F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 032/CSA del 20 Ottobre 20016 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. MOZZANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. RIZZON GIULIA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE A, RES ROMA/ASD MOZZANICA DEL 01.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 22 del 5.10.2016)

RICORSO A.S.D. MOZZANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. RIZZON GIULIA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE A, RES ROMA/ASD MOZZANICA DEL 01.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 22 del 5.10.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile infliggeva alla calciatrice Giulia Rizzon la squalifica per 3 gare effettive a causa della condotta tenuta nella partita res Roma/Mozzanica A.S.D. del 01.10.2016 (Com. Uff. n. 22 del 05.10.2016) per aver spintonato un’avversaria contro la rete laterale e averla colpita in testa, ponendo in essere una condotta violenta”.

Al riguardo nel rapporto di gara dell’1.10.2016 dell’Arbitro Raimondo Borriello si attesta la “condotta violenta tenuta dalla calciatrice n. 24 Giulia Rizzon perché a gioco fermo spingeva una giocatrice avversaria addosso alla rete laterale e in seguito le dava uno “scappellotto” in testa. Tutto questo senza procurare un danno fisico”;

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Mozzanica A.S.D., argomentando chela calciatrice Rizzon Giulia subendo una spinta da tergo oltre la linea laterale davanti alla tribuna, il movimento di rotazione in un equilibrio instabile potrebbe aver causato un contatto con la calciatrice avversaria non avendo la volontà di compiere un fatto violento chiedeva l’annullamento della squalifica comminata alla predetta calciatrice ovvero, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della squalifica in misura effettivamente rapportata alla gravità dei fatti in esame.

Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto.

Infatti le argomentazioni poste alla base del reclamo circa l’asserito contatto accidentale e involontario della calciatrice Rizzon Giulia con la calciatrice avversaria, dovuto al fatto che la Rizzon avrebbe sub(ito) una spinta da tergo e che non av(rebbe) avuto la volontà di compiere un fatto violento trovano chiara smentita nel rapporto arbitrale nel quale non si fa menzione di alcuna spinta subita dalla Rizzon, spinta che appare oltremodo inverosimile considerato anche che l’accaduto avveniva a gioco fermo”.

Rilevato che l’ulteriore affermazione posta alla base del ricorso concernente l’asserita assenza di volontà da parte della calciatrice Rizzon di compiere un fatto violento è anch’essa chiaramente smentita dal rapporto arbitrale che dà atto del fatto che la Rizzon a gioco fermo spingeva  una  giocatrice  avversaria  addosso  alla  rete  laterale  e  in  seguito  le  dava  uno “scappellotto” in testa”, il che denota la inequivoca intenzionalità dei ben due gesti violenti commessi, sia la spinta a gioco fermo che lo scappellotto in testa.

In proposito non può non ribadirsi che nello sport in genere, e nel calcio in particolare, ogni spinta o scappellotto ha una connotazione di violenza che va bandita perché viola l’interesse sotteso alla tutela giuridica (bene giuridico tutelato) dall’art. 1bis C.G.S. (v. Correttezza, lealtà..).

Ciò stante, la sanzione comminata dalla decisione del Giudice Sportivo impugnata come sopra appare congrua, valutando tutti i criteri dell’art. 16 e visto l’art. 19, comma 4 lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla effettiva gravità dei fatti inequivocabilmente violenti commessi dalla calciatrice Giulia Rizzon, con conseguente infondatezza del reclamo che va pertanto respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Mozzanica di Mozzanica (Bergamo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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