F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DANUCCI CIRO SEGUITO GARA AP TURRIS CALCIO ASD/SICULA LEONZIO DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

RICORSO DELL’AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DANUCCI CIRO SEGUITO GARA AP TURRIS CALCIO ASD/SICULA LEONZIO DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016 ha inflitto la sanzione della squalifica per 8 giornate di gara al tesserato Ciro Danucci, per avere il medesimo, mentre esternava disapprovazione nei confronti della terna arbitrale - durante l'attraversamento del sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, al termine del primo tempo - lanciato con violenza una borraccia piena d'acqua che, rimbalzando sul muro, ha colpito alla spalla uno degli assistenti arbitrali (della cui presenza dietro di sé il Danucci era consapevole), senza tuttavia procuragli lesioni o dolori di rilievo, come da referto arbitrale.

Avverso tale provvedimento, la AP Turris Calcio ASD preannunziava reclamo in data 23.12.2016, e proponeva ricorso in data 4.1.2017.

L’appellante eccepiva, in sintesi, l'eccessività della sanzione inflitta, il carattere non violento del comportamento contestato (perché privo dell'intento di ledere l'incolumità psico-fisica dell'assistente, l'assenza in ogni caso di lesioni o dolore per la vittima), l'assenza di precedenti a carico del tesserato, la necessità di considerare che il Danucci era sofferente per essersi procurato in uno scontro di gioco una ferita al labbro suturata con punti e con prognosi di 12 gg., come da referto del Pronto soccorso di Cava de' Tirenni, e che la sofferenza conseguitane spiegherebbe alternativamente il gesto qui in contestazione.

In ragione di tutto ciò, l'appellante richiedeva una congrua riduzione della sanzione inflitta, richiamando precedenti analoghi, esitati nella quantificazione ultimativa in 5 giornate di squalifica.

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento. Il comportamento in concreto tenuto nella specie dal tesserato non appare immune da un tratto di violenza, e tuttavia non può dirsi intenzionalmente diretto nei confronti degli ufficiali di gara, se si considera, per un verso, che risulta incontroverso che l'assistente arbitrale colpito seguisse il Danucci a non meno di 3 mt. di distanza e che la borraccia non gli fu lanciata contro in modo diretto, ma fu lanciata piuttosto contro il muro, e solo di rimbalzo ebbe a colpire l'assistente anzidetto. Per altro verso, è invece controversa la traiettoria seguita dalla borraccia, atteso che essa potrebbe essere stata lanciata dal Danucci perfino verso avanti (come sostenuto dalla vittima), anziché verso indietro (come sostenuto dall'arbitro).

In rapporto ai fatti, nella loro materialità, la sanzione comminata appare conclusivamente non adeguata, per eccesso, e va perciò ridotta a n. 5 giornate di squalifica.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.P. Turris Calcio ASD di Sant’Antonio Abate (Napoli), riduce la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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