F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 081/CSA del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 062/CSA del 12 Gennaio 2017 (dispositivo) RICORSO ROBUR SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/ROBUR SIENA DELL’8.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 95/DIV del 09.12.2016)

RICORSO ROBUR SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/ROBUR SIENA DELL’8.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 95/DIV del 09.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 95/DIV del 9.12.2016, ha inflitto la sanzione pecuniaria dell'ammenda, quantificata in1.000,00, alla società Robur Siena S.r.l., per il comportamento tenuto dalla sua tifoseria, ai sensi dell'art. 35, 2.1, C.G.S.. Tale decisione veniva assunta perché, nel primo quarto d'ora della gara di cui sopra, dalle poche decine di tifosi della Robur Siena si levavano, per 2 volte, espressioni ingiuriose e offensive nei confronti dell'arbitro, di carattere evidentemente personalizzato (in quanto evidentemente alludenti al precedente di altra gara, da identificarsi verosimilmente nella partita indicata nelle memorie difensive della società reclamante), come confermato anche dal pronunciamento dell'esatto cognome del direttore di gara.

Avverso tale provvedimento, la società Robur Siena S.r.l. preannunciava reclamo, innanzi a questa Corte, con atto del 14.12.2016, e proponeva ricorso in data 16.12.2016.

L’appellante eccepiva, in sintesi, che le frasi ingiuriose e offensive sarebbero state indirizzate all'arbitro solo a inizio gara, che anche giocatori e tifosi della Robur Siena sarebbero stati insultati nel corso della partita, e, infine, che la tifoseria della Robur Siena non è mai stata sanzionata prima d'ora per comportamenti simili, richiedendo conclusivamente una generica riduzione della sanzione pecuniaria inflitta. All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento. Il comportamento in concreto tenuto nella specie dalla tifoseria della Robur Siena appare contraddistinto da una manifesta e grave mancanza di rispetto del direttore di gara, bersaglio delle espressioni ingiuriose e sconvenienti qui in contestazione. Secondo quanto riportato nel referto e non smentito da alcuna altra comprovata circostanza, la tifoseria della Robur Siena indirizzava la sua contestazione chiaramente e in modo personalizzato nei confronti dell'arbitro (pronunciandone come detto anche l'esatto cognome), alludendo al precedente di altra gara, e - avendo tenuto detto comportamento nel primo quarto d'ora della gara - senza che neppure si possa escludere un tentativo di condizonamento psicologico.

La sanzione inflitta appare dunque adeguata ai fatti, nella loro materialità, anche sotto il profilo della quantificazione, nell’assenza di apprezzabili circostanze idonee ad incidere in senso riduttivo.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Robur Siena di Siena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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