F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 095/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 061/CSA del 09 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO US CIVITANOVESE SSD ARL AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 E 2 GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA US CIVITANOVESE SSD ARL/S. NICOLOCALCIO TERAMO SRL DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

 

RICORSO US CIVITANOVESE SSD ARL AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI3.000,00 E 2 GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA US CIVITANOVESE SSD ARL/S. NICOLOCALCIO TERAMO SRL DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Interregionale – con Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016 emesso in relazione alla gara del 18/12/2016 del Campionato di Serie D US Civitanovese SSRD ARL/S. Nicolò Calcioteramo S.r.l. – ha comminato alla Civitanovese la sanzione della ammenda di € 3.000,00 e 2 gare a porte chiuse.

La predetta sanzione a carico della società reclamante è stata comminata dal Giudice Sportivo per avere “persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, al termine della gara, fatto indebito ingresso nel recinto di gioco e colpito un calciatore avversario con un pugno violento al volto. Sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità della condotta idonea ad arrecare danni alla incolumità dei presenti e della recidiva specifica per i fatti di cui al Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016”, avente a oggetto episodio sostanzialmente identico (“Al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, persona non identificata autorizzata ma chiaramente riconducibile alla società, colpiva con uno schiaffo dietro la nuca un calciatore avversario”), per il quale è stata comminata la sanzione di € 1.500,00.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo domanda la società reclamante l’annullamento o almeno la riduzione quanto meno della sanzione della disputa di due gare a porte chiuse avendo identificato, successivamente alla conclusione della gara, l’autore del gesto nel sig. Riccardo Spurio che, quale tesserato, è passibile di sanzione disciplinare.

Il reclamo è infondato.

Infatti, l’indicazione postuma del soggetto responsabile da parte della società e la sua passibilità di sanzioni disciplinari non valgono a far venire meno la responsabilità oggettiva della società medesima posto che, fermo il rinvio generale alle norme federali vigenti disposto dall’art. 54 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in base all’art. 4, c. 3 e 4, e all’art. 16 C.G.S.

Né eventuali spintonamenti che il sig. Spurio Riccardo possa aver subito ad opera di più giocatori della squadra avversaria – episodio peraltro meramente asserito dalla società reclamante ma di cui non v’è traccia nel rapporto arbitrale – possono mai giustificare una reazione così violenta e aggressiva, del tutto contraria ai valori sportivi, della convivenza civile del rispetto umano nonché atta a pregiudicare gravemente la sicurezza e incolumità delle persone.

Inoltre, quanto alle caratteristiche dello stadio in cui si è disputata la partita e in particolare a quella della vicinanza tra spogliatoio e campo di gioco, trattasi anche in tal caso di elementi che non fanno venire meno la responsabilità della società per il comportamento dei propri tesserati, la cui correttezza deve essere assicurata in ogni contesto e semmai con obblighi di attenzione e presidio tanto più stringenti quanto più le condizioni ambientali, comprese quelle connesse  alle caratteristiche strutturali dello stadio, contribuiscano ad aggravare i rischi di contatto tra i sostenitori della squadra, compresi i relativi tesserati, e gli operatori attivi sul campo di gioco.

Cautele che quanto mai si imponevano alla Civitanovese in ragione dello specifico precedente pressoché identico che si era verificato appena un mese prima (Com. Uff. n. 45 del 16.11.2016) e che avrebbe potuto e dovuto essere scongiurato tramite l’adozione di più stringenti presidi da parte della società a salvaguardia e protezione della integrità dei calciatori avversari dai gesti sconsiderati dei propri sostenitori e tesserati.

Emerge quindi chiaramente dal richiamato quadro normativo che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo è del tutto congrua alla estrema gravità e offensività, sia materiale che morale, del gesto violento perpetrato contro il volto del giocatore avversario dal predetto tesseratoidentificato dalla società soltanto in modo postumoabusivamente introdottosi all’interno del recinto di gioco, per di più specificamente recidivati e in alcun modo sminuiti dalle giustificazioni rese nel reclamo le quali, peraltro, non forniscono alcuna specifica prova in ordine alle Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori previste dall’art. 13 C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Civitanovese di Civitanova Marche (Macerata):

- riduce ad una giornata la sanzione della disputa di gare a porte chiuse;

- conferma nel resto;

- dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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