F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO F.B.C. GRAVINA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VASSALLO BRIAN; SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PICCI ANTONIO, SEGUITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017)
RICORSO F.B.C. GRAVINA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VASSALLO BRIAN; SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PICCI ANTONIO, SEGUITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017)
Al termine della gara di Serie D – Girone H, Città di Ciampino/F.B.C. Gravina del 22.01.2017, la F.C.B. Gravina proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta ai calciatori Vassallo Brian e Picci Antonio.
Il competente Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 78 del 25.01.2017.
Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Vassallo Brian “per avere, a gioco in svolgimento, ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio” e nei confronti del calciatore Picci Antonio “per avere rivolto gesto irridente all’indirizzo del Direttore di gara”.
L’appello va rigettato.
I fatti così descritti dal Direttore di gara non possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata.
Nel caso del Picci non si può non stigmatizzare l’atteggiamento del calciatore nei confronti del Direttore di gara, così come nel caso del Vassallo la chiarezza della descrizione dei fatti non può portare ad una diversa interpretazione come motivata dalla ricorrente.
Pertanto la sanzione di 2 giornate effettive di gara inflitta ai calciatori Vassallo Brian e Picci Antonio può considerarsi congrua per la gravità dei relativi fatti.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Gravina di Gravina in Puglia (Bari).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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