F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 032/CSA del 20 Ottobre 20016 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MICELI ALESSANDRO SEGUITO GARA CASTROVILLARI/DUE TORRI DEL 2.10.2016 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 26 DEL 5.10.2016)

RICORSO A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MICELI ALESSANDRO SEGUITO GARA CASTROVILLARI/DUE TORRI DEL 2.10.2016 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALECOM. UFF. N. 26 DEL 5.10.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 26 del 05.10.2016 ha inflitto la sanzioni della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Miceli Alessandro.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Castrovillari/Due Torri disputato il 2.10.2016, il Miceli, a gioco fermo, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto.

Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Castrovillari Calcio proponeva reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 12.10.2016.

Nei motivi la ricorrente sosteneva che la sanzione inflitta avrebbe dovuto essere annullata o, in via subordinata, ridotta in quanto il Miceli colpiva inavvertitamente un avversario durante una azione di gioco e non a gioco fermo, come riportato sul referto arbitrale, non meritando quindi un trattamento sanzionatorio così afflittivo.

La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.

Si legge infatti, nel referto arbitrale fonte privilegiata, e, nel caso di specie, anche unica, di prova “dava una gomitata a gioco fermo ad un avversario colpendolo sul volto, senza tuttavia procurargli alcun danno”, circostanza questa che conferma come si sia trattato di un gesto violento in ordine al quale appare adeguata la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Castrovillari di Castrovillari (Cosenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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