Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 19/TFNT del 25 Ottobre 2021 (motivazioni)

Decisione impugnata:  Tesseramento del 4 settembre 2021, valevole per la stagione sportiva 2021/22, con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Magnificat Calcio

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dal calciatore A.D.O. (n. 2.12.1989 - matr. FIGC 5.106.522)

Massima: A seguito di rinuncia al ricorso da parte del calciatore il  Tribunale dichiara l’estinzione del giudizio, ma la denunciata apocrifia della sottoscrizione del calciatore sul tesseramento inducono il Tribunale a trasmettere  gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza, ex art. 89, comma 7, CGS - FIGC, in ordine alla apocrifia della firma…Nonostante il codice di Giustizia Sportiva non contenga alcuna disposizione che individui il provvedimento da emanare nel caso di rinuncia al ricorso, si ritiene che possa supplire in tale ipotesi il rinvio esterno contenuto nell’art. 2, comma 6 del CGS-FIGC, a mente del quale: «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva». A seguito di tale rinvio, sembra potersi applicare al processo instaurato dinanzi alla Giurisdizione Sportiva l’art. 306 c.p.c., che dispone: «Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interessa alla prosecuzione (…) Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo». Nel presente giudizio, la società Magnificat Calcio non risulta essersi costituita, sicché, ai fini dell’estinzione disciplinata dall’art. 306 c.p.c., è sufficiente la regolare rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente. La gravità dei fatti allegati nel ricorso introduttivo, la precisione delle circostanze indicate riguardo al disconoscimento della firma apposta sul modulo di tesseramento in nome e per conto del calciatore D…., unitamente alla consistente significanza probatoria della documentazione depositata dal ricorrente a sostegno dell’originaria domanda e al fatto che, nella successiva manifestazione di rinuncia al ricorso, non è contenuta alcuna smentita o modifica di quanto originariamente denunciato riguardo al disconoscimento di tale firma, sono tutti elementi che impongono al Collegio di disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza, ex art. 89, comma 7, CGS – FIGC, adempimento che, peraltro, era stato espressamente richiesto dal ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del 18 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 032 - RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO - C.R. SICILIA. (posizione di tesseramento Mammano Mattia)

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale su richiesta di giudizio del Giudice Sportivo rimette gli atti alla Procura Federale per indagini in merito al doppio tesseramento

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 076/CFA del 22 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CFA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.2.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIGG. M.A. E O.P.(NELL’INTERESSE DEL MINORE M.J.V.) AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. M.J.V. IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S.D. CERTOSA CALCIO

Massima: La Corte rimette gli atti alla Procura Federale al fine di svolgere le opportune indagini per accertare l’apocrifia delle firme dei genitori sul modulo di tesseramento del calciatore minorenne

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