Decisione C.F.A.: C. U. n. 140/CFA del 12 Giugno 2017 (motivazioni) – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 15/TFN-SVE del 12.01.2017 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 13/TFN-SVE del 14.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN FAVORE DELLA A.S.D. TOR DE’ CENCI DEL PREMIO ALLA PER IL CALC. DAVIDE BIRASCHI
Massima: E’ pacifico in giurisprudenza e dottrina che si ha identità di cause (e ricorre, quindi, la litispendenza ex art. 39 cpc), ove queste abbiano le stesse parti, stessa causa petendi (ragione dell’azione dedotta in giudizio) e stesso petitum (oggetto della domanda, comprensivo sia del bene materiale del contenzioso e sia del provvedimento richiesto al giudicante). A ben vedere difetta nel caso in scrutinio l’identità delle ragioni poste a fondamento degli invocati provvedimenti, considerato che, nella delibera del 15.6.2016, la circostanza dedotta a suo fondamento era costituita dalla partecipazione del calciatore alla gara fra la Nazionale Under 21 e la rappresentativa Under 21 di Serie B, mentre nel procedimento successivo la circostanza dedotta atteneva alla partecipazione di detto giocatore, quale sua prima gara ufficiale, all’incontro disputato il 2.6.2016 fra le Nazionali Under 21 di Italia e Francia. La causa petendi dei due procedimenti è del tutto diversa, sicché non ricorre nel caso che ci occupa la dedotta litispendenza.
Decisione C.F.A.: C. U. n. 140/CFA del 12 Giugno 2017 (motivazioni) – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 15/TFN-SVE del 12.01.2017 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 13/TFN-SVE del 14.12.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN FAVORE DELLA A.S.D. URBETEVERE CALCIO DEL PREMIO ALLA PER IL CALC. DAVIDE BIRASCHI
Massima: E’ pacifico in giurisprudenza e dottrina che si ha identità di cause (e ricorre, quindi, la litispendenza ex art. 39 cpc), ove queste abbiano le stesse parti, stessa causa petendi (ragione dell’azione dedotta in giudizio) e stesso petitum (oggetto della domanda, comprensivo sia del bene materiale del contenzioso e sia del provvedimento richiesto al giudicante). A ben vedere difetta nel caso in scrutinio l’identità delle ragioni poste a fondamento degli invocati provvedimenti, considerato che, nella delibera del 15.6.2016, la circostanza dedotta a suo fondamento era costituita dalla partecipazione del calciatore alla gara fra la Nazionale Under 21 e la rappresentativa Under 21 di Serie B, mentre nel procedimento successivo la circostanza dedotta atteneva alla partecipazione di detto giocatore, quale sua prima gara ufficiale, all’incontro disputato il 2.6.2016 fra le Nazionali Under 21 di Italia e Francia. La causa petendi dei due procedimenti è del tutto diversa, sicché non ricorre nel caso che ci occupa la dedotta litispendenza.