F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 032/CSA del 20 Ottobre 20016 (dispositivo) – RICORSO CALC. CRISTIAN CARLO BREGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/ARGENTINA DEL 09.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 12.10.2016)

RICORSO CALC. CRISTIAN CARLO BREGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/ARGENTINA DEL 09.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 12.10.2016)

Con reclamo ritualmente proposto in data 18 ottobre 2016, il tesserato Cristian Carlo Brega impugnava la decisione con la quale il Giudice Sportivo, Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 29 del 12.10.2016) a seguito della gara Gavorrano/Argentina del 9.10.2016, applicava al predetto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere a gioco in svolgimento colpito un calciatore avversario con una gomitata al collo”.

Nei motivi di reclamo la difesa argomentava diffusamente circa l’insussistenza di intenzionalità della condotta e di “conseguenze lesive fisiche” nel calciatore avversario concludendo per la riqualificazione del fatto sotto la specie della condotta antisportiva con riduzione della squalifica a una sola giornata ed eventuale commutazione della residua parte in ammenda.

Alla seduta del 20.10.2016, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale è comparso il difensore del reclamante il quale illustrava ulteriormente le ragioni dell’impugnazione riportandosi ai motivi e alle conclusioni ivi rassegnate.

La Corte, esaminati gli atti, sentito il difensore, osserva. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

La condotta precisamente delineata dal Giudice Sportivo, sulla base del rapporto del Direttore di gara, si connota come inequivocabilmente violenta posto che “una gomitata a pugno chiuso all’altezza del collo” di un avversario costituisce atto potenzialmente idoneo a provocare conseguenze lesive, a prescindere dalla realizzazione di tale evento e dalla circostanza che il predetto non sia stato costretto ad abbandonare il terreno di giuoco. Il Direttore di gara ha inoltre precisato nel rapporto che il Brega “colpiva volontariamente” l’avversario con una gomitata “a pugno chiuso”, onde escludere ogni dubbio in ordine alla connotazione violenta della condotta.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dal calciatore Cristian Carlo Brega.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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