Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/C Riunione del 30 settembre 2002 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 31/D del 27.6.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Falco Acqualagna avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore R.G. in favore di essa reclamante.

Massima: L’art. 17 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che: “Ad accezione di quelli per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale”. L’art. 34 commi 1 e 2 C.G.S., nel disciplinare i termini dei procedimenti e le modalità di trasmissione dei reclami avverso le decisioni degli organi federali, prevede che i termini decorrono dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale relativo alla decisione che si intende impugnare.

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