F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALC. BANGU LUZAYADIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/REGGINA DEL 29.12.16 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 10.01.2017)

 

RICORSO DEL CALC. BANGU LUZAYADIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/REGGINA DEL 29.12.16 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana  Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 115/DIV del 10.01.2017)

Con atto, spedito in data 11.1.2017, il sig. Bangu Luzayadio, calciatore della Società URBS Sportiva Reggina 1914 S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 115/DIV del 10.1.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Messina/Reggina, disputatasi in data 21.1.2017, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica per 4 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Bangu faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal sig. Bangu.

Con riferimento, in particolare, alla condotta violenta, consistita, per come puntualmente riportato nel referto del Direttore di Gara, nell’avere sferrato un calcio violento sulla gamba di un avversario, che era, peraltro, infortunato a terra, non possono trovare accoglimento le doglianze del ricorrente che mira a derubricare la condotta alla stregua di una condotta dalla “lievissima connotazione di violenza”.

Quanto, poi, alla frase Ma vaffanculo anche a te”, questa Corte ritiene che le motivazioni addotte dal ricorrente non abbiano pregio atteso che è indubbio che tale espressione, quantomeno irriguardosa, sia stata rivolta all’indirizzo del Direttore di Gara e non possa essere qualificata, come vorrebbe il reclamante, alla stregua di un estemporaneo epiteto”; ne è prova l’uso della terza persona plurale (“fanno e questi”) che dimostra, all’evidenza, che tali espressioni erano rivolte agli Ufficiali di Gara, e più in particolare alla decisione assunta dall’arbitro di allontanare dal campo il ricorrente.

Quanto, infine, all’entità della sanzione inflitta, questa Corte ritiene che non possa farsi luogo ad una riduzione della stessa, atteso che la comminazione, da parte del Giudice Sportivo, della squalifica per quattro giornate effettive di gara, appare proporzionata alle due condotte poste in essere dal Bangu e costituisce, peraltro, il frutto dell’applicazione dell’istituto della continuazione atteso che il cumulo materiale delle sanzioni previste per le due condotte avrebbe portato all’irrogazione di una sanzione complessiva della squalifica per cinque giornate effettive di gara (tre per la condotta violenta nei confronti di un avversario e due per la condotta irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara)..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bangu Luzayadio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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