Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 57/C Riunione del 14 Giugno 2004 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D del 12.5.2004. Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 43 del 20.5.2004

Impugnazione - istanza: Appello dello S.C. Madonna di Campagna - avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore P.A. in proprio favore. Appello dello S.C. Madonna di Campagna - avverso decisioni merito gara Sanmaurese Pianese/Madonna di Campagna dell’8.2.2004

Massima: Il nulla osta presentato dal calciatore alla società per svolgere allenamenti non può essere considerato “un comportamento concludente per la definitiva risoluzione del vincolo tra il giocatore e la sua società, per la quale rimane tesserato.

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