Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 10/C Riunione del 20 novembre 1997 - n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D - Riunioni del 26/27.9.1997

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Iperzola Ponteroncariale s.r.l. avverso la convalida del tesseramento del calciatore R.C. per l’A.S. Livorno Calcio.

Massima: Se al termine della stagione sportiva la società retrocede dalla Serie C/2 al Campionato Nazionale Dilettanti, il calciatore ad essa legato con un contratto triennale e temporaneamente ceduto ad altra società, può stipulare con quest’ultima un contratto definitivo, che rimane valido anche allorquando la società, a seguito di procedimento disciplinare che ha coinvolto altre società viene riammessa in C/2. Ciò ha la sua regolamentazione nell'art. 117 comma 9 N.O.I.F. che prevede, nel caso di retrocessione di una società di Serie C/2 nel Campionato Nazionale Dilettanti, la possibilità, per i calciatori di appartenenza, di stipulare contratti per altre società professionistiche, e nell'appendice alle N.O.I.F. che, nel dettare "disposizioni applicative concernenti le società retrocesse per classifica al settore dilettantistico e riammesse d'autorità in Serie C/2", fa salvi tutti gli atti compiuti medio tempore dalle società interessate. La opportunità di equiparare il caso che occupa a quelli di "ripescaggio" è giustificata, da ragioni di certezza dei rapporti tra società e calciatori in dipendenza dello status posseduto al momento della contrattazione, analogamente sussistenti e parimenti meritevoli di tutela.

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