F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 079/CSA del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 098/CSA del 12 Marzo 2016 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BISCEGLIE 1990 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A2 FUTSAL BISCEGLIE 1990/PESAROFANO CALCIO A 5 DELL11.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 589 dell’11.3.2016)

RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL  BISCEGLIE  1990  AVVERSO  DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE A2 FUTSAL BISCEGLIE 1990/PESAROFANO CALCIO A 5 DELL11.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 589 dell’11.3.2016)

Con atto del 12.3.2016, la società ASD Futsal Bisceglie 1990 ha impugnato il Com. Uff. n. 589 dell’11.3.2016 con il quale il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 rigettava il ricorso presentato dalla medesima società tendente ad ottenere la vittoria per 0-6 in ragione della presunta posizione irregolare del calciatore Da Silva Rodrigo che sarebbe stato schierato dall’avversaria in presenza di un residuo di squalifica non scontato e risultante dalla Circolare n. 19 del 17.1.2011 emanata dalla Divisione Calcio a 5.

Il Giudice Sportivo chiariva nella parte motiva del provvedimento, il percorso argomentativo che lo portava a respingere il ricorso; in particolare sosteneva il Giudicante - supportato in tal senso dalle deduzioni difensive formulate dalla società ASD Pesarofano Calcio A 5

- che il calciatore Da Silva Rodrigo, in qualità di tesserato della società ASD Pesarofano Calcio A 5, “ha partecipato alla final eight di Coppa Italia A2 svoltasi nell’anno 2013/2014 presso la città di Cagliari, scontando, in tal modo, il turno di squalifica per cui è contestazione”.

La società ASD Futsal Bisceglie 1990 ha impugnato dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, come dianzi premesso, il predetto deliberato sostenendo, in buona sostanza, che il Regolamento disciplinante il Torneo di Coppa Italia di Serie A2 per la Stagione Sportiva 2013/2014, al punto 14.02 prevedesse che “Alle gare di Coppa Italia di Serie A2 partecipano alle condizioni e nei limiti previsti al precedente comma 14.01 esclusivamente i calciatori tesserati inseriti in una lista di 25 nominativi. I calciatori non inseriti nella predetta lista, anche se tesserati, non potranno partecipare alle gare di Coppa Italia”.

Considerato che nella lista presentata dalla società appellata, in occasione della Coppa Italia 2013/2014 il calciatore Da Silva Rodrigo non era stato inserito e che, pertanto, l’atleta non avrebbe preso parte alla gara, ne conseguirebbe che il medesimo non avrebbe scontato all’epoca il residuo di squalifica trovandosi nella gara oggetto del presente gravame, in posizione irregolare.

Concludeva, quindi, per la riforma del provvedimento impugnato con assegnazione della gara per 0-6 ai sensi dell’art. 17 C.G.S.

La società Pesarofano Calcio a 5 contestava la ricostruzione del club pugliese sostenendo di aver fatto scontare la squalifica residua al calciatore Da Silva in occasione della final eight di Coppa Italia A 2 disputatasi nella stagione 2013/2014 proprio per non averlo inserito nella cd lista dei 25 così manifestando concretamente l’intenzione di tenere il calciatore al difuori della competizione con la precipua finalità di “ripulire” la sua posizione sul piano disciplinare.

Il ricorso va respinto.

La Corte ritiene preliminare, ai fini della delibazione, richiamare il dato Regolamentare richiamato dalle parti in causa; Il Regolamento della Coppa Italia di Serie A2 2013/2014 recita al punto 1.03 rubricato “Doveri ed Obblighi”: ”Le società partecipanti si impegnano a svolgere gli incontri della competizione nel rispetto del presente Regolamento, ed a far scendere in campo le loro migliori squadre”. A seguire, la rubrica “Lista dei calciatori” collocata sotto il Titolo “Partecipazione dei calciatori”, recita testualmente “Alle gare di Coppa Italia di Serie A2 partecipano (i.e. possono essere impiegati) i calciatori inseriti in una lista di 25 nominativi.

I calciatori non inseriti nella predetta lista, anche se tesserati, non potranno partecipare alle gare di Coppa Italia.

Alle società che faranno partecipare alle gare di Coppa Italia i calciatori non inseriti nella lista verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 12, comma 5 CGS salvo ulteriori sanzioni.

Solo 12 dei 25 calciatori possono essere selezionati (i.e. impiegati) per ogni gara.

Tanto premesso sul piano regolamentare, la Corte ritiene in via interpretativa che ai fini della compilazione della cd lista dei 25, le società partecipanti alla competizione non possano non tenere in debita considerazione tutti quei fattori che siano connessi alla effettiva disponibilità dei propri tesserati come, ad esempio, lo stato di salute o i carichi disciplinari.

Conseguenza di tale premessa è che, fermo restando che la squalifica per una o più gare impedisce alla società l’utilizzo del proprio calciatore nelle competizioni di riferimento, la sanzione deve intendersi scontata alla luce della verifica di tale semplice dato oggettivo a prescindere dall’eventuale compresenza di ragioni di tenore diverso che ne avrebbero impedito comunque l’impiego (fisiche, regolamentari, ecc.). Unica eccezione a tale principio è contenuta nell’art. 22 comma 5, C.G.S. secondo il quale Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva”. Del resto, anche l’inserimento dei calciatori nelle liste (massimo 25 calciatori) rappresenta un atto discrezionale delle società che devono ritenersi libere di valutare la convenienza dell’inserimento in lista di quei calciatori, tesserati, quindi regolarmente affiliati al club, che siano in condizione, non solo fisica ma anche giuridica di essere proficuamente impiegati nella competizione; tale valutazione è nella esclusiva disponibilità della società compilante la quale sola è in grado di valutare e comprendere gli effetti del suo agire rispetto alla disciplina di settore.

Ben può ritenersi, pertanto, che, nel caso di specie, il club Pesarofano Calcio A 5, nella consapevolezza di non poter proficuamente impiegare nell’ambito della competizione il calciatore Da Silva perché squalificato, conformemente al dato normativo in materia di esecuzione delle sanzioni (cfr artt. 22 C.G.S.) nonché all’elaborazione della giurisprudenza federale, abbia ritenuto di non inserire il calciatore nella lista dei 25 presentata in occasione della disputa della precedente competizione di Coppa Italia disputatasi nella stagione 2013/2014, consentendo al medesimo calciatore di scontare la squalifica subita.

Pertanto privo di censure appare il comportamento della società Pesarofano Calcio a 5 che, nel corso della competizione all’odierno esame, sul presupposto di avere il medesimo Da Silva scontato il carico disciplinare, lo ha preliminarmente inserito nella lista per poi includerlo anche nella distinta della gara disputata contro l’ASD Bisceglie Calcio A 5 l’11.3.2016.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Futsal Bisceglie 1990 di Bisceglie.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it