F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 095/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 061/CSA del 09 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO USD CAVESE 1919AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SERSALE CALCIO 1975/USD CAVESE 1919 DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

RICORSO USD CAVESE 1919AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SERSALE CALCIO 1975/USD CAVESE 1919 DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – con Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016 emesso in relazione alla gara del 18/12/2016 del Campionato di Serie D Sersale Calcio/USD Cavese 1919 S.r.l. – ha comminato a carico della Società Cavese la sanzione della ammenda di € 2.500,00 con diffida.

La predetta sanzione a carico della società reclamante è stata comminata dal Giudice Sportivo per avere “propri sostenitori in campo avverso: attinto per 4 volte con dell’acqua un A.A.; lanciando numerosi e reiterati sputi (14) all’indirizzo di un A.A., colpendolo alla schiena e lambendone in diverse occasioni la testa e il volto. Sanzione così determinata in considerazione della gravità della condotta nonché della recidiva per i fatti di cui ai C.U. 26 e 54”.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo domanda la società reclamante l’annullamento della diffida e la riduzione della ammenda, lamentando la eccessività della sanzione irrogata e la errata applicazione dell’istituto della recidiva in quanto, in estrema sintesi:

- l’assistente arbitrale ha attestato di essere stato girato di spalle cosicché non potrebbe aver visto se è stato attinto da sputi o da acqua;

- la Cavese era ospitata per cui non avrebbe potuto porre in essere alcuna attività per evitare la condotta dei propri sostenitori, ma solo subire le conseguenze di due tifosi "maleducati";

- l'assistente non avrebbe richiamato l'attenzione dell'arbitro o del capitano della squadra, il quale avrebbe potuto intercedere con i sostenitori;

- il campo di calcio su cui si è giocato, è "un campo in deroga", in terra battuta e non dotato di spalti o di zona distint;

- la recidiva non troverebbe applicazione presuppone l'omogeneità delle condotte.

- la decisione gravata sarebbe in contrasto con la decisione del Giudice Sportivo Com. Uff. LNP Serie A n. 39, 46, 60, 65, 75 e la decisione della CSA Com. Uff. n. 028/CSA del 18.10.2016.

Il reclamo è infondato.

Infatti, il fatto che l’assistente arbitrale fosse girato mentre attinto non è in sé preclusivo, secondo la comune esperienza, della sua capacità di distinguere l’acqua dalle escrezioni salivari (più comunemente “sputi”), considerate la notoria diversa consistenza delle due tipologie di sostanze che le rende oggetto di percezioni ben distinguibili nella comune esperienza.

Quanto al fatto che la Cavese fosse società ospitata o che l'assistente non avrebbe richiamato l'attenzione dell'arbitro o del capitano della squadra – circostanza peraltro indimostrata – trattasi di circostanze che non valgono a far venire meno la responsabilità della società per il grave comportamento serbato dai propri sostenitori, la cui correttezza deve essere assicurata e presidiata anche durante le trasferte e a salvaguardia di ogni possibile vittima. Così come le caratteristiche “in deroga” del campo non fanno venire meno la responsabilità della società per il comportamento dei propri sostenitori, la cui correttezza deve essere assicurata in ogni contesto e semmai con obblighi di attenzione e presidio tanto più stringenti quanto più le condizioni ambientali, comprese quelle connesse alle caratteristiche strutturali del campo di gioco e delle relative recinzioni, contribuiscano ad aggravare i rischi di contatto tra la tifoseria e gli operatori attivi sul campo di gioco. In tale senso depongono chiaramente l’art. 54 Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e gli art. 4, c. 3 e 4, e 16 C.G.S..

Né alcuna disomogeneità è ravvisabile tra i fatti in questione e quelli sanzionati con il Com. Uff.

n. 26 (introduzione ed esplosione, ad opera dei propri sostenitori, di una bomba carta nel settore loro riservato) e con il Com. Uff. n. 54 (introduzione e utilizzazione di materiale pirotecnico consistito in tre fumogeni nel settore loro riservato), in quanto la recidiva non richiede una esatta identità delle condotte, bensì una analogia di natura (art. 21 del C.G.S.), espressione all’evidenza ampia, che impone la considerazione, in termini recidivanti, di tutti i comportamenti che, quali quelli nel caso posti in essere dai tifosi della società reclamante, a prescindere  dalle  diverse modalità di estrinsecazione, siano comunque accomunati dall’essere obiettivamente espressivi di un sostanziale disprezzo per i fondamentali valori sportivi e civili dell’ordinata presenza nello stadio e del rispetto per gli operatori e per gli altri tifosi e spettatori: valori che sono gravemente e analogamente pregiudicati non solo dall’avvalimento di materiale esplosivo e pirotecnico, ma anche da reiterate attinzioni contro gli operatori dell’area di gioco di sostanze varie, considerato a maggiore ragione il particolare disgusto che caratterizza le escrezioni salivari, il cui reiterato indirizzo ai danni dell’assistente arbitrale - per ben 14 volte e per di più sulla testa e sul volto - non può che essere espressivo di un radicale disprezzo per una fondamentale figura istituzionalmente preposta a presidiare il regolare svolgimento della partita.

Infine, quanto ai precedenti richiamati dalla società reclamante, ne è sufficiente la semplice lettura per evidenziare che alcuna distonia o sproporzione vi è tra le sanzioni ivi comminate e quelle comminate dalla decisione qui gravata, che vanno pertanto integralmente confermate.

In conclusione, dall’esposto quadro normativo emerge chiaramente che la sanzione comminata alla società reclamante dal Giudice Sportivo appare del tutto congrua alla obiettiva configurazione e gravità dei fatti suesposti, peraltro recidivati, non certo sminuita dalle giustificazioni rese nel reclamo le quali, peraltro, non forniscono alcuna specifica prova in ordine a Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori previste dall’art. 13 C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Cavese 1919 di Cava dè Tirreni (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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