F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2016/2017 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 65/ CSA del 18 Gennaio 2017 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 064/CSA del 21 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO S.S.D. CATANIA F.C. LIBRINO CALCIO A 5 ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA S.S.D. CATANIA F.C. LIBRINO CALCIO A 5 ARL/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 26.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 266 del 30.11.2016)

RICORSO S.S.D. CATANIA F.C. LIBRINO CALCIO A 5 ARL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA S.S.D. CATANIA F.C. LIBRINO CALCIO A 5 ARL/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 26.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 266 del 30.11.2016)

La Società sportiva dilettantistica Catania F.C. Librino Calcio a 5 ARL ha proposto reclamo alla Corte Sportiva di Appello avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale della Divisione Calcio a 5 pubblicato con delibera del 30-11-2016 di cui al Com. Uff. n. 266 con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della ammenda di 3.000,00 (tremila/00) e l’obbligo di disputare 3 gare a porte chiuse . I fatti contestati si riferiscono alla partita tra la SSD Catania FC Librino Calcio a 5 e l’ARL/Futsal Bisceglie 1990 del 26.11.2016 valevole per la decima giornata del Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie A2, Girone B, della FIGC - LND –Divisione Calcio a 5. Durante il secondo tempo i sostenitori della Associazione reclamante “attingevano con sputi il secondo arbitro. Nel corso del secondo tempo tre sostenitori locali penetravano indebitamente sul terreno di gioco. Uno di questi teneva un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara prima di essere bloccato ed allontanato dal portiere della società, mentre gli altri due si dirigevano con fare minaccioso verso i calciatori della società ospite, venendo tuttavia allontanati dai dirigenti della società prontamente accorsi”. Dopo una sospensione di circa due minuti la gara si è conclusa regolarmente ma, al rientro negli spogliatoi, gli arbitri sono stati oggetto del lancio di sputi da parte dei sostenitori della squadra catanese e sono stati colpiti in più parti del corpo. Infine al momento di lasciare l’impianto sportivo dell’arbitro è stato circondato da circa 15 sostenitori, due dei quali lo hanno spintonato ingiuriandolo e minacciandolo, mentre altri gli hanno tirato contro bottigliette di plastica vuote che lo hanno colpito senza arrecargli conseguenze fisiche. Altro sostenitore ha acceso nella circostanza un petardo scandagliare tra i piedi, costringendo l’arbitro ad allontanarsi precipitosamente per evitare la deflagrazione . L’arbitro è riuscito solo in un secondo momento a lasciare l’impianto sportivo grazie all’intervento del presidente della società che lo ha accompagnato fino all’aeroporto. A sostegno del reclamo sono stati dedotti i seguenti motivi: 1) la società non impone alcun prezzo per il biglietto di ingresso e ciò rende problematica la configurabilità della responsabilità oggettivo della stessa; 2) la società ha predisposto preventivamente l’intervento della forza di pubblica sicurezza; 3) la medesima società ha altresì disposto la presenza di apposito personale per la sicurezza del palazzetto (i soggetti presunti sugli spalti erano in totale circa 50 persone); la maggior parte della tifoseria non ha approvato il comportamento antisportivo ed ha applaudito entrambe le squadre a fine partita; 4) tutti i dirigenti si sono attivati per riportare la situazione in campo e sulle tribune in sicurezza. Il reclamo è infondato. In primo luogo va rilevato che ai fini della responsabilità della società non ha rilevanza se i sostenitori hanno pagato o no un biglietto di ingresso. La società deve garantire, anche in caso di ingresso gratuito, la regolarità della gara e un comportamento corretto dei suoi sostenitori. Nel merito i fatti in oggetto, non contestati, sono di una gravità assoluta in quanto non solo sono stati offensivi rispetto all’arbitro ma sono stati anche espressione di forme di violenza che potevano compromettere l’integrità fisica dello stesso. Inconferente è il richiamo dell’art. 13 C.G.S. in quanto nella fattispecie non ricorrono congiuntamente tre delle circostante esimenti ivi previste. Il sistema di sicurezza e il modello di organizzazione è risultato palesemente inadeguato visto che l’arbitro è stato oggetto di dileggio sia durante la gara che dopo quando addirittura è stato circondato da circa 15 sostenitori che lo hanno insultato e minacciato. La circostanza dedotta da parte reclamante che sugli spalti vi erano in totale 50 persone circa dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che l’organizzazione era assolutamente inadeguata sotto il profilo della sicurezza. 3 Dagli atti non risulta che si sia proceduto la identificazione di alcuno dei sostenitori che si sono resi responsabili dei fatti contestati. L’intervento della società è stato sicuramente tardivo tant’è che i fatti contestati riguardano tutto il secondo tempo e anche il post-partita. La circostanza che gli altri sostenitori abbiano manifestato nel corso della gara la propria dissociazione è stata affermata dalla società reclamante ma non provata pur avendone l’onere. Sia pure tardivamente la società è intervenuta efficientemente solo alla fine scortando l’arbitro all’aeroporto e consentendogli. di lasciare l’impianto sportivo indenne. Tale circostanza, che ha valenza attenuante e non esistente, è stata correttamente valutata da giudice di I grado. Tutto ciò premesso la decisione del giudice sportivo va confermata e va rigettato il reclamo. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Catania F.C. Librino Calcio A 5 A.r.l. di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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