Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 043/CFA del 14 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CFA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.2.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.C.D. PIANDIMELETOAVVERSO LA DECLARATORIA DI INESISTENZA DEL TESSERAMENTO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 LUGLIO ED IL 23.11.2014 DEL CALC. S.M.T. IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C.D. PIANDIMELETO

Massima: Ai sensi del terzo comma dell’art. 31 N.O.I.F. ha durata annuale il tesseramento del “giovane” calciatore atteso che è avvenuto con il modello federale della “Categoria Allievi” ed che alla data del tesseramento del 30.9.2013, non aveva compiuto il 16° anno di età alla data del 1° gennaio dell’anno 2013, di inizio della stagione sportiva.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 332/CGF del 18 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 22.11.2013

Impugnazione – istanza:  3) RICORSO DELL’A.S.D. BAGNOLI CALCIO 1967 AVVERSO DECISIONE IN ORDINE ALLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALC. Z.F. IN PROPRIO FAVORE, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. VENETO

Massima: Il tesseramento del calciatore non è regolare in quanto il modulo di richiesta del tesseramento non è stato accompagnato e\o corredato dalla “distinta di presentazione richiesta di tesseramento” come previsto dall’art. 39, comma 2 N.O.I.F. e si perfeziona, anche in un momento successivo, con ratifica da parte dell’Ufficio tesseramenti nel momento in cui la richiesta è stata corredata adeguatamente.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 29 Marzo 2004 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Messina avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo inerente la variazione di tesseramento e il contratto economico del calciatore L.P. in proprio favore

Massima: Per quanto concerne la variazione di tesseramento ed il contratto economico relativi al calciatore, occorre considerare che la variazione del tesseramento deve essere redatta mediante l’utilizzazione dei moduli appositamente predisposti dalla Lega e completati in ogni loro parte ed ai sensi dell’art. 95, comma 12, N.O.I.F. La Lega trattiene gli originali di propria pertinenza e cura le variazioni di tesseramento, rimettendo però le copie alle Società contraenti, le quali avverso il procedimento della Lega possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti medesima entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il ricorso proposto oltre il suddetto termine è inammissibile.  

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