DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 0049/CFA del 12 Febbraio  2020

Decisione Impugnata: Decisione  del  Tribunale  Federale  Nazionale  (Sezione  Tesseramenti),  n.  32/TFN- ST/2019/2020 – Reg. Prot. 37/TFN-ST, pubblicata in data 12.12.2019

Impugnazione Istanza: (A.S.D. Audace 1919/ S.A. e S.S.)

Massima:  Il reclamo è inammissibile per omessa notifica alla controparte…Ed invero, il secondo comma dell'art. 101 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., dispone che “il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare. Nel caso in esame, il reclamo è stato depositato in data 10 Gennaio  2020, ma non vi è prova dell’avvenuta notifica ai ricorrenti in primo grado, circostanza da cui discende la violazione del citato art. 101, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C..

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 023/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale – Sezione TesseramentiCom. Uff. n. 11/TFNT del 16.11.2016

Impugnazione - istanza: RICORSO G.S.D. CAPRANICA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO DEL CALC. VITTORINI MANUEL DALL’A.S.D. RONCIGLIONE UNITED AL GSD CAPRANICA

Massima: E’ inammissibile il ricorso alla CFA proposto dalla società avverso la delibera del TFN – Sezione Tesseramenti, relativo all’annullamento del trasferimento del calciatore ad altra società, per non essere stato inoltrato, oltre che alla società anche al calciatore. Infatti, a norma dell'art. 33 C.G.S. che prevede che “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata contestualmente, all'eventuale controparte” la società avrebbe dovuto inviare tali documenti non solo all’altra società ma anche al calciatore, che, a tutti gli effetti, è da considerarsi parte in causa nel presente giudizio.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 42/C - Riunione del 20 marzo 2006 n. 4 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 3.02.2006- www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.D. Trapani Calcio avverso la declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore M.N.

Massima: Per l’invio della documentazione fa fede la data del timbro postale. Non vi sono agli atti elementi che possano confutare la regolarità e la veridicità del timbro postale apposto sulla ricevuta della raccomandata con cui è stata spedita la lista di svincolo del calciatore. Né possono costituire elementi indiziari quelli relativi alla redazione della lista di svincolo con mano differente da quella che ha compilato le altre liste, essendo circostanza del tutto ininfluente e non pertinente, basata su alcun elemento ed in assenza di una qualsivoglia (strana) norma che imponesse la redazione da parte della medesima persona. Il supporre - poi - che qualcuno si possa essere avvalso della complicità di un compiacente impiegato postale è mera supposizione di fantasia non supportata da fatti o da logica di natura indiziaria.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 55/C Riunione del 8 maggio 2006 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006

Impugnazione - istanza: 2. APPELLO A.S. MORTARA AVVERSO LA DECLARATORIA DI SVINCOLO DEL CALCIATORE L.N..

Massima: Ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione tesseramenti per omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 063/C Riunione del 27 Giugno 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/D del 12.4.2007

Impugnazione - istanza: 7. RICORSO DELLA A.S.D. PRO CALCIO ITALIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE R.A.NATO IL 18.10.1987 SEGUITO RECLAMO DELL’A.S.D. REAL TERESA

Massima: Ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione tesseramenti per omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 31 Gennaio 2005 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D del 18.11.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo dell’A.S. Ciprianocatron avverso la declaratoria di annullamento del tesseramento del calciatore M.T. in proprio favore

Massima: L’appello alla CAF avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, deve essere inoltrato a cura della società anche alla madre del calciatore che aveva introdotto il ricorso alla Commissione Tesseramenti. In mancanza è inammissibile.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 19 Gennaio 2004 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/D del 17.10.2003

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. C.D.Q. Torre Maura avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore C.L..

Massima: Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S., per la mancata effettuazione della dichiarazione di reclamo nei termini previsti alla controparte.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 31 marzo 2003 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 18/D del 17.1.2003

Impugnazione - istanza:Appello del Pol. Libertas Barumini avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore P.L. in proprio favore.

Massima: L’appello alla CAF della società è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 5 C.G.S., in quanto la copia della dichiarazione e dei motivi del ricorso non è stato inviata alla controparte.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 24 marzo 2003 n. 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 15/D - Riunione del 12.12.2002

Impugnazione - istanza:Appello del Calcio Como avverso la reiezione della richiesta di annullamento della revoca della variazione di tesseramento del calciatore L.M. da essa reclamante alla U.S. Alessandria Calcio.

Massima: Avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, quando non risulta che la Società abbia provveduto ad inviare copia della dichiarazione e dei motivi del ricorso alla controparte, contestualmente all’inoltro del ricorso alla C.A.F., l’inosservanza di tale formalità comporta, ai sensi dell’art. 29 comma 9 C.G.S., l’inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 18 novembre 2002 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 3/D - Riunione del 25.7.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Adriese avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore P.A. in proprio favore.

Massima: E’ inammissibile l’appello alla CAF avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, allorquando la società omette di osservare una prescrizione essenziale dell’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva, cui l’art. 44, comma 6 del medesimo Codice rinvia per la disciplina dei ricorsi alla C.A.F. contro le decisioni della Commissione Tesseramenti. A norma del comma 5 del predetto art. 29, infatti, il reclamante non può limitarsi a trasmettere il gravame all’Organo competente nel termine (di 7 giorni) del successivo art. 34, poiché altresì “copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte” (v., analogamente, il disposto dell’art. 33, comma 2, lett. a). Ne discende pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi del comma 9 dell’art. 29 C.G.S. (che appunto sanziona con l’inammissibilità la “inosservanza delle formalità di cui ai commi 5, 6 e 8), e l’incameramento della relativa tassa.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 9 giugno 2000 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera deva Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 29/D - Riunione del 13.4.2000

Impugnazione - istanza:Appello della Sangimignano Sport S.C. avverso la declaratoria di nullità del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore D.C.M. dall’A.C. Siena ad essa reclamante.

Massima: Ai sensi dell'art. 23 comma 5 C.G.S. è inammissibile l’appello alla CAF, proposto dalla società avverso la decisione della Commissione Tesseramenti per omesso invio di copia dei motivi alle controparti.L'appello è inammissibile perché virtuale ed invero, vertendosi in merito ad una lista di trasferimento, risultano essere controparti interessate a norma dell'art. 100 comma 4 e 5 delle N.O.I.F., sia la società che il calciatore. Da ciò discende l'obbligo per la società, che ha proposto reclamo, di inviare contestualmente, copia dei motivi di appello, alle suddette controparti, così come prescritto dall'art. 23 comma 5 C.G.S. e come richiamato anche dal citato comma 5 dell'art. 100 delle N.O.I.F.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 14 ottobre 1999 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D - Riunione del 6.5.1999

Impugnazione - istanza:Appello del C.C. Valle Seriana avverso decisioni in ordine ai trasferimenti di calciatori diversi da essa reclamante al RC. Ardens Cene.

Massima: Ai sensi dell'art. 23 commi 5 e 10 C.G.S. è inammissibile l’appello alla CAF, proposto dalla società avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, quando la società ricorrente ha omesso l’invio di copia dei motivi ai calciatori controparti.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 10 dicembre 1998 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 38/D - Riunione del 26.6.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Caseificio D’Anna San Prisco avverso la declaratoria di annullamento del trasferimento del calciatore N.V. dal F.C. Casertana ad essa reclamante.

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CAF, avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, quando non risulta rimesso in copia per raccomandata alle controparti interessate (società e calciatore), così come prescritto dall'art. 23 comma 5 C.G.S., e quando è redatto in forma del tutto generica - limitandosi la società a chiedere “che sia fatta chiarezza..”come previsto dal comma 6 del succitato art. 23.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 17 settembre 1998 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 30/D - Riunione del 24.4.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. 2000 Campobello Calcio avverso l’annullamento delle liste di trasferimento di calciatori diversi dalla Pol. Campobello ad essa reclamate.

Massima:Ai sensi dell'art. 23 comma 5 C.G.S., è inammissibile il ricorso alla CAF avverso la decisione della Commissione Tesseramenti per omesso invio di copia dei motivi a tutte le controparti.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 23 luglio 1998 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 301D - Riunione del 24.4.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell'A.S. 2000 Campobello calcio avverso decisioni in ordine al trasferimento di calciatori diversi dalla Pol. Campobello ad essa reclamante.

Massima: Il reclamo alla CAF è inammissibile, quando non risulta inviata copia dei motivi alle controparti, come prescrive l'art. 23 comma 5 C.G.S.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 30 novembre 1995 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 22/23.9.1995

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S.Castelfrettese avverso la concessione dello svincolo d’autorità al calciatore S.L., a norma dell’art. 109 N.O.I.F.

Massima: E’ inammissibile il gravame alla CAF avverso la decisione della Commissione Tesseramenti, ai sensi dell'art. 23 comma 5 C.G.S., per omesso invio, nei termini fissati, di copia dei motivi al calciatore controparte.

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