Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 8/TFNT del 13 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Annullamento e/o dichiarazione di invalidità ed inefficacia del tesseramento e del rapporto di prestazione da professionista, instaurato nella stagione sportiva 2021/2022 tra il calciatore S.D.G. (n. 24.6.1997 - matr. FIGC 5412989) e la società AC Reggiana 1919 Srl (matr. FIGC 949637), e del relativo visto di esecutività rilasciato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e/o dalla FIGC.

Impugnazione Istanza ricorso proposto dalla società ASD Lornano Badesse Calcio (matr. FIGC 934453)

Massima: Respinto il ricorso proposto dalla società tendente ad ottenere l’annullamento e/o dichiarazione di invalidità ed inefficacia del tesseramento e del rapporto di prestazione da professionista, instaurato nella stagione sportiva 2021/2022 tra il calciatore e la società professionistica e del relativo visto di esecutività rilasciato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e/o dalla FIGC per aver il calciatore previamente sottoscritto con la società delettantistica un accordo economico pluriennale….L’art. 113 N.O.I.F., nelle intenzioni del legislatore federale, va inteso alla stregua di vera e propria norma di chiusura dell’ordinamento sportivo, ispirata e caratterizzata dall’evidente favor che si è inteso riservare alla possibilità che un calciatore “non professionista”, al ricorrere di determinate condizioni, stipuli un contratto con una società aderente alla Lega professionistica, per l’evidente maggior grado di tutela di cui godono i lavoratori sportivi in esito alla sottoscrizione del relativo rapporto. L’art. 113 N.O.I.F. rispecchia, infatti, una precisa scelta del legislatore che, espressamente, ha inteso accordare al calciatore la possibilità, diversamente regolata a seconda del termine entro il quale il contratto con la società professionistica viene stipulato e depositato, di liberarsi dal vincolo con la società dilettantistica, al fine di sottoscrivere un contratto da professionista, con formazione di un vero e proprio rapporto lavorativo di carattere subordinato. In particolare, e per quanto di specifico interesse nel caso in esame, si prevede una efficacia automatica di tale contratto da professionista, con corrispondente svincolo a prescindere dal consenso della società dilettante di provenienza, per l’ipotesi in cui il contratto venga stipulato e depositato entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, come risulta essere avvenuto nel caso che ci occupa, in cui il calciatore Sorrentino e la società AC Reggiana 1919 Srl hanno concluso l’accordo in data 13.07.2021. Il legislatore sportivo non ha inteso distinguere fra il caso di sottoscrizione di un rapporto di natura professionistica nel vigore di un precedente accordo economico con altra Società, dilettantistica, e l’evenienza della genesi del rapporto professionistico in assenza di altro, precedente, valido ed efficace, accordo economico con altra Società dilettantistica e non ha espressamente disciplinato la sorte degli accordi economici di durata pluriennale ancora in essere tra il calciatore e la società dilettantistica. In entrambi i casi, ove la stipula del contratto da professionista, e la conseguente nascita del rapporto di lavoro subordinato, intervengano nel rispetto del termine assegnato, si assiste, comunque, pur in assenza del consenso della Società dilettantistica, alla liberazione da ogni vincolo in precedenza assunto dal calciatore. Merita un cenno la circostanza che, in effetti, l’art. 94 ter N.O.I.F. espressamente preveda come gli “accordi pluriennali” cessino di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei campionati generali (nonché, è bene aggiungere, di svincolo per morosità). Mancherebbe, dunque, lamenta di fatto la società ricorrente, una analoga previsione di perdita di efficacia di tali accordi pluriennali per l’ipotesi di stipulazione di un contratto da professionista. La disposizione in questione, tuttavia, come già rilevato, si pone solo in apparente contrasto con l’art. 113 N.O.I.F., occupandosi, le due norme di temi diversi. Ove si voglia evitare di cedere alla tentazione di una non rigorosa e letterale interpretazione della espressione “trasferimento” utilizzata dall’art. 94 ter, facendo rientrare in tale ambito ogni forma di passaggio ad altra società e tra queste quella derivante dalla stipula di un contratto da professionista, deve ragionevolmente ritenersi che gli effetti cessativi dell’efficacia degli accordi di durata pluriennale che il legislatore federale ha espressamente previsto per le ipotesi di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei campionati generali (cui è da aggiungersi quella di svincolo per morosità), non possano non prodursi a fortiori nell’ipotesi di stipulazione, da parte del calciatore, di un contratto da professionista, in cui lo svincolo dalla società dilettantistica di appartenenza è espressamente previsto e determinato dallo stesso legislatore, attraverso il disposto di cui all’art. 113 N.O.I.F. Tale ultima norma, infatti, si “preoccupa” di agevolare la formazione di contratti tra calciatori e società professionistiche, evidentemente riconoscendo, come già illustrato, un favor verso la creazione di rapporti di lavoro caratterizzati dal vincolo della subordinazione. L’art. 94 ter N.O.I.F., diversamente, disciplina esclusivamente aspetti di carattere economico tra società dilettantistiche e tesserati. Il vincolo con la società dilettantistica non potrà che cessare di avere efficacia quale conseguenza diretta e immediata della nascita del rapporto con la nuova società professionistica. Evidentemente l’accordo economico pluriennale avrà ancora ripercussioni, fra le parti, con riferimento alle obbligazioni adempiute dalla società cui non è seguita, né potrà oramai più seguire, alcuna contro-prestazione da parte del calciatore, ma si tratta di aspetti deferiti alla valutazione della Commissione federale ad hoc prevista e, all’occorrenza, di altra competente Sezione dell’intestato Tribunale Federale Nazionale. Al di fuori dell’aspetto economico, l’art. 94 ter non può inficiare una precisa scelta del Legislatore, quella contenuta nell’art. 113, dovendosi, pertanto, ritenere perfettamente valido ed efficace il tesseramento del calciatore perfezionato dalla AC Reggiana 1919 Srl, in quanto intervenuto nel rispetto, anche cronologico, delle disposizioni federali.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 25 aprile 1999 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 4.12.1998

Impugnazione - istanza: Appello della Fermana Calcio avverso decisioni in ordine al tesseramento del calciatore C.M. in favore della Fermana Calcio.

Massima: Nel passaggio del calciatore da una società dilettantistica ad un'altra professionistica è valido il tesseramento del calciatore ed il conseguente accordo economico, quando viene depositato dal calciatore, sia pure in copia nel rituale termine di gg. 60 (Accordo Collettivo art. 3) dalla stipula, nonostante l’omesso deposito da parte della società.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 23 luglio 1998 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 30/D Riunione del 24.4.1998Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Tempio avverso il cambiamento di status del calciatore F.D. da "giovane di serie" a "professionista" disposto a seguito di richiesta di giudizio della Lega Professionisti Serie C.

Massima:L'art. 33 comma 3 N.O.I.F prevede che il calciatore "Giovane di Serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "Professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato quando abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2, e poco rileva se le partecipazioni del calciatore sono state rese in squadre diverse; è vero infatti che la possibilità di cambiare squadra nel corso della stagione è frutto di normativa successiva all'entrata in vigore del citato art. 33, ma è altrettanto vero che, all'esito di tale nuova normativa l'art. 33 non è stato modificato, di tal che l'intervenuto cambio squadra non intacca il diritto comunque conseguito.

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