la medesima raccomandata come comunicato dalla Commissione Premi a questo Tribunale) il ricorso relativo al calciatore Angelo Di Palma. Tale circostanza costituisce dunque motivo per confermare – ancora una volta – l’inammissibilità dell’odierno gravame anche secondo l’insegnamento della Cassazione secondo cui l'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito, è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex art. 353 e 354 c.p.c.; al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (Cass. civ. ord., sez. VI, 10-01-2019, n. 402).

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