F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 093/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 054/CSA del 16 Dicembre 20016 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. UNIONE SANREMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAETA MARCO SEGUITO GARA SPORTING RECCO/UNIONE SANREMO DEL 04.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 6.12.2016)
RICORSO S.S.D. UNIONE SANREMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAETA MARCO SEGUITO GARA SPORTING RECCO/UNIONE SANREMO DEL 04.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 6.12.2016)
Con reclamo del 07.12.2016 l’SDD Unione Sanremo ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. 56 del 06.12.2016, con il quale veniva inflitta al calciatore Marco Gaeta la sanzione della squalifica per 3 giornate di squalifica “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.
La reclamante ha chiesto l’annullamento o, in subordine, un’equa diminuzione della sanzione disciplinare, sia perché si sarebbe trattato di un episodio avvenuto in azione di gioco, sia perché il fatto contestato sarebbe stato involontario e, comunque, non violento, per non aver provocato dolore ed altre conseguenze all’avversario.
La Corte ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento perché, dal referto arbitrale non risulta che, a seguito del fatto, il calciatore avversario abbia riportato conseguenze lesive, né tantomeno abbia sofferto dolore.
In relazione alla giurisprudenza di questa Corte, il fatto contestato appare inidoneo a costituire condotta violenta, sia per le mancate conseguenze per come certificate dal rapporto arbitrale, sia per l’inidoneità del mezzo a provocarle.
Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla
S.S.D. Unione Sanremo di Sanremo (Imperia) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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