F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 093/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 054/CSA del 16 Dicembre 20016 (dispositivo) – RICORSO CALC. SKORUPSKY LUKASZ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA PESCARA/EMPOLI DEL 6.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 dell’8.11.2016)

 

RICORSO CALC. SKORUPSKY LUKASZ AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI 10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA PESCARA/EMPOLI DEL 6.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 dell’8.11.2016)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Pescara – Empoli, disputato in data 6 novembre 2016 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionisti Serie A infliggeva al Sig. Lukask Skorupsky la  sanzione dell’ammenda di10.000,00 per aver,al 44° del secondo tempo, in occasione della segnatura del quarto goal dell’Empoli, ripetutamente assunto un atteggiamento gravemente provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione il calciatore Skorupsky, il quale sosteneva, in primo luogo, l’incompetenza della Procura Federale a segnalare la violazione contestata, assumendo, tra l’altro, l’errata ricostruzione della condotta che lo stesso avrebbe posto in essere. Il giocatore in questione, infatti, si sarebbe limitato ad esultare per il gol realizzato dal compagno di squadra e, conseguentemente, nessuna violazione sarebbe stata dallo stesso commessa. Infine, il Sig. Skorupsky lamentava l’eccessiva entità della sanzione irrogata, richiamando precedenti giurisprudenziali più favorevoli ed appellandosi alla correttezza del proprio comportamento generale.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 16 dicembre 2016, è presente l’Avv. Massimo Diana, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come l’assunto del Sig. Skorupsky relativo all’incompetenza del collaboratore della Procura Federale ad avviare il procedimento disciplinare sia fondato.

L’art. 35, comma 1.1, C.G.S. stabilisce, infatti, che i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, identificando, in tal modo, i soggetti legittimati ad avviare l’iter sanzionatorio disciplinare ed escludendo da tale novero la Procura Federale. A ciò si aggiunga, altresì, che il comma 1.3 del predetto articolo circoscrive la legittimazione del Procuratore Federale alle segnalazioni al Giudice Sportivo relative ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro”, circostanza questa non riconducibile al caso di specie. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il collaboratore della Procura Federale non era legittimato a refertare la condotta del Sig. Skorupsky al fine di avviare l’iter disciplinare e, pertanto, la Corte ritiene opportuno rimettere gli atti alla stessa Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine all’eventuale deferimento dell’odierno reclamante

Per questi motivi, la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calc. Skorupsky Lukasz e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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