F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LE SANZIONI: PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ, SQUALIFICA PER 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RINALDI GIUSEPPE; SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEL SORBO ANTONIO LIBERO; SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GATTO VINCENZO; SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TARASCIO ANTONIO, SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSANORMANNA DELL’11.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 14.12.2016)

RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LE SANZIONI: PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; AMMENDA DI 3.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ, SQUALIFICA  PER  9  GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC. RINALDI GIUSEPPE; SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DEL SORBO ANTONIO LIBERO; SQUALIFICA  PER  4 GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL CALC. GATTO VINCENZO; SQUALIFICA PER 4 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC. TARASCIO ANTONIO, SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSANORMANNA DELL’11.12.2016 (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  il  Dipartimento  Interregionale   Com.  Uff.  n.  62  del 14.12.2016)

Con decisione del 14.12.2016, Com. Uff. n. 62, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla partita A.S.D. Città di Gragnano/S.F. Aversa dell’11.12.2016, valevole quale 16^ Giornata di andata del Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 2016/2017 Girone I, infliggeva alla società A.S.D. Città di Gragnano le sanzioni della perdita della gara con il punteggio di 0 -3 e dell’ammenda di € 3.000,00 con diffida, con la seguente motivazione: ” durante il secondo tempo della gara, numerosi tesserati venivano coinvolti in una rissa caratterizzata da condotte violente di assoluta gravità, che hanno indotto il Direttore di gara a decretarne la sospensione al 48^ del secondo tempo; la responsabilità per i fatti summenzionati è ascrivibile ad entrambe le società, come dimostrano sia i numerosi provvedimenti disciplinari adottati dal Direttore di gara e sanzionati da codesto Giudice Sportivo, sia il fatto che a causa del clima di violenza generatosi non era possibile per l’Arbitro procedere all’identificazione di tutti i tesserati coinvolti; nell’occasione numerosi sostenitori della società ospitante hanno rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo dei calciatori avversari, lanciato diversi oggetti sul terreno di gioco (bottigliette di plastica, etc.) e tentato di farvi ingresso scavalcando la rete di recinzione. Tale condotta veniva reiterata per circa dieci minuti, fino al rientro del Direttore di gara negli spogliatoi, ma una situazione di calma veniva ristabilita solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine.”

In relazione alla medesima gara venivano irrogate sanzioni a carico di alcuni giocatori della società A.S.D. Città di Gragnano e più precisamente:

- Al calciatore Giuseppe Rinaldi la squalifica per nove gare, con la seguente motivazione: “ per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con svariati calci e pugni (almeno 10) al volto ed alla schiena. Tale condotta ingenerava una rissa che coinvolgeva numerosi altri calciatori e che costringeva l’Arbitro a sospendere definitivamente la gara”.

- Al calciatore Antonio Libero Del Sorbo la squalifica per sette gare con la seguente motivazione: “per avere colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario, al 48^ del secondo tempo rientrava sul terreno di gioco e, nel corso di una rissa, colpiva un calciatore avversario con due pugni alla schiena”.

- Al calciatore Vincenzo Gatto la squalifica per quattro gare, con la seguente motivazione: “Per  avere,  nel  corso  di  una  rissa,  colpito  con  ripetute  manate  sul  capo  un  calciatore

avversario”.

Al calciatore Antonio Tarascio la squalifica per quattro gare, con la seguente motivazione:

“Per avere, nel corso di una rissa, colpito con ripetuti calci alle gambe un calciatore Avversario.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società A.S.D. Città di Gragnano che con ampia e diffusa motivazione contestava sia le sanzioni inflitte al sodalizio, che quelle irrogate ai calciatori.

Quanto alle prime, si sosteneva che non si erano in realtà verificate situazioni di gravità tale da imporre la sospensione della partita che, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe potuto essere ripresa dopo la espulsione dei calcatori colpevoli delle intemperanze; a riprova della tesi si precisava che, anche dopo l’intervento del direttore di gara, entrambe le squadre avrebbero avuto a disposizione un numero di giocatori tale da poter concludere validamente l’incontro. L’arbitro avrebbe, quindi, errato nel ritenere non più gestibile la situazione sul terreno di gioco.

In ordine, poi, alle squalifiche inflitte ai giocatori, se ne sosteneva l’eccessiva afflittività, anche in considerazione dei precedenti giurisprudenziali relativi a casi analoghi.

Si chiedeva, in conclusione, l’annullamento della sanzione della perdita della gara, ordinandone la ripetizione, la cancellazione della diffida, il ridimensionamento dell’ammenda, e la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori.

Valutati gli atti ed esaminate le doglianze difensive, la Corte ritiene di poterle accogliere solo parzialmente.

Se è vero, infatti, che la discrezionalità arbitrale, come è del resto per tutti i tipi di discrezionalità, non è assolutamente scevra, pena lo sconfinamento nell’arbitrio, da un  successivo controllo, è altrettanto vero che l’unico soggetto in grado di valutare le effettive condizioni di svolgimento della gara è l’arbitro il cui referto può, eventualmente, essere posto in discussione solo sulla base di elementi precisi e concordanti. Tali elementi non sono stati, nel caso di specie, forniti, posto che il reclamo ha genericamente messo in dubbio la cogenza della sospensione, facendo riferimento, tra l’altro, a fattori, quali la circostanza che entrambe le compagini, pur dopo i provvedimenti disciplinari del direttore di gara, erano dotate di un numero di giocatori tale da poter continuare l’incontro, del tutto inconferenti con la questione in esame. Il referto arbitrale, infatti, riporta lo svolgimento di una rissa tra i giocatori delle due squadre, circostanza neppure contestata dalla società ricorrente, nella quale non è possibile distinguere atteggiamenti difensivi, giacchè l’animus dei rissanti è sempre quello di ledere l’altrui sfera giuridica.

Non vi è, quindi, spazio per l’annullamento della sanzione della perdita della gara e della conseguente diffida.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Gragnano di Gragnano (Napoli):

- riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00;

- riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Rinaldi Giuseppe a 6 giornate effettiva di gara;

- riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Del Sorbo Antonio Libero a 5 giornate effettive di gara;

- riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Gatto Vincenzo a 3 giornate effettive di gara;

- riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Tarascio Antonio a 3 giornate effettive di gara; Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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