Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 24/TFNT del 8 Febbraio 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla SSDARL Calcio Schio (matr. 62470) in relazione alla risoluzione consensuale di trasferimento temporaneo relativa al calciatore M.N. (n. 9.12.1999 - matr. 5681023),

Massima: Il Tribunale, rigetta il ricorso presentato dalla società SSDARL Calcio Schio e contestualmente conferma il rientro dal prestito del calciatore N. M. presso la predetta società a decorrere dal 1° dicembre 2022….Il modulo di tesseramento – pratica n. DL 12528559 – relativo alla stagione sportiva 2022/2023, con il quale, ai sensi dell’art. 103 bis NOIF, è stato disposto consensualmente il rientro dal prestito del calciatore N.M. presso la Società SSDARL Calcio Schio, risulta, in base agli atti acquisiti nel presente procedimento, essersi completato in data 1°.12.2022, con l’apposizione della sottoscrizione da parte del Presidente e legale rappresentante della Società cedente. Infatti, anche all’esito della ulteriore dichiarazione resa alla odierna udienza dal Segretario della Società ricorrente, signor …., risulta acclarato come il predetto modulo di tesseramento sia stato trasmesso telematicamente al C.R. Veneto-LND in data 30.11.2022 in modo incompleto e, soltanto successivamente, in data 1°.12.2022 la Società SSDARL Calcio Schio abbia perfezionato il predetto tesseramento in aggiornamento della posizione del calciatore N. M.. A tale circostanza oggettiva, resa inoppugnabile in sede dibattimentale, dell’avvenuto perfezionamento del rientro dal prestito del citato calciatore solo a decorrere dalla data del 1°.12.2022, conseguono gli effetti previsti dall’art. 103 bis, comma 5, delle NOIF che testualmente prevede: ”La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive…. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi”. Per la stagione sportiva 2022/2023, il Consiglio Federale della FIGC, nella riunione del 18.05.2022, ha emanato le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai campionati di calcio a 11 organizzati dai Comitati Regionali e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della LND, fissando da giovedì 1° dicembre 2022 a venerdì 23 dicembre 2022 il termine per i trasferimenti suppletivi di calciatori e calciatrici tra società partecipanti ai campionati della Lega Nazionale Dilettanti (C.U. n. 275/A del 27.05.2022)…..Sul punto appare particolarmente chiara la previsione di cui all’art. 39 , comma 2 , delle NOIF laddove prescrive espressamente che “La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla FIGC per il tramite delle Leghe, del Settore per l’Attività Giovanile, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall’esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale”. Del resto, la sottoscrizione del modulo di tesseramento del Presidente e legale rappresentante di una Società sportiva attesta la capacità di agire e di impegnare giuridicamente la Società rappresentata, mentre la certificazione di un invio documentale a mezzo Pec svolge la diversa funzione di attribuire un determinato documento ad un soggetto identificato con la certificazione di posta elettronica ma non ne certifica la capacità giuridica di agire in nome e per conto di una persona giuridica. Pertanto, deve ritenersi legittimamente attribuita dal C.R. Veneto-LND validità al tesseramento - n. DL 12528559 - da rientro consensuale dal prestito del calciatore N. M., dal 1°.12.2022, data in cui il modulo di tesseramento concernente la risoluzione consensuale del prestito temporaneo e il correlato rientro del calciatore M. nell’organico della Società SSDARL Calcio Schio, già trasmesso telematicamente al C.R. Veneto-LND il giorno precedente ma in modo incompleto, è stato successivamente perfezionato, in data 1°.12.2022 appunto, con l’apposizione della sottoscrizione da parte del Presidente e legale rappresentante della Società in questione.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 020/CFA del 19 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 053/CFA del 12 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 3/TFN – Sez. Tess. del 25.11.2014

Impugnazione – istanza: 3) RICORSO DELL’U.S.D. VIGOR CARPANETO 1922 AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALC. F.S. IN PROPRIO FAVORE, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C. R. EMILIA ROMAGNA

Impugnazione – istanza:4) RICORSO DEL CALC. F.S. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S.D. VIGOR CARPANETO 1922, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DAL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C.R. EMILIA ROMAGNA

Massima: E’ nullo il tesseramento del calciatore in quanto il trasferimento è avvenuto in data 12.9.2014 e dunque al di fuori del periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletivi. L’art. 103 bis, comma 2, ultimo periodo, N.O.I.F., prevede infatti espressamente, quale presupposto legittimante l’ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, del calciatore interessato da una precedente risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo, che il trasferimento debba avvenire nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletivi e che l’accordo risolutivo fra le parti debba essere formalizzato e depositato entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti suppletivi. Orbene, il Com. Uff. n. 169/A determina quale periodo utile per i trasferimenti e le cessioni suppletivi, per la Stagione Sportiva 2014/2015, con riferimento ai trasferimenti di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D., il periodo che va da lunedì 1 dicembre alle ore 19.00 di martedì 16 dicembre 2014. Ne consegue che, nel caso di specie, mentre risulta soddisfatta la circostanza relativa alla formalizzazione ed al deposito entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti suppletivi dell’accordo per la risoluzione consensuale del trasferimento temporaneo del calciatore, atteso che detto accordo è stato depositato in data 8 settembre 2014, non altrettanto può dirsi riguardo al periodo del trasferimento del calciatore alla società reclamante. Detto trasferimento è infatti avvenuto pacificamente in data 12.9.2014 e dunque effettivamente al di fuori del periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti suppletivi dal Com. Uff. n. 169/A.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 043/C Riunione del 26 Marzo 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 23.3.2007

Impugnazione - istanza: 4. RECLAMO F.C. MESSINA PELORO S.R.L. AVVERSO DECISIONI IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE S.S., A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

Massima: Ai sensi dell’art. 117 N.O.I.F., comma 3, per cui il calciatore, risultando svincolato al termine della stagione sportiva precedente (2005/2006) era libero di tesserarsi a decorrere dal 1.7.2006 fino al 31.3.2007 come statuito dal disposto di cui all’art. 39, commi 1 e-3, N.O.I.F. e del Com. Uff. n. 190/A – F.I.G.C. – del 13.3.2005..

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 28 aprile 2003 n. 17 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003

Impugnazione - istanza:Appello della società Versilia 1998 avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti in relazione al tesseramento del calciatore G.F..

Massima: L’art. 117 delle N.O.I.F. - come modificato dal Consiglio Federale il 1° agosto 2002 - non lascia spazio a dubbi di sorta, prevedendo che, anche in caso di risoluzione consensuale del contratto, il calciatore professionista può tesserarsi per altra società unicamente durante i periodi stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. (Nel caso di specie il calciatore nel corso della stagione 2002/2003 ha risolto consensualmente il contratto che lo legava alla società di Serie C2, per poi tesserarsi con altra società di Serie C2, retrocessa e poi ripescata nella stessa serie per cui non poteva, nel dicembre 2002, risolvere nuovamente il contratto per tesserarsi per altra società).

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/Cf del 29 novembre 2002 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale circa l’applicabilità dei termini previsti per il tesseramento di calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto, di cui al punto 4 del C.U. n. 31/a del 14.5.2002, ai calciatori professionisti svincolati d’autorità, ex art. 110, comma 1, delle N.O.I.F., per mancata ammissione delle società di appartenenza al campionato di competenza.

Interpretazione: La previsione del C.U. n. 31/A del 14 maggio 2002 - che amplia il periodo di tesseramento dei calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto (c.d. calciatori disoccupati), ammettendone il tesseramento dal 1° luglio 2002 al 31 marzo 2003, al fine di agevolarne la collocazione nel mondo del lavoro - si applica non solo per i calciatori con contratto scaduto, ma anche per i calciatori che si siano trovati privi di contratto per effetto della non ammissione al campionato di competenza della loro società (calciatori svincolati d’autorità), a norma dell’art. 110 delle N.O.I.F, per eventi riguardanti la società di precedente appartenenza. Detto calciatore può quindi essere tesserato entro il 31 marzo 2003.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 5 giugno 1998 - n. 1/2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della. Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 18 del 27.11.1997. Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 29/C - Riunione del 2.4.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell'A.S. Atletico Matera avverso decisioni merito gara Atletico Matera/Libertas Rigamonti del 26.10.1997. Appello dell’A.S. Atletico Matera avverso la declaratoria di nullità del trasferimento del calciatore O.D. dal Taranto Calcio 1906 ad essa reclamante.

Massima: Non essendo ammesso che si attui un doppio trasferimento nel medesimo periodo della stagione sportiva, il passaggio successivo ad un’altra società non è legittimo se non avviene nel secondo periodo consentito dalla normativa vigente (dal 3 al 10 novembre 1997), proprio perché già vi è stato un trasferimento nel primo periodo (dal 1.07.1997 al 30.9.1997). Consegue la nullità del secondo trasferimento e la posizione irregolare del calciatore per le gare disputate con l’ultima società. (Nel caso di specie il calciatore professionista, con contratto scaduto era stato trasferito nel primo periodo di trasferimento, ad una società dilettantistica che a sua volta nel medesimo periodo lo aveva trasferito ad altra società dilettantistica).

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