F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 032/CSA del 20 Ottobre 20016 (dispositivo) – RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D’AIELLO ROCCO SEGUITO GARA GRAVINA/BISCEGLIE DON UVA DEL 2.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 05.10.2016)

RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D’AIELLO ROCCO SEGUITO GARA GRAVINA/BISCEGLIE DON UVA DEL 2.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 26 del 05.10.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 26 del 05.10.2016 ha inflitto la sanzioni della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore D’Aiello Rocco.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Gravina/Bisceglie Don Uva disputato il 2.10.2016, il D’Aiello, a gioco fermo, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto.

Avverso tale provvedimento la Società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto dell’08.10.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 18.10.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie 1913 di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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