DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 034 CFA del 22 Ottobre 2020

Decisione Impugnata:  Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, Comunicato Ufficiale n. 8 dell’8/9/2020 con la quale è stata confermata la delibera del Presidente della FIGC, Comunicato Ufficiale n. 63/A del 13/8/2020 di svincolo d'autorità ex art. 110 NOIF dei calciatori della ACD Campodarsego.

Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Decisione n. 5/TFN-SD 2020/2021, pubblicata sul sito della FIGC l’11 Settembre  2020

Impugnazione – istanza: A.C.D. Campodarsego

Massima: E’ inammissibile il reclamo avverso la decisione di del TFN ST che ha confermato il provvedimento del Presidente Federale di svincolo d’autorità dei calciatori, per non essere stato notificato anche ai calciatori. In effetti, ai sensi dell’art. 44, comma 1, “Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. Ad una simile regola fa poi eco l’art. 49, comma 4, ove si precisa che “copia […] del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte”. Ora, è qui pacifico che la delibera del Presidente Federale abbia rivolto i propri effetti non solo nei riguardi della società reclamante, bensì anche nei riguardi dei singoli calciatori che risultano individuati dal provvedimento in questione. Come tali, allora, i calciatori divengono interessati rispetto alle vicende successive del provvedimento, in quanto hanno acquisito una posizione presumibilmente di vantaggio che verrebbe eliminata o sminuita nel caso di annullamento in sede giustiziale dell'atto contestato. La mancata instaurazione del contraddittorio, allora, appare contrastare con il principio fondamentale per cui, una volta che sussistono soggetti nei cui confronti un’eventuale pronuncia di accoglimento potrebbe spiegare effetti negativi, costoro devono essere evocati in giudizio. Con la conseguente inammissibilità del gravame che non ottempera a tale principio.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 120/CFA DEL  14/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 074 IV SEZ. DEL 7 FEBBRAIO 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/TFN – ST del 6.12.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD REAL DEM CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI SVINCOLO EX ART. 111 NOIF DEL CALCIATORE B.F..

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità formulata, secondo il quale il sodalizio non sarebbe legittimato a proporre gravame, non avendo partecipato al procedimento innanzi il Tribunale Nazionale Federale: L’art. 31, punto 1, C.G.S., così recita: “La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso: a) le decisioni del Tribunale a livello Nazionale,”. Appare, dunque, di tutta evidenza che è questa Corte il giudice naturale al quale l’ordinamento sportivo ha deputato il compito di esaminare i ricorsi proposti da quei soggetti che siano stati Parte nei procedimenti – come nel caso che occupa – svoltisi avanti il Tribunale Federale Nazionale, senza preclusione alcuna per coloro che, per motivi che esulano del tutto da qualsivoglia sindacato, non abbiano partecipato al procedimento di primo grado. Conforta l’assunto anche l’art. 37, punto 1, C.G.S., lì dove si prescrive che (così testualmente) “Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato: a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, ovvero, …”, così riconoscendo legittimazione a ogni Parte destinataria della decisione impugnanda. Ed infatti, e non potrebbe essere altrimenti, non è dato rinvenire nell’Ordinamento FIGC alcuna norma che privi di legittimazione, a proporre gravame, quel soggetto che non si sia costituito nel procedimento che ha dato luogo alla decisione di poi impugnata, ragion per cui l’eccezione in scrutinio non può trovare accoglimento.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 112/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 088/CFA – del 11 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 17/TFN – ST del 20.3.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO  DELLA  SOCIETA’  USD  POLISPORTIVA  FIVE  BITONTO  AVVERSO  LA  DECLARATORIA  DI ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE D.S.F. DALLA SOCIETÀ AQUILE MOLFETTA ALLA SOCIETÀ USD POLISPORTIVA FIVE BITONTO

Massima: Ammissibile il ricorso alla CFA averso la decisione della TFN-ST che si è pronunciata su sulla richiesta di giudizio inoltrata dal Giudice Sportivo

Massima: Dichiarato valido il trasferimento del calciatore per l’effetto dell’annullamento della decisione del TFN-ST che sulla richiesta di giudizio inoltrata dal Giudice Sportivo presso il Comitato regionale Puglia LND, aveva dichiarato, errando, illegittimo il trasferimento del calciatore, in applicazione dell'art. 40 quater, comma 2, primo capoverso, in forza del quale «i calciatori/ calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni  sportive  i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società». Nella prospettazione assunta dai giudici di primo grado, dunque, sulla scorta di questa norma i calciatori non professionisti residenti in Italia, una volta trasferitisi all'estero, potrebbero, dalla stagione successiva, ritrasferirsi in Italia, a condizione che tale ritrasferimento avvenga in favore della società presso la quale erano tesserati prima del trasferimento all'estero. Ponendo, poi, l'ultima parte della norma un’ulteriore condizione stabilendo che «dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società», a giudizio del Tribunale Federale Territoriale, il calciatore non professionista, residente in Italia e proveniente dall'estero, una volta rientrato in Italia presso la società alla quale apparteneva prima del trasferimento all'estero, potrebbe trasferirsi presso qualunque altra società solo dalla stagione sportiva successiva a quella del suo rientro in Italia. Nel caso di specie il calciatore …, dopo aver giocato nel campionato estero per la stagione sportiva 2017-2018, è rientrato in Italia nella stagione successiva, per essere tesserato per la società Aquile Molfetta, così come prevede l'art. 40 quater NOIF. Tuttavia, una volta tesseratosi per la società Aquile Molfetta, il calciatore invece di attendere la stagione successiva al rientro in Italia come stabilisce l'articolo, dopo pochi giorni si è tesserato per la Polisportiva Five Bitonto, con la conseguenza che i giudici di prime cure hanno ritenuto illegittimo il trasferimento del calciatore …. dalla società Aquile Molfetta alla Polisportiva Five Bitonto, in quanto ritenuto attuato in violazione di quanto disposto dall’art. 40 quater NOIF…La questione involge la interpretazione della statuizione di cui al secondo comma dell’art. 40, quater, NOIF ed in particolare quella di cui al terzo capoverso secondo cui «Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società». A giudizio della Corte questo inciso non è meritevole di essere letto nel senso di una sorta di obbligo per il calciatore che sia rientrato dall’estero, di permanenza presso l’ultima società italiana di tesseramento, nel caso di specie presso la A.S.D. Aquile Molfetta, per l’intera Stagione Sportiva 2018/2019; con la conseguenza che solo a partire dalla successiva annata e, quindi, 2019/2020 il calciatore …. avrebbe potuto trasferirsi e/o tesserarsi con altra società. Ed invero, una interpretazione letterale, sistematica e teleologica della disposizione in esame ne disvela la ratio: il calciatore che, trasferitosi all’estero, intenda rientrare nel nostro Paese, può farlo nella successiva annata agonistica a condizione che il primo tesseramento si compia con il primo Sodalizio, senza porre la norma limiti ad eventuali ulteriori movimenti, anche nella identica stagione di rientro, con l’indefettibile consenso della compagine cedente, alla stregua di qualunque altro atleta italiano, in linea con quanto statuito dal primo capoverso dell’art. 40, quater, comma due, NOIF. Qualora, invece, il rientro in Italia avvenga a partire «dalle successive stagioni sportive», i giocatori «possono tesserarsi presso qualunque società», senza obbligo alcuno di transitare necessariamente per l’ultimo Sodalizio, titolare del vincolo prima del trasferimento all’Estero. Orbene, nella Stagione Sportiva 2017/2018, il calciatore …. lasciava la società italiana di appartenenza, la A.S.D. Aquile Molfetta per trasferirsi alla società ESCH US; all’inizio della stagione successiva, 2018/2019, rientrava in Italia, tesserandosi in data 16.8.2018 con lo stesso pregresso club della A.S.D. Aquile Molfetta. Pertanto, ritiene questa Corte che il trasferimento del 28 agosto del calciatore …. dalla società Aquile Molfetta alla Polisportiva Five Bitonto, in via definitiva e con vincolo pluriennale, sia legittimo avendo il calciatore rispettato la disposizione di cui al secondo capoverso del citato art. 40 quater, comma due, NOIF, nell’interpretazione poco sopra fornita. Così correttamente  interpretando  la disposizione  in  esame,  la posizione del  calciatore …. con la A.S.D Polisportiva Five Bitonto è da ritenersi regolare sin dalla stagione 2018/2019.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 77CFA DEL  01/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 074 IV SEZ. DEL 07.02.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/TFN – ST del 6.12.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO  DELLA  SOCIETA’  ASD  CITTA’  DI  ACIREALE  1946  AVVERSO  LA  DECLARATORIA  DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ART. 30, COMMA 18 LETT. A C.G.S. RELATIVO ALLA SVINCOLO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE M.A..

Massima:… sebbene la deliberazione di inammissibilità del ricorso da parte del Tribunale sia stata pronunciata nei confronti dell'ASD Acireale, che aveva originariamente presentato il ricorso, l'ASD Citta' Di Acireale 1946 che ha proposto l'impugnazione deve considerarsi pienamente legittimata, essendo nata per scissione ex art. 20 comma 6 NOIF dalla citata ASD Acireale, ed essendo succeduta nei rapporti giuridici facenti capo alla società da cui si è scissa e che sono stati a lei trasferiti, ivi compresi quelli relativi ai calciatori appartenenti alla predetta società.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 40 del 18/07/2018

Decisione impugnata: C.U. n. 70/CFA del 18 dicembre 2017 (dispositivo) e del C.U. n. 75/CFA del 15 gennaio 2018 (motivi), con cui la Corte Federale d’Appello FIGC ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla SSDARL Virtus avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, di cui al C.U. n. 8/TFN del 6 novembre 2017 (dispositivo) e al C.U. n. 9/TFN del 6 novembre 2017 (motivi), che aveva dichiarato valido il tesseramento del calciatore D. A. F. con la ASD Arzignano.

Parti: S.S.D.A.R.L. VirtusVecomp Verona/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Arzignano Valchiampo

Massima: Confermata la decisione della CFA che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società avverso la decisione incidentale del Tribunale Federale Nazionale sollecitata dal Giudice Sportivo, per carenza di legittimazione, non essendo questa impugnabile…. Per comprendere la portata del dettato normativo in esame, è utile richiamare l’art. 30 CGS FIGC e, in particolare, i commi 17 e 18, per cui “il procedimento innanzi al Tribunale federale a livello nazionale ‐ sezione tesseramenti ‐ si svolge sulla base degli atti ufficiali e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 33 in quanto applicabili” (incipit comma 17) e, relativamente ai soggetti legittimati, “il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare; b) su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo; c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l’attività giovanile scolastica.” (comma 18).  Nel caso di specie, infatti, il procedimento innanzi al TFN-ST ha avuto luogo ai sensi del predetto art. 33, comma 18, lett. b), CGS FIGC, ovvero in via incidentale, su richiesta del Giudice Sportivo della LND, il quale, investito in merito alla regolarità della gara dalla SSDARL Virtus, ha ritenuto preliminare alla decisione una pronuncia del TFN-ST, unico organo competente a decidere in merito alla regolarità del tesseramento del calciatore Forte.  Del resto, come peraltro evidenziato dalla stessa Corte Federale d’Appello della FIGC con la decisione impugnata, riportandosi a quanto già precisato a Sezioni Unite con C.U. n. 126/CFA del 19 maggio 2016, “preso atto che la legittimazione ad impugnare non possa ricondursi alla semplice presenza del presupposto sostanziale costituito dall’esistenza di un collegamento tra le posizioni giuridiche rappresentate, è d’uopo ritenere che l’odierna società reclamante difetti della necessaria legittimazione a proporre reclamo, poiché priva di un interesse diretto”, posto che, “nel giudizio avente ad oggetto la regolarità del tesseramento, parti, in senso stretto, aventi un interesse diretto possono essere considerate solo le società ed il tesserato o il soggetto del cui tesseramento si tratta. Secondo tale prospettiva la SSD VirtusVecomp Verona, non essendo né parte nel giudizio, né soggetto portatore di un interesse diretto, non è legittimata alla impugnazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti”, per cui, a contrario, i soggetti non espressamente individuati, seppur portatori di un interesse indiretto, non sono legittimati a proporre ricorso, né tanto meno il relativo reclamo in appello.  In ogni caso, neppure la società ricorrente potrebbe ritenersi legittimata alla proposizione del reclamo in appello attraverso una interpretazione estensiva dell’art. 33, comma 1, CGS FIGC, essendo previsti ulteriori rimedi e azioni esperibili per gli interessati.  Ebbene, oltre alla tutela specifica in via diretta innanzi al Giudice Sportivo (peraltro mediante doppio grado di giurisdizione, di cui ha beneficiato la ricorrente, avendo esperito il reclamo innanzi alla Corte Sportiva di Appello Nazionale, seppur in attesa di definizione), questo Collegio evidenzia che, nonostante il mancato riconoscimento in capo alla odierna ricorrente della legittimazione alla impugnazione diretta del provvedimento del TFN-ST, per contro, è prevista, a titolo esemplificativo, la possibilità di sollecitare, attraverso i competenti organi rappresentativi di Lega o Divisione, il Presidente Federale ad esercitare i poteri di cui all’art. 33, comma 4, lett. a), CGS FIGC, che individua lo stesso quale titolare della legittimazione ad impugnare “anche su segnalazione dei Presidenti delle leghe e del presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica”. Senza considerare che, da ultimo, sono altresì previsti dei rimedi di tipo straordinario, come la revocazione e la revisione ex art. 39 CGS FIGC, al ricorrere di determinati presupposti. Rimedi facoltativi e a carattere straordinario che, peraltro, rendono parimenti destituiti di fondamento i rilievi svolti dalla ricorrente in ordine alla lamentata violazione dei principi generali previsti dall’art. 2 CGS CONI. Pertanto, sulla base dei sopra indicati approfondimenti in fatto e in diritto, la società ricorrente, rispetto al giudizio svolto innanzi al TFN-ST, non può essere considerata ‘parte’, non avendo rispetto allo stesso un interesse diretto, ma solo la titolarità di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in giudizio, per cui è precluso l’intervento ex art. 30, comma 18, CGS FIGC e la conseguente legittimazione ad impugnare ex art. 33, comma 1, CGS FIGC.  E, infatti, come rilevato dalla stessa Corte Federale d’Appello FIGC con la già citata pronuncia a Sezioni Unite, “l’intervento non può essere inteso come strumento del terzo per giungere alla formazione di un accertamento giudiziale di un presupposto fattuale o giuridico pur comune ai differenti rapporti sostanziali”.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 75/CFA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata:  Delibera del Tribunale Federale Sezione Tesseramenti Com. Uff. n. 8/TFN Sez. Tess. del 23.10.2017 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 9/TFN Sez. Tess. del 6.11.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD VIRTUSVECOMP VERONA ARL AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDI DEL TESSERAMENTO RELATIVO AL CALCIATORE F.D.A. IN FAVORE DELLA SOCIE A.S.D. ARZIGNANO VALCHIAMPO

Massima: E’ inammissibile alla Corte Federale il reclamo da parte della società con il quale è stata impugnata la decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti che ha dichiarato la validità del tesseramento del calciatore a seguito della remissione degli atti da parte del Giudice Sportivo, investito della questione sulla posizione irregolare di tesseramento proprio dalla società reclamante. Questa Corte, esaminati e valutati gli atti di causa, ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso presentato dalla S.S.D. Virtusvecomp Verona, per assoluta mancanza di legittimazione attiva. Ritiene, infatti, questo organo giudicante di non doversi discostare dai numerosi precedenti in materia ed, in particolare, da quanto disposto dalla decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, Com. Uff. n. 126/CFA 19.5.2016, di cui, di seguito, si riportano i passaggi essenziali. In tale decisione sono stati delineati in maniera chiara ed indiscutibili i canoni ermeneutici da applicare alla presente fattispecie ed a fattispecie simili. Sottolinea quella pronuncia che il codice federale di rito condiziona la legittimazione ad impugnare alla sussistenza di un interesso diretto ed, in tal ottica, richiama il dettato letterale della norma di cui all’art. 33 C.G.S.: Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo  anche   i   terzi  portatori  di  interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica. Sono  altresì  legittimati  a  proporre  ricorso: il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica; la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Quindi, preso atto che la legittimazione ad impugnare non possa ricondursi alla semplice presenza del presupposto sostanziale costituito dall’esistenza di un collegamento tra le posizioni giuridiche rappresentate, è d'uopo ritenere che l'odierna società reclamante difetti della necessaria legittimazione a proporre reclamo, poic priva di un interesse diretto. Infatti, ad avviso di codesta Corte, nel giudizio avente ad oggetto la regolarità del tesseramento, parti, in senso stretto, aventi un interesse diretto possono essere considerate solo la società ed il tesserato o il soggetto del cui tesseramento si tratta. Secondo tale prospettiva, dunque, la S.S.D. Virtusvecomp Verona, non essendo parte del giudizio,soggetto portatore di un interesse diretto, non è legittimata alla impugnazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale, sez. Tesseramenti. Né, ovviamente, la qualità di parte può essere acquisita per il mero fatto della comunicazione della decisione alla stessa, effettuata dal predetto TFN. Anche la lettura sistematica della normativa in materia depone in tal senso. Da un lato, infatti, l'art. 30, comma 18, CGS dispone che il giudizio di cui trattasi è instaurato “su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo , dall'altra l'art. 33 C.G.S. 3 comma prevede, ma solo per i reclami in materia di illecito sportivo, la legittimazione a proporre reclamo anche ai “terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica. E' pur vero che, a fronte di queste valutazioni occorre, per contro, considerare che quello delle società reclamanti assume, di certo, natura di interesse qualificato e, pertanto, meritevole di specifica tutela. Le società interessate possono adire il Giudice sportivo eccependo la regolarità della posizione di uno o più tesserati che siano stati schierati dalla società con la quale hanno disputato una gara, come è appunto avvenuto nel caso di specie. Tuttavia, non riconoscendo loro la legittimazione alla impugnazione della decisione resa nel giudizio ex art. 30 CGS richiesto dallo stesso Giudice sportivo o dalla Lega o Divisione, si potrebbe pensare trattarsi, di fatto, di una tutela parziale e incompleta. Infatti, nel caso di decisione errata, come nel caso di specie, da parte del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, che abbia definito regolare un tesseramento che,il calciatore, la società di appartenenza hanno interesse alcuno a contestare, quella decisione appare destinata a passare inesorabilmente in giudicato. Per l’effetto, il Giudice sportivo non può che prendere atto della dichiarata regolarità del tesseramento e procedere, senza alternativa, ad omologare il risultato acquisito sul campo, così rimanendo, la società reclamante privadi fattodi concreta tutela. Pur tuttavia, come già prospettato nella decisione a Sezioni Unite di codesta Corte, una lettura di sistema induce ad attribuire rilievo decisivo al difetto di quell’interesse diretto espressamente, invece, richiesto dalla disposizione normativa che regola la fattispecie, non essendo sufficiente, ai fini della legittimazione all’intervento del terzo nel giudizio ex art. 30, comma 18, CGS, il mero raccordo di una posizione sostanziale (quella del terzo, appunto) con quanto è dedotto in quel giudizio. In definitiva, ritiene questa Corte che, nella fattispecie, non sia possibile allargare la capacità soggettiva del giudizio ex art. 30, comma 18, C.G.S., spostandone i confini oltre la sua tipica struttura bilaterale. Esistono comunque strumenti che consentono di adattare il procedimento sportivo alla complessità sostanziale delle situazioni e relazioni giuridiche e che rispondono allo scopo di dare concretezza al principio del processo quale strumento di regolazione, garanzia e tutela del diritto sostanziale. Sotto tale profilo, oltre alla già sopra ricordata specifica tutela (in via diretta), in questi casi, assicurata  innanzi  al  Giudice  Sportivo,  occorre  considerare  che,  se  è  vero  che  il  mancato riconoscimento, in capo alla società qui reclamante, della legittimazione alla impugnazione del provvedimento del TFNSez. Tesseramenti, in ipotesi, errato o viziato, potrebbe far pensare, nella sostanza, ad una deminutio della sua concreta tutela, è altrettanto vero che la medesima società potrebbe, ad esempio, sollecitare, attraverso i competenti organismi rappresentativi di Lega o Divisione, il Presidente federale ad esercitare i poteri di cui all’art. 33, comma 4, lett. a), C.G.S., che individua lo stesso quale titolare della legittimazione ad impugnare, “anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica. Si aggiunga, poi, che, a chiusura del sistema, l’ordinamento prevede, comunque, la possibilità di esperire i rimedi revocatori straordinari, disciplinati dall’art. 39 CGS, laddove ne ricorrano le condizioni ivi indicate. In conclusione si deve affermare, in sintonia con quanto affermato da codesta Corte a Sezioni Unite, che l’intervento nel giudizio ex art. 30, comma 18, C.G.S. e la legittimazione ad impugnare ex art. 33, comma 1, C.G.S. siano precluse alla società reclamante, non essendo possibile ammettere un’estensione solo soggettiva del giudizio di cui trattasi, per essere la medesime società priva della qualità di parte, da un lato, e di un interesse diretto, dall’altro, essendo, invece, la medesime, titolare solo di un rapporto giuridico connesso o legato con quello dedotto in giudizio. Del resto, nella fattispecie, l’intervento non può essere inteso come strumento del terzo per giungere alla formazione di un accertamento giudiziale di un presupposto fattuale o giuridico pur comune ai differenti rapporti sostanziali.

Decisione C.F.A.: C. U. n. 120/CFA del 05 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale – Sezione TesseramentiCom. Uff. n. 20/TFN Sez. Tess. del 28.02.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 – LA TORRE AVVERSO LA DECLARATORIA DI REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COSTA JOAO RENATO IN FAVORE DELL’ASD CITTÀ DI ASTI

Massima: E’ inammissibile, per carenza di legittimazione ad agire, il reclamo proposto dalla società avverso la decisione del TFN Sezione tesseramenti investito della questione su giudizio della Corte Sportiva d’appello - per un reclamo a questa proposto dalla medesima società tendente ad ottenere la vittoria della gara per la posizione irregolare della calciatore – con il quale si deduce la violazione del contraddittorio per non essere stata convocata all’udienza celebratasi innanzi al TFN. L’art. 30, comma 18, lettera b), C.G.S. dispone che il procedimento avanti l’Organo Giudicante può essere instaurato, fra l’altro, su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o del Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo”. Trattasi, in tutta evidenza, di un accertamento di natura amministrativa e che non può assumere valore di “giudicato”, considerato che il soggetto richiedente non si spoglia del potere di decidere la questione  deferitagli,  ma  si  avvale  dell’esito  della  disposta  definizione  che,  ovviamente,  è sottoposta al suo vaglio quale parte di quel complesso di elementi da valutare, per decidere sul “fatto” deferito. Conforta l’assunto la circostanza che detto procedimento non trae origine da un ricorso o da un reclamo, ma da una richiesta formulata da un soggetto già investito del pieno potere di iudicium excercere sulla vicenda, nella sua interezza: diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe una legittimazione non contemplata da alcuna norma dell’Ordinamento federale.

Decisione C.F.A. Sezione IV: C. U. n. 120/CFA del 05 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale – Sezione TesseramentiCom. Uff. n. 19/TFN Sez. Tess. del 23.02.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ASD SS LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE DOMENICHETTI GIULIA IN FAVORE DELLASD FALCONARA

Massima: E’ inammissibile, per carenza di legittimazione ad agire, il reclamo proposto dalla società avverso la decisione del TFN Sezione tesseramenti investito della questione su giudizio della Corte Sportiva d’appello - per un reclamo a questa proposto dalla medesima società tendente ad ottenere la vittoria della gara per la posizione irregolare della calciatrice – con il quale si deduce la violazione del contraddittorio per non essere stata convocata all’udienza celebratasi innanzi al TFN. L’art. 30, comma 18, lettera b), C.G.S. dispone che il procedimento avanti l’Organo Giudicante può essere instaurato, fra l’altro, su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o del Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo”. Trattasi, in tutta evidenza, di un accertamento di natura amministrativa e che non può assumere valore di “giudicato”, considerato che il soggetto richiedente non si spoglia del potere di decidere la questione  deferitagli,  ma  si  avvale  dell’esito  della  disposta  definizione  che,  ovviamente,  è sottoposta al suo vaglio quale parte di quel complesso di elementi da valutare, per decidere sul “fatto” deferito. Conforta l’assunto la circostanza che detto procedimento non trae origine da un ricorso o da un reclamo, ma da una richiesta formulata da un soggetto già investito del pieno potere di iudicium excercere sulla vicenda, nella sua interezza: diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe una legittimazione non contemplata da alcuna norma dell’Ordinamento federale.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 19 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CFA del 19 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO ASD REAL TEAM MATERA C5 AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALC. G.R.A. IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA SAMMICHELE A FAR DATA DAL 30.9.2015 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5.

 Impugnazione – istanza:5. RICORSO A.S.D. PARTENOPE C5 GOLDEN EAGLE AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALC. G.R.A. IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA SAMMICHELE A FAR DATA DAL 30.9.2015 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5.

Massima: E’ inammissibile alla Corte, il ricorso proposto dalla società avverso la delibera del TFN-Sezione tesseramenti che si è pronunciata su una questione in merito al tesseramento del calciatore rimessa dal Giudice Sportivo su espresso reclamo della stessa, in quanto carente di legittimazione ad impugnare ai sensi dell’art. 33 comma 1 CGS. L’intervento nel giudizio ex art. 30, comma 18, CGS e la legittimazione ad impugnare ex art. 33, comma 1, CGS sono precluse alle società reclamanti, prive della qualità di parti, da un lato, e di un interesse diretto, dall’altro, essendo, invece, le medesime, titolari solo di un rapporto giuridico connesso o legato con quello dedotto in giudizio. Se il mancato riconoscimento, in capo alle società qui reclamanti, della legittimazione alla impugnazione del provvedimento del TFN – Sez. Tesseramenti, in ipotesi, errato o viziato, potrebbe far pensare, nella sostanza, ad una deminutio della loro concreta tutela, è altrettanto vero che le medesime società possono, ad esempio, sollecitare, attraverso i competenti organismi rappresentativi di Lega o Divisione, il Presidente federale ad esercitare i poteri di cui all’art. 33, comma 4, lett. a), CGS, che individua lo stesso quale titolare della legittimazione ad impugnare, “anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica”. Si aggiunga, poi, che, a chiusura del sistema, l’ordinamento prevede, comunque, la possibilità di esperire i rimedi revocatori straordinari, disciplinati dall’art. 39 CGS, laddove ne ricorrano le condizioni ivi indicate. Il caso di specie: La vicenda per cui è causa concerne il tesseramento del calciatore, nato in Argentina, dichiarato italiano, che non è (rectius, sarebbe) mai stato tesserato presso società straniere benché sembra abbia militato nelle nazionali argentine (under 20 e nazionale maggiore). Il predetto calciatore è stato tesserato da una società che ha spedito regolarmente la documentazione necessaria al tesseramento, che, però, non è mai pervenuta all’Ufficio competente. Il tesseramento, pertanto, si è perfezionato grazie ad una pronuncia (del TFN) con effetti, dunque, sostanzialmente “costitutivi”, sulla base di una documentazione (non in originale) trasmessa via e-mail (ossia, con mezzo non previsto, dalla normativa federale, per il perfezionamento di siffatta tipologia di adempimenti). Il calciatore, nel frattempo, è stato schierato (dalla società) in occasione di due gare (gare oggetto di ricorso con omologazione dei risultati, da parte del Giudice Sportivo, in virtù della decisione del TFN - Sez. Tesseramenti di cui al C.U. n. 5 del 5.11.2015), entrambe vinte dalla società che lo ha schierato, pur non essendo lo stesso “meccanicamente” inserito negli elenchi.

 

Decisione C.F.A.: Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 034/CFA del 12 Marzo 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tess. – Com. Uff. n. 4/TFN del 17.2.2015

Impugnazione – istanza: 1) RICORSO DELLA A.S.D. ATLANTE GROSSETO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE D.C.D. IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NURSIA C 5 A FAR DATA DAL 17.2.2015 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

Massima: La Corte rileva, inoltre, che il procedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti si svolge, ai sensi dell’art. 30, comma 17 C.G.S., nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 33 C.G.S. in quanto compatibili, così che sono legittimati a prendere parte a detto procedimento solo le società ed i soggetti che abbiano un interesse diretto al contenzioso, interesse diretto di cui l’- omissis - , nella specifica questione relativa al tesseramento del calciatore – omissis -, non è invece titolare. Ne consegue la inammissibilità del reclamo dell’- omissis - che non riveste la qualità di parte del procedimento conclusosi con la decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti qui impugnata, come richiesto dall’art. 37, comma 1, lett. a) C.G.S., per dare legittimo ingresso al procedimento dinanzi a questa Corte.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C Riunione del 16 giugno 2000 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 29/D - Riunione del 13.4.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Guidonia avverso la declaratoria di convalida del tesseramento del calciatore G.F. in favore della Sangimignano Sport S .C.

Massima: Quando la questione concernente il tesseramento del calciatore viene sollevata nel corso di un procedimento afferente la regolarità della gara, la società che, estranea al tesseramento, ha proposto il ricorso alla Commissione Disciplinare per la posizione irregolare del calciatore, al fine di ottenere l'assegnazione dalla gara, non può appellare alla CAF la decisione a lei sfavorevole della Commissione Tesseramenti, per difetto di legittimazione. Potrà, invece, impugnare alla CAF la sola decisione della Commissione Disciplinare che porrà alla base del suo giudizio la decisione della Commissione Tesseramenti.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 12 giugno 1998 - n. 3/4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 32/D - Riunione dell'8.5.1998. Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 196 del 22.5.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Campobasso avverso la declaratoria di validità del tesseramento dei calciatori B.F. e D.F.C. in favore della Casertana F.C. Appello dell’A.C. Campobasso avverso decisioni merito gara Casertana/Campobasso del 29.3.1998Massima: La società che ha proposto reclamo alla commissione disciplinare (per la posizione irregolare del calciatore militante nella squadra avversaria) che a sua volta ha investito la Commissione Tesseramenti la quale ha dichiarato la validità del tesseramento del calciatore, non può impugnare alla CAF tale ultimo provvedimento per carenza di legittimazione. Nel contenzioso concernente il tesseramento dei calciatori, gli art. 39 e 40 C.G.S. disegnano un rapporto bilaterale che coinvolge la società ed il calciatore, senza che possa avere alcun rilievo la circostanza che la Commissione Tesseramenti si è pronunciata a seguito di impulso da parte della Commissione Disciplinare.

Massima: Nel contenzioso concernente il tesseramento dei calciatori, gli arti. 39 e 40 C.G.S. disegnano un rapporto bilaterale che coinvolge la società ed il calciatore. Alle citate due parti - e solo a loro - la richiamata normativa conferisce poteri di impugnazione, di impulso e di tutela dettagliatamente disciplinandone le modalità esecutive (cfr. C.A.F. sent. n. 4 in Com. Uff. n. 1/C del 4.7.1996).

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