Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 48/CGF del 30 Agosto 2010 n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 065/CGF del 29 Settembre 2010 e su www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 19/D del 13.5.2010 - Delibera Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 1/CGF dell’1.7.2010

Impugnazione – istanza:  1) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del Calcio Catania S.p.A avverso l’accoglimento del reclamo proposto dal calc. G.P.seguito declaratoria di inammissibilità della commissione tesseramenti

Massima: E’ inammissibile alla CGF il ricorso per revocazione avverso la delibera della Corte di Giustizia Federale Ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. e) C.G.S. asserendo che codesta Corte, nella delibera dell’1.7.2010 di cui al Com. Uff. n. 6/CGF del 15.7.2010 avrebbe pronunciato declaratoria di inammissibilità sulla base di “lapalissiano errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa”. Asserisce infatti che si considererebbe inconfutabilmente provata l’apocrifia del contratto sottoscritto il 31.8.2007 intercorso con il calciatore, mentre gli atti sarebbero stati trasmessi alla Procura Federale proprio per gli accertamenti in ordine all’asserita apocrifia. La censura non coglie nel segno, travisa palesemente il contenuto della pronuncia impugnata e detto travisamento rende inammissibile l’impugnazione medesima. Devesi doverosamente rilevare in linea di mero fatto che si fa riferimento al contratto “con firma apocrifa” solo per distinguerlo da altro contratto la cui firma non è contestata da nessuna delle parti. Non può però sostenersi che la declaratoria di inammissibilità di cui alla delibera impugnata sia stata affermata trovando il suo presupposto logico ed il conseguente fondamento, sull’elemento di fatto delle firme apocrife, atteso che la pronuncia è fondata su altri e ben diversi elementi, analiticamente indicati in motivazione. Ha infatti incontrovertibilmente affermato codesta Corte che l’inammissibilità trova fondamento: a) sulla circostanza che non si ha prova dell’effettivo ricevimento della lettera 20.10.2008 da parte del calciatore e vi possono essere dubbi che detta lettera sia mai stata scritta e/o spedita; b) sulla circostanza che l’art. 95 comma 13 N.O.I.F. non prevede alcuna comunicazione al calciatore; c) sulla circostanza che la decadenza può essere ravvisata solo nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge e non può essere applicata per analogia. Ciascuno dei dedotti elementi è in via autonoma idoneo a suffragare la pronuncia di inammissibilità e nessuno assume a fondamento l’ipotetico errore (inesistente, oltretutto, per quanto sopra chiarito) dedotto dalla parte reclamante.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 26 luglio 2005 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 3/C del 21.7.2005

Impugnazione - istanza:Appello per revocazione S.S. Sambenedettese Calcio avverso decisione Commissione d’Appello Federale in merito alla variazione di tesseramento del calciatore V.C.J. da S.S. Sambenedettese ad A.S. Acireale

Massima: La C.A.F. accoglie il ricorso per revocazione per omessa comunicazione a tutte le parti della data di udienza relativa al reclamo circa la variazione di tesseramento del calciatore.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 26 luglio 2005 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale – Com. Uff. n. 3/C del 21.7.2005

Impugnazione - istanza:Appello per revocazione del calciatore V.C.J. avverso decisione Commissione d’Appello Federale in merito alla variazione di tesseramento dello stesso calciatore da S.S. Sambenedettese ad A.S. Acireale

Massima: La C.A.F. accoglie il ricorso per revocazione proposto dal calciatore per omessa comunicazione a tutte le parti della data di udienza relativa al reclamo della società circa la variazione di tesseramento dello stesso calciatore e per l’effetto fissa per la trattazione del merito.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 51/C Riunione del 20 Giugno 2005 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 127 del 23.5.2005

Impugnazione - istanza:Appello del sig. P.A., già presidente A.C. Delianuova avverso la sanzione dell’inibizione sino al 30.6.2007 inflitta a seguito del deferimento della Commissione Tesseramenti, per violazione degli artt. 1, 2 e 8 C.G.S.

Massima: La richiesta di revocazione della decisione della Commissione Tesseramenti, per mancanza di fatti o documenti tali da imporre il nuovo giudizio (la questione riguarda la irritualità della notifica, prospettata nei motivi) non rientra, comunque, in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 35 comma 1 C.G.S.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione dell’5 Aprile 2004 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 29/C del 26.1.2004

Impugnazione - istanza: Ricorso per revocazione del G.S. Beverare avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto avanti la C.A.F. in ordine alla concessione dello svincolo d’autorità al calciatore P.R. ex art. 109 N.O.I.F. per inattività

Massima: Si è trattato, di un semplice errore della società, che “confidando nell’orario normale, si è recata, per notificare il ricorso alle parti, il pomeriggio alle ore 15, trovando gli uffici postali centrali chiusi” (mentre, normalmente, la chiusura si verifica alle ore 18.30). Questo disguido, nel quale è incorsa la ricorrente, non può essere fatto rientrare nel concetto di “forza maggiore” o ritenersi causato da “fatto altrui” nel senso in cui questi concetti vengono usati nella lettera c) del comma 1 del predetto art. 35 C.G.S., in quanto sarebbe bastata una maggiore attenzione o una maggiore prudenza (non riducendosi al pomeriggio dell’ultimo giorno utile) per evitarlo. (Il caso di specie: Il competente Direttore di Filiale delle Poste, ha precisato, su espressa richiesta della ricorrente, che l’anticipata chiusura degli uffici, era stata “pubblicizzata tempestivamente e preventivamente”).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 8/C Riunione del 23 ottobre 1997 - n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 30/C - Riunione dell' 8.5.1997

Impugnazione - istanza: - Ricorso per revocazione della Pol. Flumini Quartu avverso decisioni in ordine al tesseramento della calciatrice S.G..

Massima: L'errore di fatto rescindente ricorre solo quando la decisione è dipesa da una svista, quale falsa rappresentazione della realtà acquisita al processo, e si verifica quando a base del convincimento è posto un fatto come vero ed esistente, mentre la verità e l'esistenza deve essere esclusa o viceversa venga negato un fatto che è invece presente processualmente.

 

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