F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 095/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 061/CSA del 09 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.C. VIGASIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAURICELLA FILIPPO SEGUITO GARA ABANO CALCIO/VIGASIO DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

RICORSO A.C. VIGASIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAURICELLA FILIPPO SEGUITO GARA ABANO CALCIO/VIGASIO DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 66 del 21.12.2016 in relazione alla gara Abano Calcio/A.C. Vigasio del Campionato Nazionale Dilettanti 17° gara di andata Girone C svoltasi il 18.12.2016 - comminava la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Filippo Lauricella “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara (gli diceva “stai zitto”), nella circostanza pronunciava espressione blasfema”.

La società reclamante lamenta che:

- la sanzione irrorata sarebbe eccessiva, ingiusta e sproporzionata rispetto al comportamento del calciatore che avrebbe integrato una unica condotta, e chiede pertanto la riduzione a una giornata di squalifica;

- quanto descritto dal direttore di gara nel referto arbitrale sarebbe frutto di un'erronea percezione della realtà rispetto a quanto proferito dal Lauricella, posto che si sarebbe trattato di frasi proferite ad un giocatore avversario anziché al direttore di gara;

- l'espressione censurata e pronunciata dal Lauricella sarebbe irriguardosa e non ingiuriosa;

- l’episodio si sarebbe verificato in una delicata fase di gioco. Il ricorso merita parziale accoglimento.

Infatti il Collegio, nel suo prudente apprezzamento, ritiene che i comportamenti censurati nella fattispecie, pur essendo senz’altro stigmatizzabili in quanto gravemente antisportivi, meritino tuttavia di essere collegati a sanzioni più ridotte, tali da risultare congrue ed adeguate in relazione alla natura ed all’importanza dei fatti accaduti, nonché alla loro sostanziale unitarietà, meritevole di considerazione ai fini della esclusione di un cumulo materiale puro tra le sanzioni inerenti alle singole condotte, essendo queste unificate dal vincolo della continuazione, stante la sostanziale unicità e unitarietà temporale e materiale della condotta, al tempo stesso irriguardosa e blasfema, tenuta dal calciatore.

Ciò posto, in base al Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, e in particolare in base agli articoli 1-bis, 16, commi 1 e 2, 19, commi 1 3-bis e 4, del C.G.S., fermo restando che il cumulo materiale tra la sanzione minima della squalifica di una giornata prevista dal comma 3-bis dell’art. 19 cit. “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara” e la sanzione di due giornate prevista in caso dicondotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 19 cit. condurrebbe all’applicazione della sanzione di tre giornate di squalifica comminata dal Giudice Sportivo, alla luce delle norme su richiamate, appare congruo ridurre la sanzione comminata dal Giudice di prime cure in rapporto alla effettiva gravità della condotta posta in essere dal calciatore, come emerge attenuata dalla esposta continuazione esistente tra la condotta irriguardosa e quella blasfema, alla squalifica per due giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Vigasio ASD di Vigasio (Verona), riduce da 3 a 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Lauricella Filippo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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