F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALC. CRETELLA ANIELLO (S.F. AVERSA NORMANNA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSA NORMANNA DELL’11.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 14.12.2016)

RICORSO DEL CALC. CRETELLA ANIELLO (S.F. AVERSA NORMANNA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSA NORMANNA DELL’11.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 62 del 14.12.2016)

Con decisione del 14.12.2016 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica fino al 15.4.2017 al calciatore Aniello Cretella della S.F. Aversa Normanna con questa motivazione: “calciatore in panchina, in reazione ad una violenta aggressione, colpiva un calciatore avversario con alcuni pugni e schiaffi al volto, nonché calci alle gambe. Nell’abbandonare il terreno di gioco, a seguito della notifica di un provvedimento disciplinare, il medesimo reiterava la propria condotta colpendo l’avversario con violenti calci alle gambe ed ai fianchi fino a farlo cadere a terra. Tale condotta ingenerava una rissa che coinvolgeva numerosi altri calciatori e che costringeva l’Arbitro a sospendere definitivamente la gara”.

In particolare dal rapporto dell’arbitro, sig. Rosario Antonio Grasso di Acireale, si legge che il suddetto calciatore, al minuto 48’ del II tempo, si è reso protagonista di una “mini rissa, a gioco fermo, tra le panchine” con il calciatore della compagine avversaria, il n. 20 del Gragnano, Manna Giuseppe. L’arbitro ha così deciso di espellere dal terreno di gioco il reclamante, il quale, però, dopo essersi vista notificare l’espulsione “partiva di corsa per raggiungere il n. 20 Manna Giuseppe Gragnano, che stava rientrando nello spogliatoio, e lo colpiva alle spalle con calci ripetuti e violenti alle gambe e al fianco fino a farlo cadere a terra”.

Propone reclamo il calciatore, chiedendo una significativa e congrua riduzione della squalifica, irrogata dal giudice di prime cure.

La difesa del Cretella insiste sull’attenuante della legittima difesa, ravvisando nel comportamento del calciatore i requisiti della reazione legittima ad un’aggressione ingiusta e della proporzione tra offesa e difesa.

Il legale del calciatore sottolinea, poi, la “totale assenza di pregiudizi in danno degli aggressori del Cretella”, lo stato di estrema tensione, la giovanissima età e l’assoluta mancanza di precedenti in capo allo stesso calciatore.

Infine, viene       richiesta l’applicazione dell’istituto             della continuazione, sottolineando “l’unitarietà del contesto nel quale gli atteggiamenti del calciatore aversano si sono esplicati”.

La difesa, infine, nel proprio reclamo confronta il caso in esame con la squalifica irrogata all’allenatore della Pol. Alghero, Ninni Corda, dalla Corte di Giustizia Federale e pubblicata sul Com. Uff. n. 178/CGF dell’11.3.2010. Tale accadimento, ad avviso della difesa del calciatore, sarebbe ben più disdicevole di quello coinvolgente il calciatore aversano, eppure quest’ultimo sarebbe stato punito ben più severamente rispetto all’allenatore sardo.

Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica [...] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

La condotta tenuta dal Cretella si sussume in tale fattispecie, con l’aggravante della particolare gravità della condotta violenta di cui all’articolo 19, comma 4, lett. c).

Dalla cornice fattuale si evince chiaramente la gravità di tale condotta violenta, gratuita e dolosa. In primis, il calciatore aversano in panchina è venuto alle mani con un avversario in panchina, generando in tal modo una “mini rissa”. Dopo l’espulsione – peraltro elemento da cui deriva automaticamente la sanzione minima della squalifica per una gara ex articolo 19, comma 10,

C.G.S. – il Cretella ha posto in essere una seconda condotta violenta, ancor più grave, generando una “maxi rissa” che ha costretto l’arbitro a sospendere definitivamente l’incontro.

Spostando l’attenzione dal piano fattuale al piano normativo, questo Collegio valuta come prive di pregio le attenuanti dedotte dalla difesa del calciatore.

Innanzitutto, per giurisprudenza costante, è da escludere la valenza attenuante della giovane età, dell’assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell’avversario (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF), della c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF) e dell’assoluta mancanza di precedenti (cfr. Trib. naz. arb. Sport, 23 aprile 2012, in www.coni.it).

Restano, quindi, da esaminare le attenuanti della legittima difesa e della continuazione. Entrambe le attenuanti in parola sono escluse dalla stessa dinamica fattuale.

In primis, non è ravvisabile l’attenuante della legittima difesa nel comportamento di chi si accanisce sull’avversario con “calci ripetuti e violenti”, i quali esorbitano da ogni funzione difensiva per connotarsi, invece, di caratteristiche aggressive e offensive nei confronti della persona del calciatore avversario.

Il Collegio esclude anche l’istituto della continuazione, perché manca il requisito dell’unitarietà del contesto in cui il Cretella si è mosso. Egli, infatti, ha dapprima partecipato ad una “mini rissa” con il n. 20 Manna del Gragnano, è stato sanzionato con l’espulsione e successivamente “partiva di corsa per raggiungere” il n. 20 della squadra avversaria, il quale si stava dirigendo verso gli spogliatoi. La difesa del calciatore confonde il requisito dell’unitarietà del contesto con la circostanza che gli episodi siano avvenuti nell’ambito della medesima partita. Il referto arbitrale, invece, mostra come al Cretella sia ascrivibile prima una “mini rissa” con il n. 20 Manna, poi una “maxi rissa” che ha coinvolto un cospicuo numero di calciatori. Questi due episodi sono intervallati dall’espulsione del Cretella, in seguito alla quale la situazione è precipitata a causa del comportamento ancor più riprovevole di quest’ultimo.

Anzi, ad avviso del Collegio, è configurabile l’aggravante della reiterazione. Essa ricorre quando la condotta sanzionata è reiterata in un breve arco di tempo. Pertanto, è necessario “un apprezzabile iato che scinda inequivocabilmente la eventuale continuazione (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 luglio 2011, n. 10/CGF; nonché Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 21 dicembre 2011,

n. 130/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC 13 giugno 2012, n. 292/CGF). Tale iato, nel caso di specie, è ravvisabile nell’espulsione legittimamente inflitta al calciatore Cretella, espulsione che rappresenta un vero e proprio “spartiacque” tra la prima rissa e la seconda (e più estesa) rissa.

Infine giova ricordare che proprio dal Cretella è partita la rissa che ha portato alla sospensione dell’incontro, fatto di estrema gravità in ambito sportivo.

Considerando che l’articolo 19, comma 4 del C.G.S. fissa solo la cornice edittale minima delle sanzioni per condotta violenta e particolarmente violenta (come quella del caso di specie), consentendo al giudice sportivo di aumentarle in presenza di circostanze aggravanti e di ridurle in caso di circostanze attenuanti, questo Collegio valuta positivamente la scelta sanzionatoria compiuta dal giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cretella Aniello.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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