F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 095/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 061/CSA del 09 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO ASD TODIS LIDO DI OSTIA FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASD TODIS LIDO DI OSTIA FUTSAL/MIRAFIN DEL 7.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 364 del 23.12.2016)

RICORSO ASD TODIS LIDO DI OSTIA FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO  GARA ASD TODIS LIDO DI OSTIA FUTSAL/MIRAFIN DEL 7.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 364 del 23.12.2016)

Con ricorso del 28.12.2016 la ASD Todis Lido di Ostia Futsal impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 364 del 23.12.2016 della Divisione Calcio a 5 con la quale era stata comminata alla società l’ammenda di €. 1.000,00 in relazione: a) al comportamento tenuto durante la gara da un gruppo di tifosi che avevano rivolto alla terna arbitrale ripetute e corali ingiurie; b) al comportamento tenuto da un proprio giocatore espulso che rivolgeva, dopo l’espulsione, reiterate ingiurie all’arbitro, c) al comportamento tenuto da tifosi che al termine dell’incontro penetravano sul terreno di gioco e davano vita ad un violento tafferuglio con accerchiamento dell’arbitro e del cronometrista ufficiale; d) al ritardo nel rientro dei direttori di gara che al termine dell’incontro venivano avvicinati dal presidente della società che rivolgeva loro frasi offensive e minacciose.

Tutto ciò nell’ambito della gara disputata in data 13.12. 2016 contro la formazione del Mirafin.

A sostegno dell’impugnazione la società reclamante deduceva che, pur dovendosi riconoscere al referto di gara una attenta e scrupolosa ricostruzione degli episodi, la sanzione inflitta alla società era da ritenete ingiusta o, comunque, eccessiva sia in relazione alla circostanza che in realtà ad entrare in campo (dopo il gesto offensivo rivolto dal portiere del Mirafin ai tifosi della squadra avversaria) non erano stati i tifosi bensì alcuni membri dello staff della Todis Lido Ostia, sia, soprattutto, in relazione alla circostanza che i dirigenti della società erano intervenuti prontamente per evitare che la partita degenerasse completamente in una colluttazione. Sosteneva, in  altri termini,  la  reclamante  che,  pur  essendosi  determinata  una  situazione  caotica  per  via  della importanza della partita, la società aveva fatto di tutto per mantenere l’ordine e per evitare una ulteriore e più accesa degenerazione dell’incontro.

Chiedeva, pertanto l’annullamento della sanzione e, in ogni caso, una sua congrua riduzione. Il ricorso non merita accoglimento.

In realtà, il referto arbitrale riporta con molta precisione l’andamento della gara e il susseguirsi di episodi che, pur nel clima complessivamente acceso, sono stati poi correttamente individuati nella loro valenza disciplinare dal giudice sportivo e posti a base della decisione sanzionatoria.

D’altra parte la stessa reclamante non nega la consistenza dei fatti ma si limita a sottolineare come i propri dirigenti abbiano contribuito a evitare che il clima della gara degenerasse ulteriormente.

Non può, pertanto, che trovare conferma la decisione di primo grado

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Todis Lido di Ostia Futsal di Ostia Lido (Roma),

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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