Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 16/TFN del 9.10.2019
Decisione impugnata: Validità degli accordi di svincolo di propri tesserati per apocrifia della firma del Presidente,
Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS ed ex. art. 108, comma 3 NOIF presentato dalla Società ASD Cephaledium (matr. FIGC 935557) / A.N.; G.G. P.D. e Z.T.G. genitori per P.C.P.; M.R. e C.T. genitori per M.M.; G.G. e S.S. genitori per G.P. L; M.D.; D.P.P. e L.V.R. genitori per D.P.C.; S.F.e C.D. genitori per S.G., C. S ed I.R..
Massima: Gli accordi di svincolo ex art. 108 NOIF presentati dai calciatori al C.R. sono nulli per apocrifia della firma del presidente…Va rilevata la difformità tra le firme apposte in calce al mandato allegato al reclamo nonché quella apposta, innanzi alla autorità, in calce alla denunzia querela versata in atti con quelle sigle apposte in calce ai singoli moduli di svincolo oggi contestati. Orbene tale difformità, rilevabile ad una prima analisi visiva, consente di ritenerle non apposte dal Presidente della società ricorrente laddove quest’ultimo le ha per altro tempestivamente ed espressamente disconosciute. Orbene tale disconoscimento trova inoltre conferma nell’inerzia procedimentale dei reclamati i quali, sebbene regolarmente evocati in giudizio, non costituendosi nulla hanno ritenuto di obiettare e/o contestare ovvero controdedurre resistendo. P.Q.M…Il Tribunale accoglie il reclamo presentato dalla Società…e, per l’effetto, dichiara nulli i trasferimenti dei seguenti calciatori
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/FTN del 27 Giugno 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.23/FTN del 3 Giugno 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 108 AD OPERA DEL CR VENETO – LND, PER APOCRIFIA DELLA FIRMA DELLA SOCIETÀ).
Impugnazione istanza: ACD TREPORTI CONTRO F.J. (CALCIATORE - N. 12.11.2002 – MATR. FIGC 6581592) (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –
Massima: Dagli atti di causa emerge che la firma riferibile al sig…(delegato dalla società alla firma) apposta sul modulo ex art. 108 NOIF, è palesemente diversa dalla firma dello stesso apposta sia sul documento di riconoscimento prodotto e sia sul modulo dei soggetti delegati alla firma per conto della società ,,,. L’apocrifia della firma di una delle parti rende, pertanto, nullo l’accordo di svincolo ex art. 108 NOIF.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione pubblicata sul C.U. n. 4/FTN del 23 Ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 1/FTN del 16 Luglio 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF
Impugnazione istanza: ASD TEAM ALTAMURA – N.C. – 12.6.2000 – MATR. FIGC7052184 - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –
Massima: Viene rigettato il reclamo proposto dalla società avverso lo svincolo ex art. 108 NOIF del calciatore sulla base dell’apocrifia della firma del presidente in calce alla richiesta congiunta di svincolo per accordo… Nessuna prova ha invece fornito la Società ….circa l’asserita apocrifia della firma del Presidente, stante l’assenza di qualsiasi scrittura di comparazione. D’altro canto il modulo contenente lo svincolo per accordo presenta la firme di tutte le parti, comprese quelle dei genitori del calciatore, all’epoca minorenne, ed il timbro circolare della Società …. É vero che la firma del Presidente è rappresentata da una sigla, senza nome e cognome leggibili, ma come detto, in assenza di altre firme di comparazione, non vi è motivo di ritenere che tale sottoscrizione sia apocrifa.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.029/TFN del 02 Febbraio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.C. (Presidente della Società US Lario), G.B.(all’epoca dei fatti Segretario generale della Società Calcio Como Srl), E.T.(Collaboratore della Società Calcio Como Srl), Società US LARIO e CALCIO COMO Srl - (nota n. 2997/577 pf09-10 GT/dl del 6.11.2014).
Massima: Integra la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 39, comma 2, delle NOIF, l’aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità, non avendo provveduto a firmare personalmente il modulo di tesseramento, relativo al calciatore e l’aver demandato tale compito ad un proprio collaboratore, che ha, dunque, apposto una firma apocrifa.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 51/C Riunione del 19 giugno 2003 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D – Riunione del 3.4.2003
Impugnazione - istanza:Appello del calciatore P.F. avverso la declaratoria di annullamento del proprio tesseramento in favore del Foggia Calcio.
Massima: L’apocrifia della firma, accertata dalla Commissione Tesseramenti, da parte del legale rappresentante della società sulla variazioni di tesseramento relativa al calciatore e sul relativo contratto economico, comporta la nullità degli stessi ed è irrilevante il fatto che il contratto è stato comunque eseguito per una intera stagione sportiva ed è stato contestato quando la società ha chiesto, senza successo, al calciatore, una riduzione dei suoi emolumenti, trattandosi di vizio che cade su di un elemento essenziale del negozio giuridico.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 22 maggio 1997 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 581C del 4.12.1996
Impugnazione - istanza: Appello del sig. L.N. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi cinque inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione al trasferimento del calciatore S.F.
Massima: Non è prevista nessuna sanzione a carico di un dirigente di una società, quando riesce a dimostrare che la sua firma è stata falsamente predisposta all'evidente scopo di attribuire proprio a tale dirigente la responsabilità della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione alla fraudolenta alterazione delle clausole contrattuali relative al trasferimento di un calciatore.