F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALC. BOSCO ANDREA (S.F. AVERSA NORMANNA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 E 2 GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA US CIVITANOVESE SSD ARL/S. NICOLOCALCIO TERAMO SRL DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

RICORSO DEL CALC. BOSCO ANDREA (S.F. AVERSA NORMANNA) AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI 3.000,00 E 2 GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA US CIVITANOVESE SSD ARL/S. NICOLOCALCIO TERAMO SRL DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

Con decisione del 14.12.2016 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Andrea Bosco della S.F. Aversa Normannaper avere, nel corso di una rissa, colpito con un pugno al collo un calciatore avversario”.

In particolare dal rapporto dell’arbitro, sig. Rosario Antonio Grasso di Acireale, si legge che al 48’ minuto del II tempo scoppiava una mini rissa tra le panchine. Il direttore di gara si recava, quindi, presso le panchine per espellere il n. 20 del Gragnano, Manna Giuseppe, e il n. 13 dell’Aversa Normanna, Cretella Aniello. Tuttavia, “dopo aver notificato le due espulsioni, il n. 13 Cretella Aniello partiva di corsa per raggiungere il n. 20 Manna Giuseppe, che stava rientrando nello spogliatoio, e lo colpiva alle spalle con calci ripetuti e violenti alle gambe e al fianco, fino a farlo cadere per terra”. In seguito a questo atto violento, il n. 9 (e capitano) dell’Aversa Normanna, Ramaglia Mario “tenta di dividere i due, senza riuscirci”. Iniziava, a questo punto, una “mega rissa con diversi calciatori coinvolti”, in quanto “intervengono altri giocatori di entrambe le squadre in difesa dei compagni”.

Tra i partecipanti alla rissa si distingueva, in particolare, il n. 6 dell’Aversa Normanna, BOSCO Andrea, il quale “reagisce colpendo con un pugno di normale violenza il collo del n. 6 Rinaldi Giuseppe Gragnano”.

Per mero errore di trascrizione l’arbitro aveva ricollegato al n. 6 dell’Aversa Normanna il nome del calciatore n. 3, Ciocia Rocco. Tuttavia, nel supplemento di rapporto lo stesso arbitro prontamente ha corretto tale errore materiale, indicando che la condotta descritta non era imputabile al Ciocia ma al Bosco.

Propone reclamo il calciatore, chiedendo in via principale la revoca della sanzione, “atteso che il nome del ricorrente non figura in nessun atto di gara, salvo inopinata precisazione del direttore di gara nell’ultimo supplemento di rapporto”. La difesa del calciatore chiede, in subordine, che la condotta sia qualificata come scorretta e antisportiva, in applicazione dell’art. 19, comma 4, lett. a)

C.G.S. e che, quindi, la squalifica venga ridotta a 2 o 3 giornate.

La difesa del calciatore è imperniata sulla finalità del gesto del Bosco (“esclusivo intento di difendere i suoi compagni dall’aggressione subita”), sull’assenza del “benché minimo pregiudizio per il collega avversario”, il quale non pativa alcun problema di ordine fisico né era costretto a ricorrere alle cure dei sanitari, in campo e fuori” e sulle ulteriori circostanze dello “stato di estrema tensione e concitazione”, della “unicità e casualità dell’azione” e della “assoluta mancanza di precedenti in capo allo stesso calciatore”.

La difesa, infine, nel proprio reclamo, confronta il caso in esame con tre accadimenti persino più criticabili con quello oggi in discussione e – a suo dire – a questo omogenei, che sono stati decisi dalla Corte Federale di Appello nel senso della riduzione da tre a due gare di squalifica.

Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

La condotta tenuta dal Bosco si sussume in tale fattispecie.

Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di un gesto gratuito e doloso, in quanto è stato commesso “a gioco fermo” e nel corso di una rissa.

Dalla stessa cornice fattuale emerge, pertanto, l’intenzione di Bosco di fomentare tale rissa, anziché sedarla. La volontarietà emerge, inoltre, dallo stesso rapporto di gara, di cui il supplemento costituisce parte integrante ad ogni effetto. Priva, quindi, di fondatezza appare la censura della difesa del calciatore volta a censurare l’assenza del nome di costui “in nessun atto di gara”.

Spostando l’attenzione dal piano fattuale a quello normativo, bisogna soggiungere che l’articolo 19, comma 4, lettera b) del C.G.S., norma applicabile al caso di specie, fissa solo la cornice edittale minima della sanzione irrogabile in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti in campo, consentendo al giudice sportivo di aumentarla in presenza di circostanze aggravanti e di ridurla in caso di circostanze attenuanti.

Nel caso che ci occupa, la difesa del calciatore rileva l’esistenza di ben cinque circostanze attenuanti, le quali, però, sono da escludere, ad avviso di questo Collegio.

In primis, la finalità del gesto, il quale – ad avviso della difesa del calciatoresarebbe stato diretto a difendere i compagni di squadra e non ad offendere quelli della compagine avversaria, non può concretare una circostanza attenuante, in quanto non esclude il carattere in sé deplorevole del gesto, un gesto violento e gratuito, inferto “a gioco fermo” e che ha avuto l’effetto di fomentare – e non sedare – la rissa in svolgimento.

La giurisprudenza sportiva è, poi, concorde nell’escludere la valenza attenuante dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7.6.2012, n. 284/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF) e della c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF).

Per quanto concerne, invece, l’“unicità e casualità dell’azione”, si rammenta che la cognizione del giudice sportivo può estendersi anche ad un solo e sporadico gesto ascrivibile ad un tesserato, non potendosi essere vincolata alla reiterazione dello stesso fatto o alla commissione di più fatti tipici nel corso della medesima gara. Inoltre, la dedotta casualità dell’azione è smentita dallo stesso referto arbitrale, il quale si riferisce a giocatori che entrano in campo in difesa dei propri compagni, giocatori tra cui figura il Bosco.

Infine, si discute se l’assenza di precedenti possa o meno essere considerata una circostanza attenuante. A fronte di un primo orientamento favorevole alla qualificazione come attenuante, vi è un secondo e più recente orientamento, il quale esclude che la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta del reclamante nel settore sportivo possa costituire elemento sintomatico dell’irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, in www.coni.it).

Pertanto, escluse tutte le attenuanti eccepite dalla difesa del calciatore, questo Collegio ritiene ragionevole, anche alla luce della cornice fattuale in cui si inserisce il gesto, della sua volontarietà e gratuità, la scelta del giudice di prime cure di aumentare la squalifica del calciatore Bosco dalle tre giornate, previste dall’articolo 19, comma 4, lettera b) C.G.S., alle quattro giornate.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bosco Andrea.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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