F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 074/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 058/CSA del 22 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. PIERLUIGI SPERDUTI SEGUITO GARA ASCOLI/LATINA DEL 10.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 12.12.2016)

RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL SIG. PIERLUIGI SPERDUTI SEGUITO GARA ASCOLI/LATINA DEL 10.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 62 del 12.12.2016)

Con reclamo del 19.12.2016 la U.S. Latina Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 62 del 12.12.2016 con il quale veniva inflitta al Dirigente accompagnatore, Sperduti Pierluigi, la sanzione della squalifica per 2 gare effettive “per avere lo stesso al cinquantesimo del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, rivolto ad un assistente un epiteto insultante”.

La reclamante ha eccepito l’incongruità della sanzione inflitta al proprio dirigente e ne chiesto la riduzione, perché l’epiteto censurato dal giudice non sarebbe stato rivolto all’assistente, ma avrebbe avuto natura “liberatoria”.

In altri termini, lo Sperduti non aveva avuto alcuna volontà di insultare e/o offendere l’assistente.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento.

Dal rapporto del A.A., che fa piena prova di quanto relazionato, risulta che il Sig. Pierluigi Sperduti in occasione della segnatura di una rete da parte della propria squadra entrava all’interno del terreno di gioco e, guardando l’assistente, proferiva la contestata espressione offensiva, accompagnata da altro gesto offensivo.

Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene che la condotta imputata al Sig. Sperduti Pierluigi sia ampiamente provata e meritevole della sanzione erogata con la decisione censurata e, quanto alla misura della stessa, assolutamente congrua rispetto alla gravità del fatto contestato.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Latina Calcio di Latina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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